IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, tra l’altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private (Stabilimenti di FKT e studi di radiologia), per il biennio 2011 e 2012”;

Considerato che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare i tetti di spesa per singola struttura, all’allegato 1, e, lo schema di contratto, all'allegato 2, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 15 giorni dal ricevimento del richiamato decreto commissariale n. 55/2011 gli Erogatori ammessi alla contrattazione " (….) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute entro e non oltre il termine predetto. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi presentati dagli Erogatori di che trattasi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione dei contratti";

Viste le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dalle Strutture (Stabilimenti di FKT e studi di radiologia) ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Viste le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale, notificate alle Strutture proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Ritenuto, all’esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE

Schema contrattuale di cui al DCA n. 55/2011 del 21 novembre 2011

Contratto di cui al presente DCA

VISTI

 

 

 

 

 

Il Decreto Commissariale n. 55/2011 del 21 novembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singola Struttura privata (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia) sempre relativo alle annualità 2011-2012.

 

Il Decreto Commissariale n. ________del_____________ recante: “Approvazione dei contratti per l’acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia), ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni”.

Art.5.1

 

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all’art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell’ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

 

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all’art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell’ultimo trimestre dell’anno 2012 (ottobre-novembre-dicembre 2012).


ART. 12

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.

 

2. Omissis

 

3. Omissis

 

4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:

-          DURC in corso di validità;

-          documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10.

 

5. L’A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

1. La Struttura trasmette alla ASL di competenza territoriale la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R. nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.

 

2. Omissis

 

3. Omissis

 

4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dalla Struttura sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL in corrispondenza del conto - 40.03.00 “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Altro”;

 

5. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:

- DURC in corso di validità;

- documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10.

 

6. L’A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

 

ART 12bis.1

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell’A.S.L. di competenza.

“Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell’ASL di competenza”.

 

 

ART. 13

 

 

1.Omissis

 

2. Omissis

 

3. Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e la quota fissa per ricetta sono portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

 

4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

1.Omissis

 

2. Omissis

3. Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengono pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione;

 

4. Le parti convengono che gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta a carico degli assistiti di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296, non concorrono al raggiungimento del budget annuale assegnato e sono appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

 

5. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

Visto il contratto per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - annualità 2011- 2012 - di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture private (Stabilimenti FKT e Studi di radiologia) ammesse alla negoziazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Stabilita la natura definitiva e non più controvertibile del contratto di cui all’allegato 2;

Stabilita, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1;

Precisato che a seguito dell’ avvenuto cambio di denominazione sociale dello Studio radiologico “G. Colalè Srl” comunicato dall’Amministratore della Struttura, la sottoscrizione del relativo contratto viene rinviata alla conclusione del procedimento di formalizzazione del cambio della denominazione sociale de quo nei relativi provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento ex L.R. 32/2007 fermo restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui al presente decreto;

Considerato che il decreto commissariale n. 55/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 - 2012, il giorno 22 dicembre 2011;

Ritenuto di confermare, a conclusione della procedura di interlocuzione, quale data per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisto di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011-2012 , il giorno 22 dicembre 2011 presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;

Visto l'art. 16.2 dei contratti di cui all’allegato 2 a tenore del quale "le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010;

Stabilito di notificare il presente provvedimento alle Strutture (Stabilimenti FKT e Studi di radiologia), ammesse alla negoziazione di cui all’Allegato 1, a mezzo raccomandata a.r. - anticipata via fax; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione della proposta contrattuale di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute - Pescara il giorno 22 dicembre 2011;

Precisato che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale, la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito, da ultimo, di trasmettere il presente decreto ai Direttori Generali delle Aziende USL, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione;

Tutto ciò premesso

decreta

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   Di approvare la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2.   Di approvare, altresì, il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture private (Stabilimenti FKT e Studi di radiologia) di cui all’Allegato1;

3.   Di stabilire che la sottoscrizione del contratto dello studio radiologico “G. Colalè Srl” viene rinviata alla conclusione del procedimento di formalizzazione del cambio della denominazione sociale de quo nei relativi provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento ex L.R. 32/2007, fermo restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui al presente decreto;

4.   Di confermare quale data per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisto di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011-2012, il giorno 22 dicembre 2011 presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;

5.   Di notificare il presente provvedimento alle Strutture (Stabilimenti FKT e Studi di radiologia), ammesse alla negoziazione di cui all’Allegato 1, a mezzo raccomandata a.r. - anticipata via fax; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione della proposta contrattuale di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute - Pescara il giorno 22 dicembre 2011;

6.   Di precisare che la mancata sottoscrizione del contratto di cui all’allegato 2 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.L.vo 502/92;

7.   Di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia per la relativa validazione, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione.

Visto
Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono Allegati



 

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