IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 170 depositata in data 19.05.2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 della L.R. 14.047.2010, n.24, come modificato dall’art.5, comma 4 della L.R.18.08.2010, n.38, il quale testualmente prevedeva che “Al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica”;

Vista la D.G.R. n.560 del 08.08.2011 con la quale, preso atto di quanto esposto al punto precedente, valutato favorevolmente il parere dell’Avv. Prof. Federico Tedeschini al quale questa Amministrazione Regionale si era rivolta per chiarimenti in merito agli effetti della citata sentenza, si impartivano direttive alle Direzioni Regionali per la verifica dello stato dei progetti già avviati e della persistenza dell’interesse pubblico all’utilizzo dei collaboratori già proficuamente impiegati per il raggiungimento degli obiettivi di programma/progetto assegnati e della rispondenza dei contratti di collaborazione in essere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale, in particolare all’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001;

Preso atto che la citata deliberazione n. 560 dell’8 agosto 2011, trasmessa da questo Servizio a tutte le strutture della Giunta Regionale, demandava alla Direzione Risorse Umane e Strumentali la predisposizione di uno schema di contratto tipo che tenesse conto delle indicazioni ivi contenute e che, compiute le verifiche citate al punto precedente, permettesse di riformulare i contratti in essere evidenziando e commisurando esplicitamente la durata degli incarichi conferiti al termine naturale del progetto e al raggiungimento degli specifici obiettivi del progetto medesimo;

Tenuto conto delle osservazioni espresse dall’Avvocatura Regionale in merito alla bozza del contratto tipo a essa sottoposta;

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

-    di approvare lo schema di contratto tipo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, che le Strutture della Giunta Regionale, compiute le verifiche citate in premessa, utilizzeranno per riformulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nonché per l’eventuale conferimento di nuovi incarichi di collaborazione;

-    di trasmettere copia di tale contratto tipo, la cui predisposizione era demandata alla Direzione Risorse Umane e Strumentali dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 560 dell’8 agosto 2011, via e-mail e in copia cartacea, a tutte le Strutture della Giunta Regionale già destinatarie della DGR. 560/2011;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito Internet www..regione.abruzzo.it, nella sezione “Concorsi”;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Eliana Marcantonio

Segue allegato


 

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