IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)- Di rinnovare alla ditta TERME DI POPOLI s.r.l., avente sede legale in Pescara, via F. De Sanctis n. 14 in prosieguo denominata semplicemente Ditta; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 06.02.1992 di concessione dell’acqua termale e minerale denominata “Decontra”, sita nella località omonima del Comune di Popoli (PE) con una superficie di ettari 115, per la durata, ai sensi del comma 2 dell’art.52 della legge 15/2002 di anni 20 (venti) a decorrere dal 6.02.2012, data di scadenza della concessione originaria e quindi fino al 6.02.2032, ed alle ulteriori seguenti condizioni:

2)- la concessione è vincolata al prelievo di non più di 7L/S di acqua per la necessaria salvaguardia della falda stessa;

3)- non deve essere utilizzato nessun altro punto di prelievo sul territorio di concessione, se non quello attualmente in uso e autorizzato; eventuale futura perforazione, da presentare nell’ambito del programma annuale dei lavori o sue varianti,  dovrà essere autorizzato e approvato dal servizio Risorse del territorio previa verifica di sostenibilità idrogeologica e ambientale dell’area di concessione nonché in linea con le direttive urbanistiche-ambientali e nel rispetto delle normative e dei vincoli vigenti, in particolare del D.P.R. n. 128/1959, D.L gs. n. 624/1996, D.Lgs n. 152/2006 e D.lgs n. 117/2008 e succ. m. ed i.;

4)- La Ditta dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la somma relativa al diritto proporzionale, ai sensi dell’art.33 della L.R. N°15/2002 e relativi adeguamenti biennali, pena la decadenza della concessione nonché l’imposta regionale annua sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibili, ai sensi della L.R. n. 11 del 10/07/2002, pari al 100% del canone di concessione e gli importi derivanti dall’applicazione del canone così come previsto dall’art.33 della L.R. n. 15/2002;

5)- Il titolare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione, ai sensi dell’art.41 della L.R.N°15/2002, è tenuto a depositare, a favore della Regione Abruzzo, una cauzione mediante fideiussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa), d’importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori valida per tutta la durata del programma di lavoro;

6)- La ditta titolare è obbligata a fornire ai funzionari della Regione e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste e a mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dall’art. 72 della L.R. n. 15/2002;

7)- Il rinnovo della concessione mineraria  è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi e fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare è tenuto eventualmente ad osservare nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti tutori di eventuali vincoli insistenti nell’area;

8)- La Ditta è obbligata a trascrivere  l’atto di rinnovo della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell’Agenzia del Territorio delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

9)- Per ogni eventuale obbligo e/o adempimento non specificatamente riportato nel presente atto si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

10)- Di stabilire che il presente provvedimento modifica ed integra il D.P.G.R. n. 104 del 06.02.1992 che resta valido per quanto non in contrasto con la presente determinazione.

11)- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per “estratto” sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

      Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Amministrazione provinciale, al Comune di Popoli e alla Direzione Politiche della salute della Regione Abruzzo, ad ognuno per i successivi adempimenti di competenza:

12)- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio FAIETA