LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e s.m. e i., recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata L.R. n. 77/99, il quale prevede, tra l'altro, che: "Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessità di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalità, nonché per la direzione delle strutture organizzative temporanee, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato" e che "l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e del 10% delle posizioni dirigenziali di cui all'art. l0, comma 5";

Vista la propria precedente deliberazione n. 2550 dell’1 dicembre 1999, come modificata dalla D.G.R. n. 1141 dell’11.11.2005, di determinazione dei criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali e in particolare il Titolo III, dell’allegato B che costituisce parte integrante della succitata deliberazione, il quale prevede espressamente che: “il Direttore, sulla scorta dei curricula, predispone la proposta di affidamento dell’incarico dandone adeguata motivazione e garantisce la legittimità del procedimento”;

Vista la D.G.R. n. 309 del 24.06.2009 recante: “L.R. 14 settembre 1999, n. 77. Modifica D.G.R. n. 2550 del 01.12.1999 concernente “Determinazione dei criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”;

Vista la D.G.R. n. 31 del 09.02.2009 avente ad oggetto: “L.R. n. 77/99. Ridefinizione delle Direzioni Regionali. Definizione degli obiettivi”;

Vista la D.G.R. n. 102 del 06.03.2009 recante: “D.G.R. n. 31 del 09.02.2009 “L.R. n. 77/99 – ridefinizione delle Direzioni Regionali – Definizione degli obiettivi”. Parziale modifica all. A”;

Vista la D.G.R. n. 816 del 31.12.2009 avente ad oggetto: “Riorganizzazione parziale di cui alla D.G.R. n. 31 del 09.02.2009, e s.m. e i., della Direzione “Politiche della Salute”;

Preso atto che con D.G.R. n. 783 del 11.10.2010 al Dott. Luigi FRANCIOTTI è stato rinnovato l’incarico, conferitogli precedentemente con D.G.R n. 528 del 28.09.2009, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 77/99, di dirigente del Servizio “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane”, con sede in Pescara, della Direzione “Politiche della Salute”, definito con contratto n. 221 del 12.10.2010, dal 16.10.2010 al 15.10.2011;

Vista la nota n. RA/184842/DG  del 12.09.2011, acquisita agli atti del Servizio “Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione” in data 16.09.2011, con la quale è stata trasmessa la proposta a firma congiunta del Componente la G.R. preposto alla Direzione “Politiche della Salute” e del Direttore della Direzione medesima, di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della LR. n. 77/99, l’incarico di dirigente del Servizio “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane “ della Direzione “Politiche della Salute”;

Dato atto che il rinnovo dell’incarico in parola rientra tra quelli compresi nel numero ammesso dalla normativa in vigore;

Dato atto, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione “Risorse Umane e Strumentali” ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

-    di conferire, rinnovandolo, al Dott. Luigi FRANCIOTTI, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 77/99, l’incarico  di dirigente del Servizio “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane”, con sede in Pescara, della Direzione “Politiche della Salute”, a decorrere dal 16.10.2011, senza soluzione di continuità con il precedente incarico;

-    di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), rinnovabile, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i ed alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane” ad uno dei dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;

-    di dare atto, infine, che il Dott. Luigi FRANCIOTTI, dipendente regionale di cat. “D”, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel momento in cui assumerà l’incarico di dirigente del Servizio  “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane” dovrà risultare collocato in aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio è riconosciuto ai fini dell’anzianità.

-    di demandare alla competente Struttura della Direzione “Risorse Umane e Strumentali” di provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 22 e  20, 8° comma, della L.R. 77/99;

-    di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sui capitoli 011213 e 011223 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.