il presidente della regione abruzzo IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 come successivamente integrata con deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, integrata dalla deliberazione del 04.08.2010,  con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, conferitogli con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 50/2011 del 16 novembre 2011 recante “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” come successivamente rettificato con decreto commissariale n. 63/2011 dell’11 dicembre 2009;

Ritenuto necessario chiarire le disposizioni recate dal riferito provvedimento commissariale anche alla luce delle  richieste di chiarimento presentate dagli Erogatori privati accreditati operanti sul territorio regionale;

Stabilito, a tal fine, a precisazione del “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate” di cui al decreto n. 50/2011  che:

-    Le prestazioni trasferite in regime ambulatoriale sono ricomprese nei tetti negoziali relativi alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero ed i relativi importi incassati da ciascuna C.D.C. a titolo di ticket vengono portati in diminuzione del budget assegnato alla stessa.

-    Il punto dell’Allegato D a tenore del quale “Nel caso in cui, per circostanze impreviste sopravvenute dopo l’inizio del percorso assistenziale, non possa essere garantito il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico o si ritenga più adeguato intraprendere il trattamento in setting assistenziale di maggiore complessità, va registrato, come diagnosi principale, il codice V64._ e come diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento. La prestazione in questo caso viene valorizzata pari a € 0 e il ticket versato dal paziente trattenuto in caso di impossibilità oggettiva di proseguire il percorso assistenziale in qualsiasi regime di assistenza ovvero rimborsato qualora il trattamento sia dirottato verso forme di assistenza più complesse (diurno o ordinario), essendo la remunerazione del ricovero omnicomprensiva. Nel caso in cui il paziente venga in seguito reclutato, per l’effettuazione del trattamento ambulatoriale già precedentemente programmato e interrotto, non è richiesto al paziente l’ulteriore pagamento del ticket”, deve essere inteso nel senso che nel caso in cui il paziente sia esente e la prestazione non eseguibile per i motivi suddetti, la quota esigibile dalla struttura, per la compensazione delle procedure eventualmente effettuate,  è considerata e valorizzata pari a una quota forfettaria corrispondente al valore del ticket, coerentemente a quanto previsto per i pazienti non esenti.

-    Per il pagamento della prestazione è necessaria la definizione del DRG risultante al termine del percorso e quindi il pagamento è ammesso alla fine del medesimo.

-    Per “Codice Regionale”, previsto nel tracciato ASDO 3 necessario per gli adempimenti informativi relativi al sistema tessera sanitaria - art. 50, nelle more della emanazione del nuovo nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, si intende lo stesso codice DRG;

-    Per i DRG medici, nelle more della definizione di specifici pacchetti standardizzati di diagnosi e procedure, si fa riferimento, per le diagnosi e le procedure sottese ai DRG, all’elenco delle diagnosi e procedure rilevate dalla produzione ospedaliera (FILE ASDO 2010) rappresentate nell’Allegato  (A) parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento;

-    La Cartella Clinica Ambulatoriale e la relativa SDAC sono soggette agli stessi riferimenti nazionali e regionali previsti per la Cartella Clinica di ricovero.

Precisato inoltre, con specifico riferimento  ai criteri di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di cui al decreto n. 50/2011, che:

-    E’ tassativo che gli organi di controllo aziendali e regionali riscontrino sia in fase di verifica campionaria sia in fase di monitoraggio, l’appropriatezza delle prestazioni di cui al Decreto n. 50 del 16.11.2011 in termini di rispetto delle soglie e in termini di effettiva attivazione di percorsi ambulatoriali complessi comprensivi di procedure diagnostico-terapeutiche la cui somma dei costi non sia inferiore al valore previsto per l’intera prestazione ambulatoriale complessa. La soglia di tolleranza fissata per il regime di assistenza ambulatoriale è predeterminata dalle soglie previste per le stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno, e quindi non è da considerare rigida, ma incrementabile, finanche al 100% nel caso l’erogatore sia in grado di gestire tutte le prestazioni in contesto assistenziale ambulatoriale.

-    L’analisi dei dati dell’intero anno di produzione direttamente sul database di riferimento (file ASDO), determina in termini tariffari, per ogni erogatore, l’abbattimento della quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia di riferimento per i ricoveri ordinari, alla tariffa del ricovero diurno corrispondente (per DH un accesso).Analogamente si determina, per i ricoveri diurni, l’abbattimento della quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia, alla tariffa prevista per la prestazione ambulatoriale.

Ritenuto, anche in accoglimento delle richieste presentate dagli erogatori privati, di posticipare al giorno ‘1 aprile 2012 la data di entrata in vigore del decreto n. 50/2012, come rettificato con decreto commissariale n 63/2011 come  precisato dal presente provvedimento;

Stabilito di trasmettere il presente decreto ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua approvazione, in considerazione del relativo carattere di urgenza e di indifferibilità

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-     Le disposizioni contenute nel decreto del Commissario ad Acta n. 50/2011 del 16 novembre 2011 come successivamente rettificato con decreto n 63/2011 del 07 dicembre 2011 sono così precisate:

-    Le prestazioni trasferite in regime ambulatoriale sono ricomprese nei tetti negoziali relativi alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero ed i relativi importi incassati da ciascuna C.D.C. a titolo di ticket vengono portati in diminuzione del budget assegnato alla stessa.

-    Il punto dell’Allegato D a tenore del quale “Nel caso in cui, per circostanze impreviste sopravvenute dopo l’inizio del percorso assistenziale, non possa essere garantito il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico o si ritenga più adeguato intraprendere il trattamento in setting assistenziale di maggiore complessità, va registrato, come diagnosi principale, il codice V64._ e come diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento. La prestazione in questo caso viene valorizzata pari a € 0 e il ticket versato dal paziente trattenuto in caso di impossibilità oggettiva di proseguire il percorso assistenziale in qualsiasi regime di assistenza ovvero rimborsato qualora il trattamento sia dirottato verso forme di assistenza più complesse (diurno o ordinario), essendo la remunerazione del ricovero omnicomprensiva. Nel caso in cui il paziente venga in seguito reclutato, per l’effettuazione del trattamento ambulatoriale già precedentemente programmato e interrotto, non è richiesto al paziente l’ulteriore pagamento del ticket”, deve essere inteso nel senso che nel caso in cui il paziente sia esente e la prestazione non eseguibile per i motivi suddetti, la quota esigibile dalla struttura, per la compensazione delle procedure eventualmente effettuate,  è considerata e valorizzata pari a una quota forfettaria corrispondente al valore del ticket, coerentemente a quanto previsto per i pazienti non esenti.

-    Per il pagamento della prestazione è necessaria la definizione del DRG risultante al termine del percorso e quindi il pagamento è ammesso alla fine del medesimo.

-    Per “Codice Regionale”, previsto nel tracciato ASDO 3 necessario per gli adempimenti informativi relativi al sistema tessera sanitaria - art. 50, nelle more della emanazione del nuovo nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, si intende lo stesso codice DRG;

-    Per i DRG medici, nelle more della definizione di specifici pacchetti standardizzati di diagnosi e procedure, si fa riferimento, per le diagnosi e le procedure sottese ai DRG, all’elenco delle diagnosi e procedure rilevate dalla produzione ospedaliera (FILE ASDO 2010) rappresentate nell’allegato alla presente.

-    La Cartella Clinica Ambulatoriale e la relativa SDAC sono soggette agli stessi riferimenti nazionali e regionali previsti per la Cartella Clinica di ricovero.

-    E’ tassativo che gli organi di controllo aziendali e regionali riscontrino sia in fase di verifica campionaria sia in fase di monitoraggio, l’appropriatezza delle prestazioni di cui al Decreto n. 50 del 16.11.2011 in termini di rispetto delle soglie e in termini di effettiva attivazione di percorsi ambulatoriali complessi comprensivi di procedure diagnostico-terapeutiche la cui somma dei costi non sia inferiore al valore previsto per l’intera prestazione ambulatoriale complessa. La soglia di tolleranza fissata per il regime di assistenza ambulatoriale è predeterminata dalle soglie previste per le stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno, e quindi non è da considerare rigida, ma incrementabile, finanche al 100% nel caso l’erogatore sia in grado di gestire tutte le prestazioni in contesto assistenziale ambulatoriale.

-    L’analisi dei dati dell’intero anno di produzione direttamente sul database di riferimento (file ASDO), determina in termini tariffari, per ogni erogatore, l’abbattimento della quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia di riferimento per i ricoveri ordinari, alla tariffa del ricovero diurno corrispondente (per DH un accesso).Analogamente si determina, per i ricoveri diurni, l’abbattimento della quota di DRG, che risulti superare la specifica soglia, alla tariffa prevista per la prestazione ambulatoriale.

-    E’ posticipato alla data del 01 aprile 2012 l’entrata in vigore del decreto n. 50/2011 come rettificato dal decreto n 63/2011 e come ora precisato dal presente decreto.

-    Il presente provvedimento è inoltrato per la relativa validazione al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero della Salute, è notificato a mezzo Racc. AR ai Direttori Generali delle AASSLL ed alle Case di Cura accreditate operanti sul territorio regionale ed è pubblicato per finalità notiziali sul BURA.

Visto

Il Sub Commissario

Dr.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad Acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato