IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 29 MARZO 2011, Protocollo RA70903/17, dal Signor:

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L – OPERATORI PRATICI;

Vista la legge 15 gennaio 1991,n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n.5 );

Viste le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

Dato atto che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

Ritenuto, infine, che il Servizio Affari Generali della Giunta della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

dispone

1.   l’iscrizione del Signor:

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione L – OPERATORE PRATICO;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

3.   di fare obbligo al Signor MARINI RUGGERO:

3.1.   rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2.   mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3.   utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4.   certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5.   utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6.   non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7.   trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;

3.8.   comunicare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 29 MARZO 2011, Protocollo RA70903/17;

3.9.   di praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina nell’allevamento IT053AQ160 ubicato in comune di Magliano De’ Marsi, loc. Rosciolo ed in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della provincia di L’Aquila;

4.   di autorizzare il Servizio Affari Generali della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita