LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2000, n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);

Premesso che:

-    ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della L.R. n. 43/1973 “La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati”;

-    ai sensi del medesimo articolo 1, comma 2, nel caso in cui l’organizzazione dell’iniziativa sia realizzata in collaborazione con altri enti, la “La Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all’uopo convenuti”;

-    ai sensi dell’articolo 2 “La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all’esplicitazione delle sue funzioni” e che, a tal fine, l’adesione “può consistere nell’erogazione di un contributo finanziario, nell’invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo art. 3.”;

-    l’articolo 3 dispone che “La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, determinino le modalità di organizzazione e di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa” e che “La liquidazione venga effettuata, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal Presidente della Giunta o del Consiglio”;

Dato atto che:

-    ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. n. 77/1999 compete all’Organo di direzione politica “formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi”;

-    ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della L.R. n. 77/1999 i dirigenti regionali “adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito delle risorse attribuite”;

Dato atto, altresì, che:

-    con Deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 21/03/2011 è stato approvato il Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 novembre 1973 n. 43 (Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni), relativamente alle risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”;

Considerato che:

-    si rende necessario modificare i criteri e le modalità di cui al Disciplinare approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 21/03/2011, anche al fine di semplificare ulteriormente il procedimento per la concessione di contributi di cui agli articoli 1, comma 2 e 2 della L.R. 43/73;

-    le semplificazioni e le novità che si introducono con il nuovo Disciplinare sono, in particolare, quelle di seguito esposte:

a)   riduzione del termine di presentazione delle istanze, da 60 giorni prima dell’evento a 30 giorni;

b)   possibilità di finanziare sia le iniziative che si svolgono sul territorio regionale sia quelle che sono realizzate al di fuori di esso;

c)   invio delle istanze anche attraverso la posta elettronica certificata, con utilizzo di un indirizzo appositamente dedicato;

d)   definizione dell’iter procedimentale al fine di poter concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi nel pieno rispetto della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di:

-    approvare il nuovo Disciplinare, che reca i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 settembre 1973, n. 43 (Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni), relativamente alle risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

-    disporre la revoca della D.G.R. n. 192 del 21/03/2011 pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 27 del 20 aprile 2011;

Tenuto conto che:

-    ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.L.31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”;

Dato atto che:

-    gli interventi finanziabili con le risorse di cui alla L.R. n. 43/1973 non rientrano nella fattispecie del contratto di sponsorizzazione;

-    la riconducibilità degli interventi di cui alla L.R. n. 43/1973 nell’ambito della fattispecie della donazione modale è determinata dalla circostanza che i contributi che la Regione può erogare sono volti a finanziare iniziative proposte da soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio, che non perseguono fini di lucro e le cui proposte non sono volte al conseguimento di profitti;

-    con l’approvazione del predetto Disciplinare, la Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, attraverso il Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” è tenuta ad osservare i criteri e le modalità ivi indicate, nell’adozione degli atti di gestione che comportano la concessione di contributi di cui agli articoli 1, comma 2 e 2 della L.R. 43/73;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” ed il Dirigente del Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

-    di approvare, in osservanza dell’articolo 12 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi previsti dagli articoli 1, comma 2 e 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di dare atto che il predetto Disciplinare trova applicazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie affidate, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 3/2002, dalla Giunta regionale alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” e per le iniziative che si svolgeranno a partire dal 2012;

-    di disporre la revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 21 marzo 2011 pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 27 del 20 aprile 2011;

-    di pubblicare il nuovo Disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito internet della Regione Abruzzo – Giunta regionale.

Segue Allegato

Allegato