Il dirigente del servizio

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI, in particolare, i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 15, del Decreto Legislativo n. 61/2010, che prevedevano l’adozione di un Decreto Interministeriale di concerto tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e delle attività delle Commissioni di Degustazione;

VISTO il Decreto  11 novembre 2011, del MIPAAF di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e delle attività delle Commissioni di Degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. – D. L.gs 8 aprile 2010, n. 61 – DM 11 novembre 2011 artt. 5 e 6 . Esame organolettico per i vini DOP. Nomina delle Commissioni di Degustazione e Istituzione degli Elenchi dei Tecnici ed Esperti Degustatori della Regione Abruzzo”;

PRESO ATTO che il dispositivo della DGR n. 21/2012  prevedeva, a decorrere dall’approvazione dell’atto, la possibilità per gli interessati di iscriversi nei sopraccitati “Elenchi” secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DM 11 novembre 2011, mediante domanda alla Direzione Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato  - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali;

PRESO ATTO, altresì, che nella stessa Deliberazione, veniva stabilito,  che con successivi atti il Servizio competente della Direzione Politiche Agricole prevedeva all’aggiornamento dei dati presenti negli Elenchi regionali dei “Degustatori” distinti tra  “Tecnici” ed “Esperti”a seguito  di formale richiesta di iscrizione o cancellazione,  ai sensi dell’art. 6 del DM 11.11.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;

RITENUTO, necessario prevedere, sulla base delle richieste pervenute ed ai fini di un corretto aggiornamento dei suddetti “Elenchi Regionali”, la revisione degli stessi almeno una volta all’anno;

VISTO  in particolare l’art. 6  (Criteri per la formazione degli elenchi dei  tecnici  degustatori e degli esperti) del sopraccitato Decreto Interministeriale,  applicativo dell’art.15 del D.Lgs. n. 61/201 che stabilisce:

    al comma 4:  che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a)   possesso di uno dei titoli di  studio appresso indicati:

-    diploma di perito agrario specializzato in  viticoltura  ed enologia od enotecnico;

-    diploma di enologo;

-    diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione  nel  settore  enologico;

-    diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

-    titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b)  esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di  presentazione  della domanda  di iscrizione, dell'attività  di degustatore,  in  forma continuativa,  per  i  vini  DOCG  o  DOC, con l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale;

    al comma 5:   nella domanda i richiedenti dichiarano:

a)   il cognome e il nome, il  luogo e la data di nascita,  la residenza;

b)  i titoli di studio di  cui alla  lettera a) del  comma  4  del  presente articolo, con l'esatta indicazione  della   data  e dell'istituto o della università  presso cui  gli  stessi sono stati conseguiti.

    al comma 6: la  rispondenza  al  requisito di  cui  al  comma  4, lettera  b), è dimostrata allegando  alla  domanda  idonea documentazione dalla quale  risulti  l'effettivo svolgimento  dell'attività per  il periodo  minimo  prescritto.

    al comma 7:  per l’iscrizione  nell'elenco  degli  esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a)   partecipazione  a  corsi  organizzati  da  associazioni  nazionali ufficialmente riconosciute  operanti  nel settore  della  degustazione  dei   vini  e  superamento  di  esami sostenuti a conclusione dei  corsi stessi;

b)  esercizio  della  attività  di degustazione per  almeno un biennio antecedentemente  alla data  di  presentazione della domanda  per  la/e denominazione/i interessata/e.

    al comma 8:  Per  l'iscrizione nell'elenco degli  esperti degustatori, si osservano per analogia  le  disposizioni  procedurali di  cui  ai  commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda  deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.

RITENUTO necessario, approvare la procedura per la presentazione delle domande di nuova iscrizione:

    all’”Elenco regionale dei tecnici degustatori”;

    all’”Elenco degli esperti degustatori”;

VISTI i modelli di domanda per l’iscrizione:

    all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2  facciate;

    all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2  facciate;

predisposti dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato  della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo che allegati alla presente Determinazione fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

VISTA  la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

determina

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1)   di approvare i modelli di domanda per l’iscrizione:

    all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2  facciate;

    all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2  facciate;

predisposti dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato  della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo che allegati alla presente Determinazione fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   di stabilire che a decorrere dall’approvazione del presente atto, la possibilità per gli interessati di iscriversi nei sopraccitati “Elenchi” secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DM 11 novembre 2011, mediante domanda alla Direzione Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato  - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali;

3)   di prevedere, sulla base delle richieste pervenute ed ai fini di un corretto aggiornamento dei suddetti “Elenchi Regionali”, la revisione degli stessi almeno una volta all’anno;

4)   di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 11.11.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 20 dicembre 2011;    

5)   di trasmettere copia della presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – Filiera Vitivinicola e all’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;

6)   di pubblicare la presente Determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it ;

7)   di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

    modello di domanda per l’iscrizione all’”Elenco dei tecnici degustatori”, di cui all’allegato A) composto di n. 2  facciate;

    modello di domanda per l’iscrizione all’”Elenco degli esperti degustatori”, di cui all’allegato B) composto di n. 2  facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

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