Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" e la successiva proroga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.SE, e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.";

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;

Vista in particolare l'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010 la quale, all'art. 8, commi 1 2 e 3, stabilisce che: " 1.  In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, individua con proprio decreto, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso allo stesso, gli immobili qualificati come non più utilizzabili o suscettibili di dismissione da parte delle competenti amministrazioni statali ubicati nell'area del cratere di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 sopra richiamato. 2.  Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a finalità pubblicistiche per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi degli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e possono altresì essere destinati a fini sociali per realizzare interventi di assistenza alla popolazione colpita dai medesimi eventi calamitosi. Deve essere assicurato il mantenimento della gratuità dell'uso dei beni trasferiti da parte delle amministrazioni statali che li hanno dismessi. 3.  A seguito del decreto del commissario delegato viene sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna degli immobili come sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite. In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni è esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa. Il suddetto verbale è titolo per le successive formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvederà l'amministrazione cessionaria.”;

Vista la nota n. 2232XIV03 del 26 luglio 2011 del Sindaco del Comune di Poggio Picenze;

Visto il nulla osta dell’Agenzia del Demanio espresso con nota n. 2011/11063/FAM del 14 novembre 2011;

Ravvisato che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelle previste dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

1.   In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono individuate le particelle, come di seguito riportate, censite al catasto del Comune di Poggio Picenze, quali immobili del patrimonio dello Stato suscettibili di dismissione:

 

 

2.   Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti in proprietà al Comune di Poggio Picenze per essere destinati, a fini sociali, a sede di Associazione di volontari di Protezione Civile comunale e di Associazione pro loco.

3.   È assicurato il mantenimento della gratuità dell’uso del bene trasferito.

4.   Gli oneri di manutenzione degli immobili di cui al comma 1 sono a carico del Comune di Poggio Picenze.

 

Articolo 2

1.   In data successiva all’entrata in vigore del presente decreto è sottoscritto il verbale di trasferimento di proprietà e consegna degli immobili sopra individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'amministrazione cedente – l’Agenzia del Demanio – e quelli dell'amministrazione cessionaria del cespite – il Comune di Poggio Picenze.

2.   In deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento dei predetti beni è esente da ogni imposta o tassa prevista anche in misura fissa.

3.   Il verbale di cui al comma 1 è titolo per le successive formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale a cui provvede l'amministrazione cessionaria.

 

Articolo 3

1.   Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

2.   Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it, ed è trasmesso al Sindaco del Comune di Poggio Picenze per la pubblicazione del medesimo nell’albo comunale.

3.   Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

L’Aquila, lì 27.12.2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi