IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 43/2011)

 

1.   Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, recante: "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali", la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".

Art. 2

(Modifica al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011)

1.   Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011 la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "dicembre".

Art. 3

(Modifica al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 28/2011)

1.   Al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 11.8.2011, n. 28 recante: "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 27 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 43

"Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali"

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

"Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
27 FEBBRAIO 2012, n. 10

Modifiche alla L.R. 13.12.2011, n. 43 recante: "Modifiche alla L.R. 11.8.2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali" e alla L.R. 28/2011

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 13 dicembre 2011, n. 43

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali.

Art. 3
(Differimento applicazione di disposizioni normative)

1.  L'applicazione delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è differita al 31 dicembre 2012.

Art. 4
(Reviviscenza di norme abrogate)

1.  Fino alla data del 31 dicembre 2012, rivive la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).

 

L.R. 11 agosto 2011, n. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 5
(Pianificazione comunale)

1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

2.  I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3.  Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.

4.  Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.

5.  L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:

a)  deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;

b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l'adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

6.  I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:

a)  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;

b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.  L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

8.  I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.

9.  I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l'invio alla Regione per le attività di competenza.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.

11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente.

12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare l'inadempienza alla Prefettura competente per territorio.