GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    con D.G.R. n. 752 dell’08/08/2008 è stato approvato il bando della Misura 1.1.2. “Insediamento Giovani Agricoltori” con scadenza dei termini di presentazione delle domande  al 30/06/2009;

-    molti giovani agricoltori della provincia di L’Aquila, insediatisi tra il 01/01/2008 e il 30/06/2009 e interessati a partecipare al predetto bando, sono rimasti esclusi dai benefici poiché, a causa dello stato di emergenza e alla temporanea cessazione delle attività  degli Uffici dei CAA e degli uffici Provinciali della Regione conseguenti il sisma del 06/04/2009, non riuscirono a presentare la domanda di aiuto entro i termini previsti dal bando (30/06/2009) o, pur avendo presentato la domanda telematica entro i termini stabiliti, non completarono l’iter procedurale che prevedeva anche la presentazione della domanda cartacea e della relativa documentazione;

Considerato che i giovani di cui sopra, confidando nella imminente pubblicazione di un nuovo bando che avrebbe dato loro la possibilità di partecipare nuovamente, non informarono ufficialmente la Regione del problema e la Regione, essendo stata interessata solo a seguito della pubblicazione del nuovo bando, non ha potuto adottare idonei provvedimenti;

Considerato, inoltre, che:

-    il nuovo bando per la misura 1.1.2. “Insediamento Giovani Agricoltori” è stato approvato con la D.G.R. n. 808 del 25.10.2010 (Bura n 68 speciale Agricoltura del 24-11-2010);

-    con Determinazione DH15/31 del 10/11/2010 si è stabilita l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.1.2 di cui alla D.G.R. n. 808 del 25/10/2010, con l’inoltro, tramite il portale S.I.A.N all’A.G.E.A, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della stessa determinazione per una durata continuativa di novanta giorni

-    con la Determinazione DH15/03 del 16/02/2011 si è prorogato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.1.2 di cui alla D.G.R. n. 808 del 25/10/2010.

Considerato che i giovani di cui alla premessa hanno presentato istanza di adesione al nuovo bando della misura 1.1.2 “Insediamento giovani agricoltori”, approvato con D.G.R. n. 808 del 25/10/2010, pur risultando insediati da oltre 18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio;

Visto il bando approvato con la D.G.R. n. 808 del 25.10.2010 e in particolare :

-    il paragrafo 4. DEFINIZIONI, comma b), che stabilisce tra l’altro: “Il primo insediamento di un giovane agricoltore è attestato dal possesso di partita IVA per l’esercizio di attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della competente Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura, non antecedenti a 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno”

-    il paragrafo 7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI, punto 2, che esclude le istanze che prevedono “aiuti a giovani agricoltori che risultino insediati da oltre 18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio”.

Vista la nota del 16 novembre 2010 prot. 217040 dell’Autorità di gestione del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo e del Componente la Giunta con la quale la Commissione UE è stata portata a conoscenza della problematica e si è chiesta la possibilità di applicare una deroga al limite posto dall’art. 13, comma 4 del Reg. (CE) n. 1974 del 15/12/2006 (allegato 1);

Vista la nota di risposta del Direttore Generale della Commissione Europea del 22 /03/2011 –Ares (2011) 313034 con la quale si chiede alla Regione di fornire ulteriori e più dettagliate informazioni per poter giudicare se, nel caso specifico, si può invocare una condizione di “forza maggiore” (allegato 2);

Vista la nota prot.757/ Segr. del 18/07/2011 con la quale si forniscono i chiarimenti alla nota precedente, si danno dati precisi circa il numero dei giovani che si sono insediati da oltre 18 mesi e che hanno presentato nuovamente istanza con il bando pubblicato a novembre 2010 e si auspica l’accoglimento della richiesta di riconoscimento delle cause di “forza maggiore” che permetterebbe a tali giovani di essere valutati ai fini dell’ammissibilità al premio per il “primo insediamento” (allegato 3);

