Corte costituzionale

SENTENZA N. 20

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-14 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)   dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011);

2)   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3)   dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe:

4)   dichiara cessata la materia del contendere limitatamente sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5)   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), dalla Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2012.

Presidente Alfonso QUARANTA

Depositata in Cancelleria il 9 Febbraio 2012.