IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sospensione degli effetti dell’articolo
63 della l.r. 1/2012)
1. Gli effetti dei commi da 1 a 13 dell’art. 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012.
2. Gli effetti del comma 14 dell’art. 63 della L.R. 1/2012 sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
3. Nei periodi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione la disciplina già vigente in materia.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 20 Marzo 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTENUTI NELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2012, N. 13
Sospensione
degli effetti dell'art. 63 della L.R. n. 1 del
(pubblicata in questo stesso bollettino)
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Avvertenza
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 63
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di
valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai consiglieri regionali.
2.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche
di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le
procedure di VINCA di cui alla DGR
6.
7.
8. L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto
nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi
sono effettuati da organismi terzi.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E' fatto obbligo per
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti
presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e
specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali
pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il
personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e
degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un
determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra
ricordati,