il presidente della regione abruzzo IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 come
successivamente integrata con deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale
il Presidente pro-tempore della
Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, integrata dalla
deliberazione del 04.08.2010, con la
quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per
l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di
affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da
assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, conferitogli con
deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;
Visto il
decreto del Commissario ad Acta n. 50/2011 del 16 novembre 2011 recante “Piano regionale per la riduzione delle
prestazioni inappropriate” come successivamente rettificato con decreto
commissariale n. 63/2011 dell’11 dicembre 2009;
Ritenuto
necessario chiarire le disposizioni recate dal riferito provvedimento
commissariale anche alla luce delle
richieste di chiarimento presentate dagli Erogatori privati accreditati
operanti sul territorio regionale;
Stabilito,
a tal fine, a precisazione del “Piano
regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” di cui al decreto
n. 50/2011 che:
- Le prestazioni trasferite in regime
ambulatoriale sono ricomprese nei tetti negoziali relativi alle prestazioni di
assistenza ospedaliera in regime di ricovero ed i relativi importi incassati da
ciascuna C.D.C. a titolo di ticket vengono portati in diminuzione del budget
assegnato alla stessa.
- Il punto dell’Allegato D a tenore del quale “Nel caso in cui, per circostanze impreviste
sopravvenute dopo l’inizio del percorso assistenziale, non possa essere
garantito il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico o si ritenga più
adeguato intraprendere il trattamento in setting assistenziale di maggiore
complessità, va registrato, come diagnosi principale, il codice V64._ e come
diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento. La
prestazione in questo caso viene valorizzata pari a € 0 e il ticket versato dal
paziente trattenuto in caso di impossibilità oggettiva di proseguire il
percorso assistenziale in qualsiasi regime di assistenza ovvero rimborsato
qualora il trattamento sia dirottato verso forme di assistenza più complesse
(diurno o ordinario), essendo la remunerazione del ricovero omnicomprensiva.
Nel caso in cui il paziente venga in seguito reclutato, per l’effettuazione del
trattamento ambulatoriale già precedentemente programmato e interrotto, non è
richiesto al paziente l’ulteriore pagamento del ticket”, deve essere inteso
nel senso che nel caso in cui il
paziente sia esente e la prestazione non eseguibile per i motivi suddetti, la
quota esigibile dalla struttura, per la compensazione delle procedure
eventualmente effettuate, è considerata
e valorizzata pari a una quota forfettaria corrispondente al valore del ticket,
coerentemente a quanto previsto per i pazienti non esenti.
- Per il pagamento della prestazione è
necessaria la definizione del DRG risultante al termine del percorso e quindi
il pagamento è ammesso alla fine del medesimo.
- Per “Codice Regionale”, previsto nel
tracciato ASDO 3 necessario per gli adempimenti informativi relativi al sistema
tessera sanitaria - art. 50, nelle more della emanazione del nuovo nomenclatore
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, si intende lo
stesso codice DRG;
- Per i DRG medici, nelle more della
definizione di specifici pacchetti standardizzati di diagnosi e procedure, si
fa riferimento, per le diagnosi e le procedure sottese ai DRG, all’elenco delle
diagnosi e procedure rilevate dalla produzione ospedaliera (FILE ASDO 2010)
rappresentate nell’Allegato (A) parte
costitutiva ed integrante del presente provvedimento;
- La Cartella Clinica Ambulatoriale e la
relativa SDAC sono soggette agli stessi riferimenti nazionali e regionali
previsti per la Cartella Clinica di ricovero.
Precisato
inoltre, con specifico riferimento ai
criteri di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di cui al decreto n.
50/2011, che:
- E’ tassativo che gli organi di controllo
aziendali e regionali riscontrino sia in fase di verifica campionaria sia in
fase di monitoraggio, l’appropriatezza delle prestazioni di cui al Decreto n.
50 del 16.11.2011 in termini di rispetto delle soglie e in termini di effettiva
attivazione di percorsi ambulatoriali complessi comprensivi di procedure
diagnostico-terapeutiche la cui somma dei costi non sia inferiore al valore
previsto per l’intera prestazione ambulatoriale complessa. La soglia di
tolleranza fissata per il regime di assistenza ambulatoriale è predeterminata
dalle soglie previste per le stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario
e diurno, e quindi non è da considerare rigida, ma incrementabile, finanche al
100% nel caso l’erogatore sia in grado di gestire tutte le prestazioni in
contesto assistenziale ambulatoriale.
- L’analisi dei dati dell’intero anno di
produzione direttamente sul database di riferimento (file ASDO), determina in
termini tariffari, per ogni erogatore, l’abbattimento della quota di DRG, che
risulti superare la specifica soglia di riferimento per i ricoveri ordinari,
alla tariffa del ricovero diurno corrispondente (per DH un
accesso).Analogamente si determina, per i ricoveri diurni, l’abbattimento della
quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia, alla tariffa prevista
per la prestazione ambulatoriale.
