IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
Vista la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visto l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
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Visto il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
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Visto il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
Vista l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
Vista l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
Vista l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
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Visto l’art. 25 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
che riduce tale distanza in almeno
Vista la nota prot. n.RA/147408/DG/21/SA.18 del 13.07.2011 con la quale si invitavano i proprietari delle Strutture di Ricovero per cani e gatti della Regione Abruzzo a regolarizzare la propria posizione nell’apposito Albo Regionale;
Vista l’istanza datata 30.12.2011 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 10.01.2012, al prot. n. RA/5491, avanzata dal Sig. Sindaco del Comune di Lanciano, in qualità di proprietario della Struttura Canile/Rifugio sito in Località Villa Martelli;
Vista la richiesta di integrazione documentale inoltrata al Comune di Lanciano da parte di questo Servizio prot. n. RA/6462 dell’11.01.2012;
Vista anche la successiva nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Lanciano prot. n. 12541 dell’8.03.2012, ricevuta al prot. in data 15.03.2012 al n. RA/58883 con la quale, nel trasmettere la ulteriore documentazione richiesta, si rinnova la richiesta di iscrizione all’Albo delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile/Rifugio comunale di Villa Martelli;
Accertato che la documentazione trasmessa risulta
idonea ad iscrivere
Ritenuto di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 4, comma 3°, della L.R. n. 86/99;
Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Vista
determina
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –
1) di
iscrivere, ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 21 settembre 1999, n. 86
2) di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1) ;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Lanciano ed al Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
5) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli