IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 43/2011)
1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, recante: "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali", la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".
Art. 2
(Modifica al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011)
1. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011 la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".
Art. 3
(Modifica al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 11.8.2011, n. 28 recante: "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune".
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 27 febbraio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
****************
TESTI
DEGLI
ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE
"Modifiche
alla L.R.
DELL'ARTICOLO
5 DELLA LEGGE REGIONALE
"Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"
COORDINATI
CON
Modifiche
alla L.R.
(pubblicata in questo stesso bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
Modifiche alla L.R.
Art. 3
(Differimento applicazione di disposizioni normative)
1. L'applicazione
delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è
differita al
Art. 4
(Reviviscenza di norme abrogate)
1. Fino alla
data del
L.R.
Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.
Art. 5
(Pianificazione comunale)
1. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione
urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa
sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.
4. Per garantire
la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione
sismica sul territorio regionale,
5. L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:
a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;
b) variante
agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e
seguenti della legge regionale n. 18 del
6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:
a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;
b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune.
8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.
9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l'invio alla Regione per le attività di competenza.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.
11. Per i Comuni che non provvedono alle attività
di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro
i termini stabiliti al comma 6,
12. Per i Comuni che non provvedono alle attività
di cui ai commi 8 e 9,