IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all’articolo 140 della L.R. 15/2004)

1.   La rubrica dell’articolo 140 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è sostituita dalla seguente "Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera".

Art. 2
(Perimetrazione)

1.   I confini della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti fiume Vera" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di trentuno ettari.

2.   Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune dell’Aquila provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3
(Gestione)

1.   La gestione della Riserva naturale guidata è demandata al Comune di L’Aquila.

2.   Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, società  cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera o di altri soggetti qualificati.

3.   Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposite delibere consiliari, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione nonché le forme e i modi attraverso cui si attua la gestione della Riserva stessa.

4.   Qualora, entro il termine di cui al comma 3, il Comune non provveda agli adempimenti ivi stabiliti, la Giunta regionale può gestire in via provvisoria la Riserva attraverso il servizio competente in materia di aree protette.

Art. 4
(Piano di Assetto Naturalistico)

1.   Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva.

2.   Entro un anno dalla data di affidamento dell’incarico, il PAN è elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dall’articolo 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa).

3.   Il PAN è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della direzione regionale competente in materia di aree protette, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa direzione, secondo le modalità di cui all’articolo 22 della L.R. 38/1996.

4.   Il PAN definisce e regolamenta anche una fascia di rispetto o area contigua.

Art. 5
(Programma pluriennale di attuazione e Regolamento)

1.   Entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione del PAN da parte del Consiglio regionale, o contestualmente ad esso, il Comune predispone il Programma pluriennale di attuazione e il Regolamento.

2.   Il Programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l’attuazione dell’ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

3.   Il Regolamento stabilisce le modalità di accesso alla Riserva, le norme per l’uso delle risorse ambientali, di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

4.   Il Programma pluriennale di attuazione e il Regolamento sono inviati al servizio competente in materia di aree protette della Giunta regionale, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

Art. 6
(Piano di Gestione)

1.   Entro il 31 gennaio  di ogni anno il Comune predispone e approva un Piano di Gestione.

2.   Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato e inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e prevede l’utilizzo dello stanziamento di cui all’art. 11 per l’espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.

Art. 7
(Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1.   Le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8
(Personale della Riserva)

1.   La Riserva naturale guidata per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore privato.

Art. 9
(Norme transitorie di salvaguardia)

1.   All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del PAN, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)   alterazione delle caratteristiche naturali;

b)  apertura di nuove strade;

c)   costruzione di nuovi edifici;

d)  apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)   asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f)   modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.

g)   la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;

h)   la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

i)    il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta  funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

j)   l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;

k)  l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l)    l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m)  l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n)   il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o)  il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate. È consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p)  l’installazione di cartelli pubblicitari;

q)  la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;

r)   la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2.   Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3.   Sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).

4.   La pesca può essere consentita qualora prevista nel PAN.

Art. 10
(Sanzioni)

1.   Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11
(Modifiche alla L.R. 42/2011)

1.   Dopo il comma 6, dell'articolo 8, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 recante "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino" è aggiunto il seguente:

      "6 bis. Lo Statuto è adeguato alle disposizioni della presente legge entro il 30 marzo 2012."

2.   Alla lettera m), del comma 2, dell'articolo 9, della L.R. 42/2011 la parola "limitatamente" è sostituita dalle parole "ad eccezione dell'uso".

3.   Al comma 4, dell'articolo 17, della L.R. 42/2011 le parole da "entro e non oltre" fino a "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 marzo 2012".

Art. 12
(Modifiche al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 25/2011)

1.   Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalla seguenti "entro il 31.12.2012".

Art. 13
(Norma finanziaria)

1.   L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 10 Febbraio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue allegato


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TESTI

DELL'ARTICOLO 140 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 17 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

"Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino"

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

"Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 10 FEBBRAIO 2012, N. 7

"Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell’articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011"

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 26 aprile 2004, n. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 140
Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera"

1.  Il Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti del fiume Vera, istituito nel territorio del Comune di L'Aquila con L.R. 15 novembre 1983, n. 70, è trasformato in Riserva Naturale Guidata ai sensi della L.R. 21 giugno 1996, n. 38. Con successivi adempimenti si provvederà a stabilire le forme per la gestione della Riserva.

