IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione;
Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 2 del 07/03/2012;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del Regolamento
1/2004)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 05.08.2004, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica) è sostituito dal seguente:
"2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, è allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo."
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’entrata in vigore della legge regionale di abrogazione dell’articolo 61 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”.
Il presente Regalamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’Aquila, addì 30 Marzo 2012
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi