Corte costituzionale

SENTENZA N. 32

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 marzo 2011, depositato in cancelleria il 21 marzo 2011 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Omissis

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011);

2)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;

3)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118;

4)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;

5)   dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;

6)   dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;

7)   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;

8)   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;

9)   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

Presidente Alfonso QUARANTA

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.