Ritenuto,
anche in accoglimento delle richieste presentate dagli erogatori privati, di
posticipare al giorno ‘1 aprile 2012 la data di entrata in vigore del decreto
n. 50/2012, come rettificato con decreto commissariale n 63/2011 come precisato dal presente provvedimento;
Stabilito
di trasmettere il presente decreto ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della
Salute successivamente alla sua approvazione, in considerazione del relativo
carattere di urgenza e di indifferibilità
DECRETA
per le
motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
- Le disposizioni contenute nel decreto
del Commissario ad Acta n. 50/2011 del 16 novembre 2011 come successivamente
rettificato con decreto n 63/2011 del 07 dicembre 2011 sono così precisate:
- Le prestazioni trasferite in regime
ambulatoriale sono ricomprese nei tetti negoziali relativi alle prestazioni di
assistenza ospedaliera in regime di ricovero ed i relativi importi incassati da
ciascuna C.D.C. a titolo di ticket vengono portati in diminuzione del budget
assegnato alla stessa.
- Il punto dell’Allegato D a tenore del quale “Nel caso in cui, per circostanze impreviste
sopravvenute dopo l’inizio del percorso assistenziale, non possa essere
garantito il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico o si ritenga più
adeguato intraprendere il trattamento in setting assistenziale di maggiore
complessità, va registrato, come diagnosi principale, il codice V64._ e come
diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento. La
prestazione in questo caso viene valorizzata pari a € 0 e il ticket versato dal
paziente trattenuto in caso di impossibilità oggettiva di proseguire il
percorso assistenziale in qualsiasi regime di assistenza ovvero rimborsato
qualora il trattamento sia dirottato verso forme di assistenza più complesse
(diurno o ordinario), essendo la remunerazione del ricovero omnicomprensiva. Nel
caso in cui il paziente venga in seguito reclutato, per l’effettuazione del
trattamento ambulatoriale già precedentemente programmato e interrotto, non è
richiesto al paziente l’ulteriore pagamento del ticket”, deve essere inteso
nel senso che nel caso in cui il
paziente sia esente e la prestazione non eseguibile per i motivi suddetti, la
quota esigibile dalla struttura, per la compensazione delle procedure
eventualmente effettuate, è considerata
e valorizzata pari a una quota forfettaria corrispondente al valore del ticket,
coerentemente a quanto previsto per i pazienti non esenti.
- Per il pagamento della prestazione è
necessaria la definizione del DRG risultante al termine del percorso e quindi
il pagamento è ammesso alla fine del medesimo.
- Per “Codice Regionale”, previsto nel
tracciato ASDO 3 necessario per gli adempimenti informativi relativi al sistema
tessera sanitaria - art. 50, nelle more della emanazione del nuovo nomenclatore
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, si intende lo
stesso codice DRG;
- Per i DRG medici, nelle more della
definizione di specifici pacchetti standardizzati di diagnosi e procedure, si
fa riferimento, per le diagnosi e le procedure sottese ai DRG, all’elenco delle
diagnosi e procedure rilevate dalla produzione ospedaliera (FILE ASDO 2010)
rappresentate nell’allegato alla presente.
- La Cartella Clinica Ambulatoriale e la
relativa SDAC sono soggette agli stessi riferimenti nazionali e regionali
previsti per la Cartella Clinica di ricovero.
- E’ tassativo che gli organi di controllo
aziendali e regionali riscontrino sia in fase di verifica campionaria sia in
fase di monitoraggio, l’appropriatezza delle prestazioni di cui al Decreto n.
50 del 16.11.2011 in termini di rispetto delle soglie e in termini di effettiva
attivazione di percorsi ambulatoriali complessi comprensivi di procedure
diagnostico-terapeutiche la cui somma dei costi non sia inferiore al valore
previsto per l’intera prestazione ambulatoriale complessa. La soglia di
tolleranza fissata per il regime di assistenza ambulatoriale è predeterminata
dalle soglie previste per le stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario
e diurno, e quindi non è da considerare rigida, ma incrementabile, finanche al
100% nel caso l’erogatore sia in grado di gestire tutte le prestazioni in
contesto assistenziale ambulatoriale.
- L’analisi dei dati dell’intero anno di
produzione direttamente sul database di riferimento (file ASDO), determina in
termini tariffari, per ogni erogatore, l’abbattimento della quota di DRG, che
risulti superare la specifica soglia di riferimento per i ricoveri ordinari,
alla tariffa del ricovero diurno corrispondente (per DH un
accesso).Analogamente si determina, per i ricoveri diurni, l’abbattimento della
quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia, alla tariffa prevista
per la prestazione ambulatoriale.
- E’ posticipato alla data del 01 aprile 2012
l’entrata in vigore del decreto n. 50/2011 come rettificato dal decreto n 63/2011
e come ora precisato dal presente decreto.
- Il presente provvedimento è inoltrato per la
relativa validazione al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero della
Salute, è notificato a mezzo Racc. AR ai Direttori Generali delle AASSLL ed
alle Case di Cura accreditate operanti sul territorio regionale ed è pubblicato
per finalità notiziali sul BURA.
Visto
Il Sub Commissario
Dr.ssa
Giovanna Baraldi
Il
Commissario ad Acta
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato