Il consiglio regionale

Visti gli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo;

Vista la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 che istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 5, della L.R. n. 41 del 2007, ai sensi del quale l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del CAL;

Richiamata la precedente deliberazione n. 202 del 16.12.2010 con la quale è stato approvato il documento contenente “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali”;

Richiamata, altresì, la successiva deliberazione n. 212 del 22.11.2011 con la quale sono state approvate le modifiche alle suddette “Modalità e criteri”;

Visto l’art. 12 (Espressione del voto) delle già citate “Modalità e criteri” che prevede:

“1. Ogni avente diritto al voto esprime sulla scheda una sola preferenza.

“2. La preferenza è espressa scrivendo in modo chiaro ed inequivocabile il nome ed il cognome del candidato.

“3. Il voto espresso con altre modalità è nullo.”;

Visto l’art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, che stabilisce che:

“La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1)   omissis

2)   presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.”;

Considerato, quindi, che, per il principio di salvaguardia del voto, anche per consolidata giurisprudenza, il voto di preferenza espresso scrivendo solo il cognome del candidato preferito è da ritenersi valido anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto o non ci siano omonimie che impediscano di assegnare il voto;

Considerata la necessità di apportare la seguente modifica all’art. 12 (Espressione del voto) delle più volte citate “Modalità e criteri” per adeguarlo al dettato dell’art. 69, primo comma, del D.P.R. 15 maggio 1960, n. 570 e alla consolidata giurisprudenza in materia, per non dare adito a dubbi di interpretazione, dopo il comma 2 dell’art. 12, aggiungere il seguente comma:

«2 bis La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Il voto di preferenza espresso scrivendo solo il cognome del candidato preferito è da ritenersi valido anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto o non ci siano omonimie che impediscano di assegnare il voto.»;

Vista la L. R. n. 18 del 9/5/2001;

Visto l’art. 20 dello Statuto Regionale;

Vista la proposta in data 16/03/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

-    di sostituire l’art.12 dell’allegato alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16.12.2010, come modificata dalla Delib.U.P. n. 212 del 22.11.2011, avente ad oggetto “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” come segue:

“Art. 12 (Espressione del voto)

1.   Ogni avente diritto al voto esprime sulla scheda una sola preferenza.

2.   La preferenza è espressa scrivendo in modo chiaro ed inequivocabile il nome ed il cognome del candidato.

2bis.  La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Il voto di preferenza espresso scrivendo solo il cognome del candidato preferito è da ritenersi valido anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto o non ci siano omonimie che impediscano di assegnare il voto.

3.   Il voto espresso con altre modalità è nullo”.