IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all’articolo 2, comma 3, della l.r. 13/2008)

1.   Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio) è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli  465 e 466 del Codice penale, così come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)”

Art. 2
(Modifica all’articolo 6, comma 1, della l.r. 13/2008)

1.   Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:

“1. Per le violazioni di cui alla presente legge, per quelle di cui agli articoli  465 e 466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 e per quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni, è ammesso il pagamento all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore con rilascio di ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o nelle altre modalità previste da quest’ultima, entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione. In questo caso il pagamento è ammesso nella misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione amministrativa stabilita per la violazione commessa”.

Art. 3
(Integrazione alla l.r. 13/2008)

1.   Dopo l’articolo 7 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
(Regime speciale utenti servizi ferroviari)

1.   In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, l’utente che sale, sprovvisto di biglietto, su un treno regionale è ammesso a pagare il biglietto a tariffa ordinaria con maggiorazione di euro 5,00, purché avvisi il personale di bordo del treno al momento di salire a bordo.

2.   La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emettitrici self – service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale di bordo del treno.

3.   La maggiorazione di cui al comma 1 è applicata nel rispetto delle condizioni ivi previste anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato, salva l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.

4.   I proventi derivanti dal sovrapprezzo sono introitati dalle società e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari”.

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 13/2008)

1.   L’articolo 9 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Regime speciale servizi regionali ferroviari)

1.   Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 bis e 8 commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio”.

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 1/2012)

1.   L’art. 41 della l.r. 1/2012 (Legge finanziaria regionale 2012) è sostituito dal seguente:

“Art. 41
(Disposizioni per il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona)

1.   Al fine di garantire il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a.   Lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;

b.   Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 233.641,11;

c.   Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21498 è aumentato di € 62.358,89.

2.   La Direzione competente in materia provvede a tutti gli atti consequenziali.”

2.   L’art. 39 della l.r. 1/2012 è abrogato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 10 Febbraio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 2 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008, N. 13

"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio"

DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 10 FEBBRAIO 2012, N. 8

Integrazione alla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio" e modifiche alla L.R. n. 1/2012 "Finanziaria regionale 2012"

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 15 ottobre 2008, n. 13

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.

Art. 2
Sanzioni per i trasgressori

1.  Le violazioni degli obblighi di cui all’art. 1 comportano per i servizi automobilistici urbani:

a)  il pagamento dell’importo relativo alla tariffa ordinaria;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.

2.  Le stesse violazioni per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani ed interurbani comportano:

a)  il pagamento della tariffa ordinaria in vigore calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, l’utente intende ancora effettuare;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa in vigore riferita alla prima fascia chilometrica afferente alla tipologia del servizio utilizzato. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.

3.  Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli  465 e 466 del Codice penale, così come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205).

4.  Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che abbiano arrecato danno alle aziende di trasporto si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

Art. 6
Pagamento della sanzione

1.  Per le violazioni di cui alla presente legge, per quelle di cui agli articoli  465 e 466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 e per quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)  e successive modificazioni, è ammesso il pagamento all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore con rilascio di ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o nelle altre modalità previste da quest’ultima, entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione. In questo caso il pagamento è ammesso nella misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione amministrativa stabilita per la violazione commessa.

2.  Decorso inutilmente il termine, l’utente è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, con le modalità stabilite dall’azienda, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro i sessanta giorni dalla data della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione.

3.  Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l’azienda di trasporto provvede ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 689/81, art. 18.

4.  L’ordinanza di ingiunzione è emessa dal rappresentante legale o, su delega del medesimo, dal direttore di esercizio dell’azienda di trasporto e costituisce titolo esecutivo.

5.  Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.  I rapporti di mancato pagamento nonché gli scritti difensivi e la richiesta da parte degli interessati di essere sentiti sono trasmessi alla azienda di trasporto.

 

L.R. 10 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 39
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 77/1999)

[1. Nell'ambito delle strutture organizzative permanenti della Giunta regionale di cui alla legge regionale 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", è istituita, nei limiti dei posti della vigente pianta organica, la Struttura Speciale di Supporto: "Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".

2.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure previste dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 per l'effettiva costituzione della struttura e ne regolamenta l'attività. Nelle more dell'effettivo insediamento della suddetta struttura speciale di supporto, le relative competenze restano disciplinate dalla legge regionale 77/99 e dai relativi atti di organizzazione.

3.  Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 è aggiunta la seguente lettera h):
"h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".

4.  Al primo capoverso del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 dopo la lettera g) è aggiunta la lettera "h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".]