2.  Nelle more della definizione degli adempimenti di cui al comma precedente, il Piano Particolareggiato del Parco, approvato dal Comitato Beni Ambientali con parere favorevole n. 62/313 del 7 marzo 1995, continua ad esplicare la sua efficacia. Il Comune di L'Aquila potrà provvedere agli adempimenti di competenza.

3.  Al Comune di L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 250.000,00 (duecentocinquantamila), mediante l'utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 272421 denominato: Legge-quadro sulle Aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali naturali - L.R. n. 38/1996, per predisporre il programma pluriennale di attuazione della riserva, l'acquisizione delle aree, la tabellazione, l'acquisizione di un complesso quattrocentesco articolato in tre opifici (rameria, svecciatoio e mulino), lavori di ripristino di edifici di interesse storico e culturale, ripristino sentieristica esistente, realizzazione di manufatti in legno per la fruizione, l'informazione e la sicurezza dei visitatori.

 

L.R. 2 dicembre 2011, n. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 8
Statuto

1.  o Statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco.

2.  o Statuto, inoltre, stabilisce:

a)  e finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli Organi dell'Ente Parco nonché le modalità di nomina del Presidente e del Direttore;

b) e norme per il regolare svolgimento delle attività degli Organi dell'Ente Parco;

c)  a sede definitiva dell'Ente Parco;

d) e modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e)  a procedura necessaria per l'eventuale modifica dello Statuto stesso.

3.  o Statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco, ed è trasmesso al competente Settore della Giunta regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente Parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del Consiglio direttivo.

4.  a Comunità del Parco esprime il proprio parere dopo aver raccolto quello espresso da ciascun ente territoriale che la compone; a tal proposito, ciascun Consiglio comunale e provinciale farà pervenire alla Comunità del Parco il proprio deliberato in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

5.  pareri di cui al commi 3 e 4 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

6.  l Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo Statuto e lo trasmette alla Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta.

6-bis. Lo Statuto è adeguato alle disposizioni della presente legge entro il 30 marzo 2012.

Art. 9
Norme transitorie di salvaguardia

1.  All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.

2.  In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)  asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b) modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

c)  la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)  la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

f)  il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;

i)   l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;

l)   l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci" ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;

n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)  la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.

3.  Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4.  Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.

5.  Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6.  La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.

7.  Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

8.  Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 17
Norme transitorie

1.  Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

2.  Agli oneri di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B. 05.01.001, Cap. 271602.

3.  Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Commissario dell'Ente Parco convoca la Comunità del Parco ricostituita con all'ordine del giorno: elezione del presidente della Comunità del Parco.

4.  Entro e non oltre il 30 marzo 2012, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Parco di competenza del Consiglio regionale.

5.  Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo scioglimento o decadenza della prossima Giunta esecutiva e Consiglio direttivo. In fase di prima applicazione il Commissario Straordinario convoca la Comunità del Parco entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e presiede la ricostituzione degli Organi.

 

L.R. 3 agosto 2011, n. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 9
Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

1.  Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro il 31.12.2012. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.

2.  Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:

a)  10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d'acqua risultano autorizzabili a termine del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna.

 

__________

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 22
Piano di assetto naturalistico.

1.  Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall’ente preposto alla gestione, in collaborazione con l’Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.

2.  In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l’ente gestore, affida l’elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all’Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

a)  l’identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c)  i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;

e)  i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;

f)  le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g) norme di attuazione.

3.  L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.

3-bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.

3-ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

3-quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.

3-quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

3-sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.

4.  Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5.  Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

 

Il testo dell'articolo articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 30
Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

1.  li interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a)  rdinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

b) traordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture, senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc.) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L’amministrazione comunale può richiedere, nell’ambito della straordinaria manutenzione, l’adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;

c)  estauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l’organizzazione tipologica originaria;

d) isanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando l’organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture.

Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell’ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio delle unità immobiliare;

e)  istrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi:

-    umenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;

-    umenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali;

-    a demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra ;

f)  emolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell’area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.

2.  li interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

È, comunque, fatta salva l’applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico.