IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, tra l’altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;
Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 56 del
21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura
e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogate dalle Case di Cura private per il biennio
2011 e
Considerato che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare i tetti di spesa per singola struttura, all’allegato 1, e lo schema di contratto, all'allegato 2, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 15 giorni dal ricevimento del richiamato decreto commissariale n. 56/2011 gli Erogatori ammessi alla contrattazione " (….) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute entro e non oltre il termine predetto. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi presentati dagli Erogatori di che trattasi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione dei contratti";
Viste le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dalle Case di Cura private ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;
Viste le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale, notificate alle Strutture proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;
Ritenuto, all’esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:
TABELLA A
DISPOSIZIONE |
Schema contrattuale di cui al DCA n. 56/2011
del 21 novembre 2011 |
Contratto di cui al presente DCA |
VISTI |
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Il Decreto Commissariale n. 56/2011
del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto
per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale
relativo alle annualità 2011 e 2012 ed
il tetto di spesa previsto per singola Casa di Cura privata sempre relativo
alle annualità 2011-2012. Il Decreto Commissariale n.
________del_____________ recante: “Approvazione dei contratti per l’acquisto
di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – annualità
2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private
ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n.
56/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni.” |
Art.5.1 |
|
1. “A garanzia della previsione di
spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità
nell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti
convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all’art. 3 del presente
accordo, è frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei
limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al
30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in
eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell’ultimo trimestre
dell’anno 2012 (ottobre-novembre-dicembre 2012)”. |
ART. 12 |
1. 2. Omissis 3. Omissis 4. Alla fattura deve essere allegata
la seguente documentazione: - DURC
in corso di validità; - documentazione
relativa alla produzione di cui all’art. 10. 5. L’A.S.L. non procede alla
liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del
presente articolo. |
1. “ 2. Omissis 3. Omissis 4. La fattura deve indicare in calce,
a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di
cui al punto p) dell’art.1, comma 5. Alla fattura deve essere allegata
la seguente documentazione: - DURC in corso di validità; - documentazione relativa alla
produzione di cui all’art. 10. 6. L’A.S.L. non procede alla
liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del
presente articolo. |
ART 12bis |
1. Il pagamento delle prestazioni,
fatturate secondo le modalità di cui all’art 12, avviene entro 90 giorni
dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell’A.S.L.
di competenza. |
1.Il pagamento delle prestazioni,
fatturate secondo le modalità di cui all’art. 12, avviene entro 90 (novanta)
giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell’ASL
di competenza. |
ART. 13 |
1.Omissis 2. Omissis 3. Le parti convengono che gli importi
derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico
degli assistiti e la quota fissa per ricetta sono portati in decremento
rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dalla
Struttura a titolo di anticipazione. 4. Le parti stabiliscono che
l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a
carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse
verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e
verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione. |
1.Omissis 2. Omissis 3. Le parti convengono che gli importi
derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico
degli assistiti sono portate in decremento rispetto al budget annuale
assegnato e vengono pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione; 4. Le parti convengono che gli
introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti di
cui al punto p) dell’art.1, comma 5. Le parti stabiliscono che
l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a
carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse
verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e
verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione. |
Visto il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d’Abruzzo Srl e la società “Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA”. Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 – Provvedimenti";
Precisato che la durata del contratto per
l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale - annualità 2011-2012,
da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo
coincide con la durata del contratto di affitto fra
Ritenuto, pertanto, che lo SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo, oltre alle variazioni sopra rappresentate, debba essere ulteriormente modificato all’Art. 16.1 secondo le modalità di seguito indicate: “Art. 16.1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
- dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
- dal
giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra
Precisato che le modifiche allo schema di contratto disposte con specifico ed esclusivo riferimento alla Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo sopra dettagliate hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalla particolare situazione in cui si trova detto Erogatore;
Confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;
Visto il contratto per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - annualità 2011 - 2012 - di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private ammesse alla negoziazione di cui all’Allegato 1,parte integrante e sostanziale del presente decreto, con esclusione della Casa di Cura privata Villa Pini d’Abruzzo S.r.l.;
Visto il contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011- 2012 - di cui all’allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo recante, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, l’ulteriore variazione indicata in premessa con specifico riferimento alla predetta Struttura;
Stabilita la natura definitiva e non più controvertibile dei contratti di cui agli allegati 2 e 3;
Stabilita, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1;
Considerato che il decreto commissariale n. 56/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 - 2012, il giorno 22 dicembre 2011;
Ritenuto di confermare, a conclusione della procedura di interlocuzione, quale data per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale - annualità 2011-201 , il giorno 22 dicembre 2011 presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;
Visto l'art. 16.2 dei contratti di cui agli
allegati 2 e
Stabilito di notificare il presente provvedimento
alle Case di Cura private ammesse alla negoziazione, di cui all’Allegato
Precisato che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;
Atteso il carattere di urgenza che riveste il
presente provvedimento, in ragione del quale,
Stabilito, da ultimo, di trasmettere il presente decreto ai Direttori Generali delle Aziende USL, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. Di approvare la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. Di approvare, altresì, il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private di cui all’Allegato1, con esclusione della Casa di Cura privata Villa Pini d’Abruzzo S.r.l.;
3. Di approvare, infine, il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, annualità 2011 - 2012, di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo ammessa alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 56/2011;
4. Di confermare quale data per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011-2012, il giorno 22 dicembre 2011 presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;
5. Di
notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private, ammesse alla
negoziazione di cui all’Allegato
6. Di precisare che la mancata sottoscrizione del contratto di cui all’allegato 2 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.L.vo 502/92;
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia per la relativa validazione, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione.
Visto
Il Subcommissario
Dott.ssa Giovanna Baraldi
Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono Allegati