IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2011)

1.      Il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) è sostituito dal seguente:                             
"9. All'insediamento del Consiglio direttivo provvede il componente della Giunta regionale preposto al settore, previa convocazione del Consigliere anziano da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'insediamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni e ai propri membri non si applica il limite di mandati di cui al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo."

2.      Al comma 11 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 78/2010" sono aggiunte le parole "e comunque dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

3.      Al comma 18 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 le parole da "ai sensi" fino a D.L. 78/2010" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell’articolo 6  del D.L. 78/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

4.      Al comma 22 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 78/2010" sono aggiunte le parole "e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2011)

1.      Il comma 1 dell’articolo 5 della L.R. 42/2011 è sostituito dal seguente:

"1.  Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)."

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 42/2011)

1.      Al comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 42/2011 le parole "in attesa dell’approvazione" sono sostituite dalle parole "anche se difformi dalle previsioni".

 

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 42/2011)

1.      Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 42/2011 è sostituito dal seguente:

"1. E' abrogata la legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 (Parco naturale regionale «Sirente-Velino»: adeguamento alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini)."

 

Art. 5

(Modifica alla l.r. 40/2011)

1.      Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 40/2011 (Norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione LL. PP.) prima delle parole "il comitato esercita" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

2.      Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 40/2011 dopo le parole "milione di euro" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche".

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

1.      L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 29 Marzo 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 3, 5, 9 E 17 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino

E DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 40

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici

COORDINATI

 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 MARZO 2012, N. 14

Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.)

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 2 dicembre 2011, n. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 3
Ente Parco

1.     E' istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

2.     Sono organi dell'Ente Parco:

a)    il Presidente;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)    la Giunta esecutiva;

d)   il Collegio dei revisori dei Conti;

e)    la Comunità del Parco.

3.     Il Presidente è eletto in seno al Consiglio direttivo fra membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale. Prima dell'approvazione dello Statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo, la Giunta regionale nomina un Presidente pro-tempore.

4.     Il Presidente non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza, in parziale deroga al comma 4 dell'articolo 11 della L.R. n. 38 del 1996, è incompatibile con quello di deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Consigliere provinciale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

5.     Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente scelto fra i membri eletti dalla Comunità del Parco e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.

6.     Il Consiglio Direttivo è composto:

a)    da sei membri nominati dalla Comunità del Parco, con voto limitato a 3 nominativi, in rappresentanza degli Enti locali ricompresi nel Parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina politica gli Enti locali possono designare esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b)    da cinque membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale secondo le seguenti modalità:

1)     due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. n. 38/1996;

2)     uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

3)     due su proposta del Consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di Associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione.

I membri devono produrre curricula attestanti le proprie competenze.

7.     Qualora siano designati membri dalla Comunità del Parco, Sindaci di un Comune oppure Presidenti di una Comunità montana, della Provincia o della Regione presenti nella Comunità del Parco, la cessazione dalla predetta carica, a qualsiasi titolo, comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi Enti.

8.     Al Presidente del Parco, al Consiglio direttivo e alla Giunta esecutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo). La carica di Presidente è rinnovabile una sola volta.

9.     All'insediamento del Consiglio direttivo provvede il componente della Giunta regionale preposto al settore, previa convocazione del Consigliere anziano da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'insediamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni e ai propri membri non si applica il limite di mandati di cui al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo.

10.   La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del Parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

11.   Ai componenti del Consiglio direttivo, al Presidente e al Vice Presidente spettano i compensi pari al 60% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi Nazionali, salvo quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 78/2010 e comunque dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica.

12.   Il Consiglio Direttivo e la Comunità del Parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico e sociale.

Inoltre, il Consiglio direttivo:

a)    delibera su questioni generali, bilanci, Piano del Parco e regolamenti;

b)    esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale;

c)    fornisce alla Comunità del Parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

d)    delibera sullo Statuto dell'Ente, sentito il parere della Comunità del Parco;

e)    individua il perimetro provvisorio del Parco, nelle more dell'approvazione del Piano del Parco;

13.   La Giunta esecutiva è così composta:

a)    il Presidente dell'Ente Parco che la presiede;

b)    il Vice Presidente dell'Ente Parco che ne fa parte di diritto;

c)    tre membri eletti a maggioranza fra i membri del Consiglio direttivo dell'Ente a votazione segreta a maggioranza dei votanti e con voto limitato a un componente.

