IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 2, comma 3, della
l.r. 13/2008)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio) è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465 e 466 del Codice penale, così come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)”
Art. 2
(Modifica all’articolo 6, comma 1, della
l.r. 13/2008)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:
“1. Per le violazioni di cui alla presente legge, per quelle di cui agli articoli 465 e 466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 e per quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni, è ammesso il pagamento all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore con rilascio di ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o nelle altre modalità previste da quest’ultima, entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione. In questo caso il pagamento è ammesso nella misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione amministrativa stabilita per la violazione commessa”.
Art. 3
(Integrazione alla l.r. 13/2008)
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Regime speciale utenti servizi ferroviari)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, l’utente che sale, sprovvisto di biglietto, su un treno regionale è ammesso a pagare il biglietto a tariffa ordinaria con maggiorazione di euro 5,00, purché avvisi il personale di bordo del treno al momento di salire a bordo.
2. La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emettitrici self – service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale di bordo del treno.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è applicata nel rispetto delle condizioni ivi previste anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato, salva l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.
4. I proventi derivanti dal sovrapprezzo sono introitati dalle società e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari”.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r.
13/2008)
1. L’articolo 9 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Regime speciale servizi regionali ferroviari)
1. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 bis e 8 commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio”.
Art. 5
(Modifiche alla l.r. 1/2012)
1. L’art. 41 della l.r. 1/2012 (Legge finanziaria regionale 2012) è sostituito dal seguente:
“Art. 41
(Disposizioni per il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di
Sulmona)
1. Al fine di garantire il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a. Lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;
b. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 233.641,11;
c. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21498 è aumentato di € 62.358,89.
2. La Direzione competente in materia provvede a tutti gli atti consequenziali.”
2. L’art. 39 della l.r. 1/2012 è abrogato.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 10 Febbraio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
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TESTI
DEGLI
ARTICOLI 2 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE
"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio"
DELL'ARTICOLO
39 DELLA LEGGE REGIONALE
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"
COORDINATI
CON
Integrazione
alla legge regionale
(pubblicata in questo stesso bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.
Art. 2
Sanzioni per i trasgressori
1. Le violazioni degli obblighi di cui all’art. 1 comportano per i servizi automobilistici urbani:
a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.
2. Le stesse violazioni per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani ed interurbani comportano:
a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, l’utente intende ancora effettuare;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa in vigore riferita alla prima fascia chilometrica afferente alla tipologia del servizio utilizzato. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.
3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di
titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i
servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi
automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465 e 466 del Codice penale, così come
modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo
4. Per le
infrazioni di cui all’articolo 29 del D.P.R.
Art. 6
Pagamento della sanzione
1. Per le violazioni di cui alla presente legge,
per quelle di cui agli articoli 465 e
466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs
2. Decorso inutilmente il termine, l’utente è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, con le modalità stabilite dall’azienda, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro i sessanta giorni dalla data della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione.
3. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l’azienda di trasporto provvede ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 689/81, art. 18.
4. L’ordinanza di ingiunzione è emessa dal rappresentante legale o, su delega del medesimo, dal direttore di esercizio dell’azienda di trasporto e costituisce titolo esecutivo.
5. Per
quanto non espressamente previsto si applica la legge
6. I rapporti di mancato pagamento nonché gli scritti difensivi e la richiesta da parte degli interessati di essere sentiti sono trasmessi alla azienda di trasporto.
L.R.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 39
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 77/1999)
[1. Nell'ambito delle strutture organizzative
permanenti della Giunta regionale di cui alla legge regionale
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 è aggiunta
la seguente lettera h):
"h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di
Bruxelles".
4. Al primo capoverso del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera "h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".]