IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1.   La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 7 dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione, in tutte le sue forme, esercita nel territorio regionale; promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa; valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, la democrazia interna partecipata e l’assenza di fini di speculazione nell’attività svolta.

2.   La Regione, nell’ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo abruzzese nelle sue varie espressioni, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive.

Art. 2
(Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo)

1.   La Regione sostiene l’attività delle strutture territoriali delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), riconoscendone il ruolo nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonché nell’assistenza, nella rappresentanza e nella tutela delle imprese cooperative.

Art. 3
(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1.   Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni, direttamente e attraverso le organizzazioni territoriali del movimento cooperativo abruzzese di cui all’articolo 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 8, può concedere annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni di cui all’articolo 2, contributi per realizzare iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed al consolidamento dell’impresa cooperativa, in particolare finalizzate:

a)   alla promozione di nuove imprese cooperative o consorzi, nonché all’aggregazione e al potenziamento di quelli esistenti;

b)  all’assistenza tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria, nelle fasi di avvio, promozione e gestione delle imprese cooperative e loro consorzi, anche attraverso il supporto di incubatori di imprese cooperative;

c)   alla qualificazione delle risorse umane delle imprese cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;

d)  all’aggiornamento dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative e loro consorzi;

e)   all’organizzazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l’associazionismo e la cooperazione;

f)   alla realizzazione di indagini sulla situazione socioeconomica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito regionale;

g)   alla pubblicazione di studi e ricerche, di periodici di informazione e di animazione per l’associazionismo cooperativo;

h)   all'attivazione di sportelli informativi presso le stesse associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per la facilitazione all’accesso ai contributi di cui all’articolo 4.

2.   La Regione, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, nei limiti delle risorse disponibili, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale supportati dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4
(Incentivi alle imprese cooperative)

1.   Al fine di sostenere l’economia cooperativa abruzzese, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse disponibili, incentivi e finanziamenti alle imprese cooperative e loro consorzi operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive, al fine di consolidare, sviluppare e qualificare il movimento cooperativo, in particolare aventi ad oggetto:

a)   progetti di ricerca, di innovazione, di internazionalizzazione, di organizzazione aziendale, di marketing, di responsabilità sociale e qualunque altro progetto rivolto alla crescita dell’impresa cooperativa;

b)  innovazione tecnologica, nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

c)   consolidamento delle passività a breve ed abbattimento di interessi su passività a medio lungo termine;

d)  iniziative per la realizzazione di politiche attive dell’orientamento e della formazione professionale per le risorse umane;

e)   alta formazione dei quadri e dei dirigenti, dei consiglieri di amministrazione e dei soci, anche in materia di cooperazione e di responsabilità sociale d’impresa;

f)   creazione e sostegno di centri direzionali e di incubatori, prioritariamente per imprese cooperative e loro consorzi;

g)   sostegno all’avvio ed al tutoraggio di nuove cooperative, con particolare attenzione alle cooperative nate da crisi aziendali;

h)   acquisto di attrezzature e strumenti tecnici; progetti di aggregazione o fusione tra imprese cooperative, progetti di consolidamento e potenziamento.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1.   I benefici di cui all’articolo 3 sono concessi alle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi della disciplina speciale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo.

2.   I benefici di cui all’articolo 4 sono concessi, secondo quanto specificatamente previsto dal Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6, alle società cooperative, e prioritariamente a quelle a mutualità prevalente che:

a)   sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del d.lgs. 220/2002;

b)  hanno la sede legale ed almeno un'unità produttiva nel territorio abruzzese.

3.   I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa.

Art. 6
(Piano degli interventi annuali)

1.   La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, adotta un Piano degli interventi annuali, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

2.   Il Piano degli interventi annuali:

a)   stabilisce le linee di intervento a favore della cooperazione, ripartendo le risorse tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b)  definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell’assegnazione e nell’erogazione delle risorse di cui all’articolo 3, in considerazione dei seguenti elenchi certificati dall’ufficio revisioni di ciascuna Associazione:

1)   elenco degli enti cooperativi e loro consorzi revisionati al 31 gennaio successivo alla chiusura dell’ultimo biennio revisionale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004;

2)   elenco dei dipendenti e dei soci risultanti dal verbale di revisione;

3)   elenco dei fatturati degli enti cooperativi e loro consorzi risultante dal verbale di revisione;

c)   definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell’assegnazione e nell’erogazione delle risorse di cui all’articolo 4;

d)  definisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse da destinare ad ulteriori interventi promossi dalla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 7
(Accesso ai contributi)

1.   La Direzione sviluppo economico della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dal Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6, approva specifici bandi annuali per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze di accesso ai contributi, nonché dei tempi e delle procedure di erogazione dei contributi medesimi.

2.   La Direzione sviluppo economico verifica le rendicontazioni prodotte dai beneficiari, al fine di accertare il corretto impiego dei contributi concessi.

Art. 8
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)

1.   Presso l’Assessorato regionale preposto allo sviluppo economico è istituita, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di seguito denominata Consulta.

2.   In particolare la Consulta svolge le seguenti attività:

a)   formula osservazioni, proposte, valutazioni e verifica delle politiche regionali per la cooperazione e sul fenomeno regionale della cooperazione;

b)  esprime pareri sui disegni di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di cooperazione, nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta ne faccia richiesta;

c)   esprime parere sulla proposta del Piano degli interventi annuali di cui all’articolo 6;

d)  propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione.

3.   La Consulta resta in carica per la durata della Legislatura regionale e decade al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale. La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a)   l’Assessore regionale competente in materia sviluppo economico o un suo delegato che la presiede;

b)  il Presidente della Commissione consiliare industria, commercio e turismo o altro componente della commissione da lui delegato;

c)   il Direttore regionale della Direzione sviluppo economico o un suo delegato;

d)  un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all’articolo 2.

4.   Alle sedute della Consulta possono inoltre partecipare, su invito, i Direttori delle altre Direzioni regionali della Giunta regionale.

5.   La Giunta regionale approva i criteri organizzativi che disciplinano il funzionamento della Consulta, sentita la stessa.

6.   Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Giunta regionale assegnato alla Direzione sviluppo economico.

7.   Le funzioni della Consulta non comportano oneri a carico della Regione ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità.

8.   La Giunta regionale, sentita la Consulta, approva annualmente una relazione sull’attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti e sugli interventi effettuati con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

Art. 9
(Misure di aiuto)

1.   Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE).

2.   Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3.   I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 10
(Disposizione finanziaria)

1.   La presente legge contiene disposizioni di natura programmatoria nell’ambito della cooperazione e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

2.   La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge, per gli interventi di spesa a valere sulle risorse relative alla programmazione comunitaria, al fondo unico per le agevolazioni alle imprese ed alla programmazione nazionale.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 1 marzo 2012

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTENUTI NELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2012, n. 12

Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

 

Statuto della Regione Abruzzo

Art. 7
L'ordinamento sociale ed economico

1.  La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.

2.  La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.

3.  Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.

4.  La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.

5.  La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.

6.  La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

7.  La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

 

D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Art. 3
Riconoscimento delle Associazioni

1.  Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2.  Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3.  Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4.  Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5.  Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6.  Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7.  Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8.  Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

Art. 5
Conclusione della revisione cooperativa

1.  Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2.  I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.

3.  Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

4.  Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5.  Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

6.  Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.

Art. 6
Dichiarazione sostitutiva

1.  Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2.  Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3.  Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a)  l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;

b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c)  gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e)  l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4.  Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5.  L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6.  Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7.  La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.