Secondo quanto previsto dalla presente legge la Giunta esecutiva decade con il decadere del Consiglio regionale e i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta. I poteri della Giunta esecutiva sono prorogati per un periodo indicato dalla normativa vigente. La Giunta esecutiva:

a)    compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni di competenza della Giunta esecutiva, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Direttivo e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente del Parco;

b)    adotta tutti gli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del Consiglio direttivo e del Presidente del Parco;

c)    adotta i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d)    esercita le funzioni delegate dal Consiglio direttivo;

e)    promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco. In particolare decide di intervenire, qualora lo ritenga necessario o opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi degli interessi tutelati dall'Ente Parco;

f)     ratifica gli atti urgenti adottati dal Presidente.

14.   Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

15.   Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

16.   I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

17.   I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

18.   Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti di un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridotto del 10%, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6  del D.L. 78/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica.

19.   I criteri di nomina e la durata del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dall'art. 11, commi 11 e 12, della L.R. 38/1996.

20.   La Comunità del Parco è costituita:

a)    dai Sindaci dei Comuni interessati o da Consiglieri da essi delegati;

b)    dai Presidenti delle Comunità montane interessate o Consiglieri da essi delegati;

c)    dal Presidente della Provincia di L'Aquila o da un suo delegato.

21.   La Comunità del Parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare, predispone il Piano pluriennale economico e sociale, secondo quanto stabilito al comma 7, dell'art. 4.

Il suo parere è obbligatorio:

a)    sullo Statuto dell'Ente Parco;

b)    sul Piano e sul Regolamento del Parco;

c)    sul bilancio e sul conto consuntivo;

d)    su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

22.   La Comunità del Parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali può essere corrisposto un rimborso ai sensi dell'art. 5 del D.L. 78/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica.

23.   La Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sul Piano stesso.

24.   Qualora la Comunità del Parco, riunitasi entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente del Parco, sia in prima che in seconda convocazione, non si esprima sulle questioni richieste, dopo espliciti richiami da parte del Presidente, il parere si intende favorevolmente espresso.

25.   La Comunità del Parco, espressione delle Comunità locali, non è commissariabile.

26.   Fatto salvo quanto previsto al comma 8, in caso di scioglimento o decadenza del Consiglio direttivo, trascorsi i termini di legge, ed in assenza del rinnovo dello stesso, per ritardi non attribuibili alla Comunità del Parco, le funzioni del Presidente del Parco e del Consiglio direttivo vengono assunte dal Presidente della Comunità del Parco che le esercita fino alla ricomposizione degli organi statutari.

Art. 5
Effetti del Piano del Parco

1.     Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

2.     Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del Parco. Decorso detto termine, le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.

3.     L'approvazione da parte della Regione del Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

4.     Tutte le opere da realizzare all'interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta, verificata la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento, viene rilasciato dall'Ente Parco entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Art. 9
Norme transitorie di salvaguardia

1.     All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.

2.     In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)    asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b)    modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

c)    la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

d)    l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)    la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

f)     il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g)    alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

h)    l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;

i)     l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;

l)     l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

m)   l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci" ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;

n)    il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

o)    l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

p)    l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

q)    la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)     la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.

3.     Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4.     Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.

5.     Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6.     La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.

7.     Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

8.     Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 17
Norme transitorie

1.     E' abrogata la legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 (Parco naturale regionale «Sirente-Velino»: adeguamento alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini).

2.     Agli oneri di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B. 05.01.001, Cap. 271602.

3.     Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Commissario dell'Ente Parco convoca la Comunità del Parco ricostituita con all'ordine del giorno: elezione del presidente della Comunità del Parco.

4.     Entro e non oltre il 30 marzo 2012, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Parco di competenza del Consiglio regionale.

5.     Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo scioglimento o decadenza della prossima Giunta esecutiva e Consiglio direttivo. In fase di prima applicazione il Commissario Straordinario convoca la Comunità del Parco entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e presiede la ricostituzione degli Organi.

 

L.R. 2 dicembre 2011, n. 40

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.

Art. 2
Natura giuridica e composizione

1.     Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata Direzione regionale competente.

2.     Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, il Comitato esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

3.     Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è così composto:

a)    il Direttore della Direzione regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;

b)    sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:

1)     un ingegnere di area civile-ambientale;

2)     un ingegnere esperto in impiantistica;

3)     un architetto urbanista;

4)     un architetto esperto in edilizia;

5)     un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;

6)     un dottore agronomo;

7)     un geologo.

c)    un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;

d)    tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;

e)    un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;

f)     il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del Comitato.

4.     Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.

5.     I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale delegato in materia di Lavori pubblici, di seguito denominato Assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

Art. 3
Competenze del Comitato

1.     Il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

a)    progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

b)    perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a) che comportano un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20 per cento;

c)    prezzario regionale e aggiornamenti;

d)    proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla Regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

e)    altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

2.     I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In caso di mancata pronuncia del Comitato entro tale termine, il richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere, fatte salve le eventuali esigenze istruttorie.

3.     Il Comitato, su richiesta, esprime pareri facoltativi in merito a:

a)    controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture regionali;

b)    proposte di legge e di regolamento regionali in materia di lavori pubblici;

c)    ogni altra questione attinente alle opere pubbliche su richiesta delle Strutture regionali.

4.     Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle Strutture regionali al fine di fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli interventi di relativa competenza.

5.     I pareri del Comitato sono pubblicati sul sito della Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici.

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11
Ente parco regionale.

1.     Con la legge istitutiva del parco viene costituito l’ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.

2.     Sono organi dell’Ente parco:

-      il presidente;

-      il consiglio direttivo;

-      il Collegio dei revisori dei conti;

-      la Comunità del parco.

3.     Il presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della legge n. 394 del 1991 e ne fa parte. Prima dell’approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d’età. Qualora il presidente non venga eletto entro 180 giorni dall’insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente pro-tempore.

4.     Il presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell’Ente. L’Ufficio di presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale; presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico.

5.     Il Consiglio direttivo è composto:

a)    da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane ricompresi nell’area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all’esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b)    da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

-       due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;

-       uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientale dell’università abruzzese;

-       uno su proposta del componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;

-       uno su proposta del componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

6.     I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.

7.     La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

8.     Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta, il componente la Giunta preposto al settore provvede all’insediamento degli organi dell’Ente parco.

9.     Il Consiglio direttivo:

-      delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

-      esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

-      fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

-      predispone e adotta lo statuto dell’Ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.

10.   Ai componenti del Consiglio direttivo e al presidente e al vice-presidente spettano i compensi pari all’80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

11.   Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri.

12.   I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinnovabili per una sola volta.

13.   Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

14.   Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull’attività amministrativa dell’Ente parco e sullo svolgimento dell’azione di controllo.

15.   I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

16.   I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

17.   Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

18.   La Comunità del parco è costituita:

a)    dai sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;

b)    dai presidenti delle Province interessate o Consiglieri loro delegati;

c)    dai presidenti delle Comunità montane interessate o Consiglieri loro delegati.

19.   La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predispone:

-      il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:

a -   sullo statuto;

b -   sul piano e sul regolamento del parco;

c -   sul bilancio e sul conto consuntivo;

d -   su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

20.   La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un’indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al presidente della principale Comunità montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.

 

Il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1.     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2.     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3.     Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4.     All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5.     Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6.     Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7.     Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8.     A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9.     A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10.   Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11.   Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12.   A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13.   A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14.   A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15.   All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17.   Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18.   Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19.   Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

21.   Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all’ articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ articolo 27, comma 2, e all’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All’ articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.

 

Il testo dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 135
Pianificazione paesaggistica.

1.     Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2.     I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3.     In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4.     Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a)    alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b)    alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c)    alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d)    alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

 

Il testo dell’articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 127
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1.     E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2.     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3.     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4.     Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5.     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.