Inserimento:

Art. 10/bis - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

1.   Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,5,43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale privi di rilevanza economica.

2.   Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

3.   Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i.

4.   Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 21- Pubblicazioni all’Albo Pretorio – inserire comma 5:

5.   A tutti gli effetti di legge, solo la pubblicazione on line degli atti avrà valore di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 nel testo vigente”

Art. 31, comma 2, eliminare, dopo “il Sindaco”, la parola, “il Direttore Generale”.

Art. 54 avente ad oggetto “Presidente del Consiglio. Poteri”:

-    il comma 1, lett.c), laddove riporta le parole “ da almeno 1/6 dei Consiglieri”, va sostituito con “da 1/5 dei Consiglieri”.

-    il comma 2, lett.a), le parole “o di almeno 1/6 dei Consiglieri in carica”, va sostituito con “ o un quinto dei Consiglieri”.

Art. 58, comma 2, eliminare dopo “del Segretario Generale” le parole: “del Direttore Generale, ove nominato”.

Art.64 avente ad oggetto “ Commissioni temporanee o Speciali”- è abrogato il comma 4.

Art. 65, comma 3, eliminare dopo “del Segretario comunale”, le parole: “del Direttore Generale, ove nominato”.

Art. 69, avente ad oggetto “ Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia statutaria”- è abrogato.

Art. 75, comma 3, eliminare dopo “…al Segretario Generale” le parole: “o al Direttore Generale, ove nominato”.

Art. 76, comma 3, eliminare dopo “dal Segretario Generale”, le parole: “dal Direttore Generale, ove nominato”.

Art. 78, comma 1, lett. l) eliminare dopo “Segretario Generale” le parole: “ o al Direttore Generale, ove nominato”.

Art. 82, avente ad oggetto “Vice Sindaco”, al comma 3, eliminazione della parola “dimissioni”.

Art. 93 - Direttore Generale (abrogato)

Art. 101, comma 2, eliminare “al Direttore Generale” e sostituire con “al Segretario Generale”.

Art. 106 - va così modificato - Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV

1.   I risultati dell’attività dirigenziale, nonché le competenze organizzative del personale con incarico dirigenziale, sono valutati da apposito Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, il cui funzionamento e la cui composizione saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta

2.   La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

3.   Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato, dalla verifica della valutazione e dalla partecipazione al procedimento da parte del valutato.

4.   L’OIV, per effettuare le proprie attività di valutazione, si avvale delle rendicontazioni relative all’attuazione dei programmi e dei piani d’azione che l’Ente predispone periodicamente in corso d’esercizio, di ogni rendicontazione cui dovesse necessitare prodotta dal Controllo di Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento organizzativo dei Dirigenti.

Art. 112, avente ad oggetto “Il procedimento di formazione dei Regolamenti”, vengono soppressi i commi 2 e 3 e sostituiti con un comma unico:

      “I Regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione”.