Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 26

depositato il 17 febbraio 2012

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente pro tempore

per la declaratoria di incostituzionalità

dell'art. 5, comma 1 della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 75 del 16.12.2011, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e altre disposizioni regionali", in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s) Cost.

* * * * *

La legge regionale, che detta disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, merita di essere censurata relativamente alla disposizione, contenuta nell'articolo 5, comma 1, che prevede che il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa), per la stagione venatoria 2011/2012, sia prorogato fino al 5 gennaio 2012.

Detta disposizione presenta aspetti di illegittimità per i seguenti motivi:

1) la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 prevede che il cinghiale (sus scrofa) sia cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio (con un arco temporale massimo di 90 giorni) e al successivo comma 2, nell'autorizzare le Regioni a modificare i termini indicati al comma 1, ribadisce il necessario rispetto dell'arco temporale massimo.

La Regione Abruzzo avendo dato inizio alla caccia al cinghiale il 18 agosto 2011 avrebbe dovuto quindi stabilire come termine la data del 18 dicembre 2011. La prevista proroga, pertanto, eccede dall'arco temporale massimo consentito.

2) Inoltre, la disposizione regionale, prevedendo una modifica del calendario venatorio con legge regionale, anziché in via amministrativa con delibera di Giunta regionale, viola le disposizioni contenute nell'articolo 18, commi 2 e 4 della legge 157/1992, che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria e prevedono che le Regioni possano autorizzare ed apportare modifiche alle norme generali sui "periodi di attività venatoria" per particolari specie. tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora I.S.P.R.A.).

L'adozione del calendario venatorio attraverso lo strumento legislativo, non solo non garantisce la possibilità di adattare il periodo venatorio alla verifica dello status della fauna di volta in volta presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale che attribuisce in capo alla Regione una competenza non legislativa ma meramente "autorizzatoria", legittimando per la disciplina di tali aspetti l'adozione di provvedimenti amministrativi e non legislativi.

Appare quindi evidente che, se fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, risulterebbe pregiudicato il profilo della essenziale verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 4 della L. 157/1992 e si prospetterebbe una sorta di controllo preventivo di legittimità, attribuito ad un organo tecnico dello Stato nei confronti dell'esercizio di una pretesa competenza legislativa della Regione.

La norma regionale in esame si pone quindi in contrasto con le disposizioni statali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela in tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva alla Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Su analoga questione codesta Corte, con sentenza n. 191 del 2011, ha di recente ribadito che "la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale e' consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze 272/2009, 313/2006, 233/2010 e 193/2010).

Per le considerazioni che precedono si ritiene che ricorrano presupposti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nonostante essa abbia cessato di produrre effetti in data 6 gennaio 2012, in quanto, come affermato da codesta Corte con sentenza n. 310 del 2011, "il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni."

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 75 del 16.12.2011, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e altre disposizioni regionali'', in relazione all'art 117, comma secondo, lett. s) Cost.

Roma, 9.2.2012

Giacomo Aiello

Avvocato dello StatO