Il dirigente del servizio
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTI, in particolare, i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 15, del Decreto Legislativo n. 61/2010, che prevedevano l’adozione di un Decreto Interministeriale di concerto tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e delle attività delle Commissioni di Degustazione;
VISTO il Decreto 11 novembre 2011, del MIPAAF di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e delle attività delle Commissioni di Degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. – D. L.gs 8 aprile 2010, n. 61 – DM 11 novembre 2011 artt. 5 e 6 . Esame organolettico per i vini DOP. Nomina delle Commissioni di Degustazione e Istituzione degli Elenchi dei Tecnici ed Esperti Degustatori della Regione Abruzzo”;
PRESO ATTO che il dispositivo della DGR n. 21/2012 prevedeva, a decorrere dall’approvazione dell’atto, la possibilità per gli interessati di iscriversi nei sopraccitati “Elenchi” secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DM 11 novembre 2011, mediante domanda alla Direzione Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali;
PRESO ATTO, altresì, che nella stessa Deliberazione, veniva stabilito, che con successivi atti il Servizio competente della Direzione Politiche Agricole prevedeva all’aggiornamento dei dati presenti negli Elenchi regionali dei “Degustatori” distinti tra “Tecnici” ed “Esperti”a seguito di formale richiesta di iscrizione o cancellazione, ai sensi dell’art. 6 del DM 11.11.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;
RITENUTO, necessario prevedere, sulla base delle richieste pervenute ed ai fini di un corretto aggiornamento dei suddetti “Elenchi Regionali”, la revisione degli stessi almeno una volta all’anno;
VISTO in particolare l’art. 6 (Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti) del sopraccitato Decreto Interministeriale, applicativo dell’art.15 del D.Lgs. n. 61/201 che stabilisce:
• al comma 4: che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:
- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
- diploma di enologo;
- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;
- titoli equipollenti conseguiti all'estero;
b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale;
• al comma 5: nella domanda i richiedenti dichiarano:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.
• al comma 6: la rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.
• al comma 7: per l’iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;
b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.
• al comma 8: Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.
RITENUTO necessario, approvare la procedura per la presentazione delle domande di nuova iscrizione:
• all’”Elenco regionale dei tecnici degustatori”;
• all’”Elenco degli esperti degustatori”;
VISTI i modelli di domanda per l’iscrizione:
• all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2 facciate;
• all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2 facciate;
predisposti dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo che allegati alla presente Determinazione fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;
determina
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:
1) di approvare i modelli di domanda per l’iscrizione:
• all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2 facciate;
• all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2 facciate;
predisposti dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo che allegati alla presente Determinazione fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di stabilire che a decorrere dall’approvazione del presente atto, la possibilità per gli interessati di iscriversi nei sopraccitati “Elenchi” secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DM 11 novembre 2011, mediante domanda alla Direzione Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali;
3) di prevedere, sulla base delle richieste pervenute ed ai fini di un corretto aggiornamento dei suddetti “Elenchi Regionali”, la revisione degli stessi almeno una volta all’anno;
4) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 11.11.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;
5) di trasmettere copia della presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – Filiera Vitivinicola e all’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;
6) di pubblicare la presente Determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it ;
7) di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• modello di domanda per l’iscrizione all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2 facciate;
• modello di domanda per l’iscrizione all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2 facciate;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita