Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 9

depositato il 17 gennaio 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici  è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore

per la declaratoria di illegittimita' costituzionale

degli artt. 2 e 5 della Legge Regionale 9 novembre 2011 n. 39, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23.12.2011.

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Sul B.U.R. Abruzzo 10 novembre 2011 n. 71  è stata pubblicata la Legge Regionale 9 novembre 2011 n. 39 recante «Disposizioni in materia di entrate».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 2, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 35/2011, e nell'art. 5 e, pertanto, propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

Motivi

1. L'art. 2 della L.R. n. 39/2011, nel sostituire l'art. 3 della L.R. n. 35/2011, dispone al comma 2, lett. b) e c), che per il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 57/2001 volti a valorizzare l'Aereoporto dell'Abruzzo le economie di spesa ivi previste, pari a 2,8 milioni di euro si provvede mediante l'impiego delle seguenti economie di spesa:

«b) quanto a euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - UPB 8.02.002 - denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - d.lgs. n. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico,  è autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57;

c) quanto a euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione,  è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57».

1.1 Orbene, allo stato, non risulta approvato dalla Regione Abruzzo il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010.

1.2 Pertanto, il legislatore regionale, non osservando il disposto dell'art. 25 del d.lgs n. 76/2000, viola i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.

1.3 Peraltro, l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 35/2001, nella sua originaria formulazione - in base alla quale allo scopo di valorizzare l'Aereoporto d'Abruzzo si sarebbe provveduto con la riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dalla convenzione denominata «Agensud 78/88» - è stato impugnato innanzi a codesta Ecc.ma Corte

1.4 Lo stanziamento ivi contemplato, infatti, non prevedendo adeguata copertura finanziaria, violava l'art. 81, comma 4, della Costituzione, secondo cui ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

1.5 Anche l'art. 2 della L.R. n. 39/2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 35/2011, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione in quanto, pur modificando la programmazione delle economie di spesa, non prevede, per la valorizzazione dell'Aereoporto d'Abruzzo, adeguata copertura finanziaria.

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2.   L'art. 5 della L.R. n. 39/2001 sostituisce l'art. 31 della L.R. n. 35/2011, il quale dispone interventi a favore dei malati oncologici.

2.1 L'art. 31, comma 4, della L.R. n. 35/2011, nella sua originaria formulazione,  è stato impugnato innanzi a codesta Ecc.ma Corte, in quanto, nel disporre le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa, determinava un saldo negativo di 1,9 milioni di' euro, in violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.

2.2 Il comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 35/2011, come sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 39/2011, prevede che «le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della L.R. n. 15/2004, quantificate per l'esercizio corrente in euro 200.000, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati».

L'art. 85 della L.R. n. 15/2004 detta norme in materia di recupero dei sottotetti.

2.3 Alla luce dell'aleatorietà delle predette entrate, il comma 5 dell'art. 31 dispone ora che «l'erogazione della spesa di cui al presente articolo  è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate».

2.4 Pertanto, il legislatore regionale, rinviando a un provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione.

3.   Si osserva, a sostegno dei motivi di ricorso, che l'art. 17, comma 1, della L. 31.12.2009 n. 196 - le cui disposizioni, a mente dell'art. 1, comma 4, costituiscono «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione», prevede che:

«In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,  è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale».

P.Q.M.

si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 2 e 5 della Legge Regione Abruzzo n. 39/2011, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l’originale notificato del ricorso si depositerà:

1.   estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23.12.2011 in copia autentica con l’allegata relazione.

Roma, 9 gennaio 2012

Avvocato dello Stato

Alessandro Maddalo