IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
1. - di trasferire in proprietà al comune di Manoppello, ai sensi della L.r. 3/93 art. 1 comma 2 e s.m.i., le opere di cui all’intervento n. 71/88 “Infrastrutture Area Industriale ed Artigianale in Manoppello (PE)”, realizzato con finanziamento della Legge 64/86, concessione n. 980 del 16.02.1989, e insistente sulle particelle nn. 649, 646, 598, 596, 585, 12, 616, 614, 611, 612e 680 del foglio di mappa n. 2;
2 - di dare atto che il trasferimento delle opere è effettuato ai sensi della L.r. 3/93 e s.m.i. ed ha luogo nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo;
3 - di stabilire che i beni trasferiti con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 bis della L.r. 3/93 e s.m.i., conservano il vincolo di destinazione originario per dieci anni dalla data del loro collaudo e l’eventuale sua modifica è consentita nei limiti e con le modalità previste nei commi 2,3,4 e 5 dello stesso art. 2 bis della L.r. n. 3/93 e s.m.i.;
4. - di dare atto che il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni oggetto del trasferimento in favore del Comune di Manoppello e che tutti gli oneri conseguenti al trasferimento sono a totale carico del Comune di Manoppello (PE);
5. - di autorizzare la pubblicazione del presente decreto di trasferimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 24/2/2012
Il Presidente
Dott. Giovanni Chiodi
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