IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

OMISSIS

DELIBERA

1)   di recepire integralmente le prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti in premessa indicati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

-    per quanto riguarda le condizioni e prescrizioni espresse dal Servizio Beni Ambientali de l’Aquila in data 03.05.2011 si precisa che la prevista stradina di collegamento pedonale posta in aderenza al confine delle proprietà private e su area demaniale, risulta già prevista dal precedente Piano Spiaggia ed in parte realizzato nella località Arielli in virtù del parere precedentemente espresso dalla stessa Regione – Sett. Urbanistica e BB.AA. del 30.06.1998. Pertanto si recepisce lo stesso parere limitatamente alla soppressione della prevista stradina pedonale per  la parte insistente in corrispondenza delle concessioni ivi preesistenti alla deliberazione n. 141/1 del 29.07.04 (art. 5, c. 1, PDMR), facendo proprie, integralmente, le altre prescrizioni.

-    per quanto riguarda le condizioni sanitarie del 30.03.2011 si recepiscono le stesse significando che le nuove concessioni demaniali previste e ricadenti nelle zone ove è interdetta la balneazione in virtù delle ordinanze emesse, resta esclusa la possibilità di rilascio delle relative concessioni demaniali e dei permessi di costruire fino a quando non sussisteranno i parametri di idoneità igienico – sanitari ai fini della balneazione.

2)   di approvare conseguentemente la documentazione progettale alle condizioni e prescrizioni sopradette, come sopra esplicitato, costituita da:

 

 

3)   di dare mandato al Dirigente del III Settore per l’attuazione della presente deliberazione.

 

Ortona, 16 novembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to A. Radoccia

 

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La suestesa deliberazione diverrà esecutiva il giorno 11 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 16 novembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to A. Radoccia