Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni con la legge giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine vai medesimi eventi sismici;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e la n. 3917 del 30 dicembre 2010;

Visto il co. 1 dell’art. 1 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (..)”;

Visto in particolare l’art.7 comma 18 bis dell’ OPCM 3820 del 12 novembre 2009;

Visto in particolare l’art. 6 del decreto del Commissario Delegato n. 12 del 3 giugno 2010

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell’ 8 novembre 2011;

Vista la nota del Commissario Delegato prot. n. 22048/AG del 17 novembre 2011;

Visto il verbale della riunione del 15 novembre 2011;

Considerato che al fine di accelerare le procedure di istruttoria delle domande di contributo e contestualmente garantire la possibilità di completare i progetti ritenuti carenti alla scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 5, dell’ OPCM 3790/09, è necessario stabilire un termine definitivo per lo svolgimento delle suddette attività;

Considerato che, al fine di stabilire le successive decorrenze, è opportuno fissare il termine entro cui riunire l’assemblea di cui all’art. 6, del Decreto del Commissario Delegato  del 3 giugno 2010

Considerato opportuno quantificare il compenso per le attività obbligatorie poste a carico dei revisori legali ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto del Commissario Delegato n. 12/2010;

Considerato che per la determinazione della percentuale del compenso spettante ai revisori legali, in applicazione degli artt. 23 e 37, comma 1, lett. b), comma 3 e comma 8, del D.M.169/2010, si è calcolata, in relazione alle attività obbligatorie poste a loro carico, la incidenza percentuale media del compenso del revisore rispetto al compenso previsto per il rappresentante legale del consorzio, il commissario ovvero il procuratore speciale

DECRETA

Art. 1

(Termine per presentazione dei chiarimenti alle istanze presentate al 31 agosto 2011)

1. Fermo restando il termine di cui all’art. 2, comma 5, dell’OPCM 3790/09, qualora il Comune, anche per il tramite di Reluis e Cineas, richieda di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai progetti allegati alle domande di contributo presentate alla data del 31 agosto 2011, i tecnici incaricati presentano i suddetti chiarimenti entro e non oltre la data del 29 febbraio 2012.

 

Art. 2

(Termine per indizione dell’assemblea di cui all’art. 6 del DCD n. 12/2010)

1.   Negli aggregati edilizi che risultino ricompresi nelle proposte di ambiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, l’assemblea di cui all’art. 6 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12/2010 è indetta entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del piano di ricostruzione predisposto  ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, della Legge 77/2009.

2.   Fuori dai casi di cui al comma 1, l’assemblea è indetta entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 3, comma 6, del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12/2010.

 

Art. 3

(Revisori legali)

1.   All’art. 7, comma 1, del decreto del Commissario Delegato n. 12/2010 le parole “all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili” sono sostituite con le parole “al Registro dei revisori legali”.

2.   All’art. 7, comma 3, del decreto del Commissario Delegato n. 12/2010  le parole “all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili” sono sostituite con le parole “al Registro dei revisori legali”.

3.   Il compenso per le attività di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Commissario Delegato n. 12/2010, è pari al 12,5% di quello indicato, per il  rappresentante legale del consorzio, il commissario ovvero il procuratore speciale, dall’art. 7, comma 14, dell’OPCM 3820/2009 e s.m.i. Tale compenso è ricompreso nel limite massimo di cui all’art. 8, comma 2, dell’OPCM 3803/09 e s.m.i., così come richiamato dall’art. 7, comma 14, dell’OPCM 3820/09 e s.m.i..

 

Art. 4

(Provvisoria efficacia)

1.   Al fine di consentire la tempestiva conclusione dell’iter istruttorio delle domande di contributo presentate alla data del 31 agosto 2011, le disposizioni contenute nel presente decreto sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010 a far data dal 23 gennaio 2012.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it

L’Aquila, lì 23.01.2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi