IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Erogazione contributi di esercizio

1.   L’erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, nonché da parte di quei Comuni che risultano destinatari delle risorse finanziare per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e di trasparenza.

2.   La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale. Il provvedimento costituisce, per i Comuni di cui al comma 1, direttiva per gli atti di competenza. 

3.   Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, ancorché finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le norme dei rispettivi contratti.

Art. 2

Regime transitorio

1.   In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all’adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 e, in ogni caso, fino alla definizione dei contratti di servizio, i soggetti beneficiari dei contributi trasmettono, anche in formato elettronico, alla Regione ovvero al Comune concedente destinatario dei trasferimenti regionali:

a)   per l’erogazione dell’acconto:

1)   domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa della quale va indicata l’esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese;

2)   prospetto analitico, secondo il modello predisposto dalla Direzione regionale competente, dal quale si evincano le percorrenze assentite e quelle effettivamente rese e riferite all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel prospetto, reso dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», le percorrenze devono essere distinte per linea e tipologia di servizio;

b)  per il saldo:

1)   domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa della quale va indicata l’esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese;

2)   copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;

3)   bilancio riclassificato secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale competente;

4)   eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

2.   La domanda di acconto unitamente alla documentazione ad essa allegata deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per cui si richiede l’acconto. La domanda e la documentazione per il saldo sono trasmesse entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello per cui si richiede il saldo.

3.   L’erogazione degli acconti e del saldo è subordinata al rispetto della normativa in materia di prevenzione antimafia, regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari.

4.   Con provvedimento del Servizio competente della Direzione regionale Trasporti sono approvati gli schemi dei modelli relativi alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3

Termini

1.   In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all’adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, l’erogazione degli acconti avviene in tre rate.

2.   La Direzione regionale Trasporti, per mezzo del Servizio preposto, adotta gli atti inerenti l’erogazione delle rate entro il 28 febbraio, il 15 giugno, il 31 ottobre.

3.   I Comuni di cui all’articolo 1 stabiliscono i tempi di erogazione delle risorse alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico urbano, in analogia alle scadenze di cui al comma 2.

4.   Le richieste di integrazione documentali sospendono, in ogni caso, i termini previsti per l’erogazione delle rate,  che ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione della richiesta documentazione.

Art. 4

Trasferimento delle risorse ai Comuni

1.   Ai Comuni destinatari delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, il trasferimento dei fondi di cui all’articolo 64 della l.r. 1° gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” avviene, per il 50%, entro il 31 gennaio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno.

2.   In via transitoria, per l’anno 2012, il trasferimento dei fondi di cui al comma 1 avviene, per il 50%, entro il 29 febbraio e, per il restante 50% ,entro il 15 giugno.

Art. 5

Attività di monitoraggio e di controllo

1.   Le aziende concessionarie consentono agli uffici preposti della Regione ovvero del Comune competente:

a)   l’esame dei libri e di ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa, compresa l’estrazione di copie;

b)  l’accesso ai locali, ai terreni e ai veicoli dell'impresa;

c)   l’acquisizione di qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

Art. 6

Abrogazione

1.   Con l’entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: “Norme per il trasporto pubblico locale”). L’articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato.

2.   Al secondo comma dell’articolo 56 della l.r. 62/1983 le parole «ed è erogato in rate trimestrali anticipate» sono soppresse.

Art. 7

Copertura finanziaria

1.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 22 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 56 E 58 DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1983, N. 62

"Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
22 FEBBRAIO 2012, n. 9

Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 9 settembre 1983, n. 62

Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

Art. 56
Programmi

I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono:

a)  acconto sui contributi di esercizio per l’anno successivo;

b) conguaglio del contributo di esercizio per l’anno precedente.

A partire dal 1° gennaio 2005 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento [ed è erogato in rate trimestrali anticipate].

L’acconto di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 58
Erogazione dei contributi di esercizio

[L’istanza di acconto e quella di conguaglio redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, sono presentate allo ente o all’ufficio abilitato a provvedere.

La domanda di acconto deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento e deve essere corredata delle certificazioni degli istituti previdenziali e assicurativi attestanti la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria relative al bimestre precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di dichiarata esposizione debitoria, si procede a termini delle vigenti leggi.

L’istanza di richiesta del conguaglio deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata entro il 30 settembre dello stesso anno:

a)  del conto economico dell’esercizio dell’anno di riferimento, redatto su apposito modulo predisposto dal Settore Trasporti della Giunta regionale;

b) dell’elenco delle linee esercitate anche con atto di affidamento o autorizzazione statale e/o comunale, compilato su moduli predisposti a cura del predetto Settore;

c)  della copia conforme alle scritture IVA obbligatorie;

d) della dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o legale rappresentante dell’azienda o ente che i dati esposti, relativi alla percorrenza e alle corse bis denunziate nella documentazione esibita, corrispondono a quelle effettivamente effettuate;

e)  della copia autenticata della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) presentata dagli esercenti per l’anno di riferimento;

f)  della copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;

g) della ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.]

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999,  n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: «Norme per il trasporto pubblico locale»), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3
Esercizio temporaneo di funzioni.

1.  Fino all'attuazione del trasferimento di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. 152/1998, le funzioni delegate già in capo alla Regione, ivi comprese quelle contributive, continuano ad essere esercitate dalla stessa sulla base della normativa previgente alla L.R. 152/1998.

 

Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)", vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 64
Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia

1.  La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.

2.  Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica. Esso è stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.

3.  Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.

4.  I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:

a)  affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;

c)  controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate.

5.  Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:

a)  approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

b) definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;

c)  istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;

d) le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.

6.  Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62.