IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il D.P.R. 2.07.2004 N. 184 Riorganizzazione Ministero infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D. Lgs 12.04.2006 N. 163;
Visto il D.P.C.M. 5.07.2006 Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.;
Visto Il DPR 8 giugno 2001 n.327 (e successive modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Vista la Legge Regionale 03/03/2010, n. 7;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 54 del 17.04.2008, pubblicato sul BURA n. 3 straordinario del 09.05.2008, con il quale è stato:
- approvato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12.12.2007, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Manoppello di cui sopra;
- dato atto che sono dispiegati gli effetti concernenti la variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Manoppello per le aree individuate dal Progetto preliminare approvato in parola e con le destinazioni indicate nel progetto stesso;
- dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, l’approvazione dell’Accordo di Programma per la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Manoppello comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulla totalità delle aree interessate alla realizzazione dell’opera di completamento dell’Interporto di cui trattasi;
- dato atto, che la pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell’Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità della citata opera e di indifferibilità e urgenza dei lavori di realizzazione della stessa;
Vista la determina dirigenziale del Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali ed Intermodali citato, n. DE3/ 65 del 31/12/2008, con la quale è stato approvato, il progetto definitivo titolato “Ampliamento dell’Interporto Chieti – Pescara ed Opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – project financing per l’attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1, comprensivo degli elaborati e del piano particellare di esproprio;
Preso atto che nel citato D.P.G.R. n. 54 del 17.04.2008 manca l’espressa determinazione del termine entro il quale va emanato il provvedimento di esproprio, e che detto provvedimento potrà essere emanato entro anni cinque dalla data di efficacia del decreto medesimo e pertanto dal 09.05.2008;
Richiamata la determinazione dirigenziale di occupazione di urgenza n. DC6 Espr. 239 del 12.02.2009, ex art. 22 bis del DPR 327/2001, notificata nelle forme previste per gli atti processuali civili con nota n. RA/ 24410 del 19.02.2009 comprensiva dell’indicazione delle indennità provvisorie, ai sensi dell’art. 22 bis del citato DPR 327/2001, a seguito della quale la Regione Abruzzo ha provveduto ad espletare tutte le attività tecnico-amministrative utili al definitivo trasferimento di proprietà e/o asservimento delle aree interessate dalle opere indicate in oggetto;
Preso atto che la ditta catastale Nubile Maria Miriam e Massimo Nicola giusto verbale n. 9 del 16.03.2009, in relazione alle particelle nn. 58 e 71 del foglio 1 in catasto del Comune di Manoppello (PE), non ha accettato l’indennità offerta, così come indicato nel provvedimento n.DC6 Espr. 239/09,
Viste le determine dirigenziali n.DC6 Espr. 248 del 04.06.2009 e n.DC6 Espr. 250 del 28.07.2009 con le quali ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/01 è stato fatto obbligo alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità – Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali di eseguire il deposito presso la Cassa DD.PP. delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione in favore delle ditte non concordatarie, ed in particolare €. 34.914,00 per la ditta Nubile Maria Miriam e Massimo Nicola come di seguito:
Vista la determina dirigenziale DE 3/30 del 14.08.2009 del Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali, con la quale è stato disposto al Servizio Ragioneria e Credito di provvedere ai versamenti atti a costituire il deposito amministrativo in favore dei beneficiari, tra i quali la ditta Nubile Maria Miriam e Massimo Nicola;
Vista la quietanza di deposito n. 120 del 21.10.2009, emessa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila codice contabilità speciale 1019 MEF-Gestione Servizio Depositi dell’importo di €. 34.914,00 - che si allega in copia conforme alla presente, come trasmessa dal Servizio Ragioneria Generale con nota RA/17139 del 24/01/2012, a garanzia del pagamento della parte dell’indennità di espropriazione a favore della ditta catastale Nubile Maria Miriam e Nubile Massimo Nicola;
Preso atto che ai sensi del disposto dell’art. 21 del DPR 327/2001 in data 03/12/2010, presso il Servizio Tecnico Regionale dei LL. PP. – C.R.T.A., Espropri e Osservatorio LL.PP, è stata depositata la consulenza tecnica per le aree di proprietà della ditta Nubile Maria Miriam e Massimo Nicola interessate dall’opera di che trattasi e l’importo dell’indennità definitiva di esproprio è stata così determinata in €. 52.900,00;
Vista la nota A/R del 23.12.2011 dello Studio Legale Di Benedetto - Toppetti, che in rappresentanza della ditta catastale Nubile sopra citata e trasmettendo in allegato idonea documentazione circa la piena proprietà e libera disponibilità delle particelle nn. 58 e 71 del foglio 1 in catasto del Comune di Manoppello (PE), ha chiesto a questa Struttura, per quanto di competenza, l’emissione del provvedimento di svincolo delle indennità di esproprio, depositate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 327/01 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila MEF - Gestione Servizio Depositi, dell’importo complessivo di €. 34.914,00, a favore della medesima Ditta Nubile Maria Miriam e Massimo Nicola;
Dato atto, così come precisato nella documentazione relativa alla destinazione urbanistica in atti di questa Struttura, che le sopra citate particelle nn. 58 e 71 del foglio 1 censite nel Catasto terreni del Comune di Manoppello (PE) ricadono in “Zona F3.7 - Zone per impianti sportivi o per attrezzature per il tempo libero di livello comprensoriale” e che pertanto le indennità di esproprio in questione non sono soggette al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 327 del 2001.
Visto il D Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Vista la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art.5 c. 2 lett. a;
DETERMINA
1) Di autorizzare, con il presente provvedimento, lo svincolo in favore della Ditta catastale:
- Nubile Maria Miriam nata a Manoppello il 04/10/1945 residente in Via Nenni, 121 S. G. Teatino - C.F. NBL MMR 45R44 E892O
- Nubile Massimo Nicola nato a Manoppello il 24/07/1939 residente in P.zza Spirito Santo, 8 PESCARA - C.F. NBL MSM 39L24 E892Z
della somma complessiva di Euro 34.914,00 già depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila codice contabilità speciale 1019 MEF - Gestione Servizio Depositi, come di seguito specificato:
a titolo di indennità di esproprio dei terreni siti in tenimento del Comune di Manoppello (PE) censiti in catasto al foglio 1 particella n. 58 per mq. 2.540 e particella n. 71 per mq. 2.750, per le motivazioni descritte nelle premesse che si intendono qui espressamente richiamate;
2) che le sopra citate particelle nn. 58 e 71 del foglio 1 censite nel Catasto terreni del Comune di Manoppello (PE) ricadono in “Zona F3.7 - Zone per impianti sportivi o per attrezzature per il tempo libero di livello comprensoriale” e che pertanto le indennità di esproprio in questione non sono soggette al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 327 del 2001.
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vittorio Di Biase