Vista la nota di risposta del Direttore Generale della Commissione Europea del 10/11/2011 –Ares (2011) 196022 con la quale si precisa che le informazioni fornite dalla Regione rispondono a quanto richiesto dalla Commissione con propria nota del 22/03/2011 e che si ritiene che ricorrano le “cause di forza maggiore” ricordando che è di competenza della Regione implementare il regime di aiuti previsti dai regolamenti comunitari nonché adottare tutte le misure necessarie per assicurare la corretta erogazione degli stessi e prevenire eventuali irregolarità (allegato 4);

Ritenuto opportuno, pertanto:

-    riconoscere la causa di “forza maggiore” nella mancata presentazione della domande di aiuto nei termini del bando o nel mancato completamento dell’iter procedurale previsto dal Bando della Misura 112 di cui alla D.G.R N. 752 del 07.08.2008 e s.m. e i. da parte dei giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila insediatisi tra il gennaio 2008 e giugno 2009;

-    derogare, in considerazione del riconoscimento delle cause di “forza maggiore”, dal limite posto dall’art. 13, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 per i giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila insediatisi tra il gennaio 2008 e giugno 2009, che non riuscirono a presentare la domanda di aiuto entro i termini previsti dal bando (30/06/2009) o che, pur avendo presentato la domanda telematica entro i termini stabiliti dal bando, non completarono l’iter procedurale che prevedeva anche la presentazione della domanda cartacea e della relativa documentazione;

-    rendere non applicabile, per i giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila precedentemente citati e che hanno presentato istanza di adesione al bando approvato con D.G.R. 808 del 25/10/2010, quanto previsto dal paragrafo 7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI, punto 2, del Bando della Misura 112 di cui alla predetta D.G.R.: esclusione delle istanze che prevedono “aiuti a giovani agricoltori che risultino insediati da oltre 18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio” e permettere loro di essere valutati ai fini dell’ammissibilità al premio per il primo insediamento;

Dato atto che il Dirigente dei Servizi Interventi Strutturali e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Forestale Caccia Pesca, Emigrazione, hanno espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del presente provvedimento.

Vista, inoltre, la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

-    di riconoscere la causa di “forza maggiore” nella mancata presentazione della domande di aiuto nei termini del bando o nel mancato completamento dell’iter procedurale previsto dal Bando della Misura 112 di cui alla D.G.R N. 752 del 07.08.2008 e s.m. e i. da parte dei giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila insediatisi tra il gennaio 2008 e giugno 2009;

-    di derogare, in considerazione del riconoscimento delle cause di “forza maggiore”, dal limite posto dall’art. 13, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 per i giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila insediatisi tra il gennaio 2008 e giugno 2009, che non riuscirono a presentare la domanda di aiuto entro i termini previsti dal bando (30/06/2009) o che, pur avendo presentato la domanda telematica entro i termini stabiliti dal bando, non completarono l’iter procedurale che prevedeva anche la presentazione della domanda cartacea e della relativa documentazione;

-    di rendere non applicabile, per i giovani agricoltori della Provincia di L’Aquila precedentemente citati e che hanno presentato istanza di adesione al bando approvato con D.G.R. 808 del 25/10/2010, quanto previsto dal paragrafo 7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI, punto 2, del Bando della Misura 112 di cui alla predetta D.G.R.: esclusione delle istanze che prevedono “aiuti a giovani agricoltori che risultino insediati da oltre 18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio” e permettere loro di essere valutati ai fini dell’ammissibilità al premio per il primo insediamento;

-    di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;

Il presente provvedimento è definitivo e avverso il medesimo è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.A., il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:

-     Allegato 1): Nota del Componente la Giunta Regionale n. 217040 del 16/11/2010

-     Allegato 2): Nota della Commissione Europea n. 313034 del 22/03/2011

-     Allegato 3): Nota del Componente la Giunta Regionale n. 757/Segr. del 18/07/2011

-     Allegato 4): Nota della Commissione Europea n. 196022 del 10/11/2011