GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n. 1073 del 06.11.2008 con la quale è stato disposto il trasferimento all’INPDAP, entro il primo semestre del 2009, delle indennità di buonuscita maturate dai dipendenti transitati per mobilità alle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, non ancora versate, relative al servizio prestato dai medesimi alla Regione Abruzzo fino al 31.12.2004 e, contestualmente, è stato altresì disposto il pagamento, direttamente ai dipendenti di cui sopra, della differenza tra l’indennità calcolata ai sensi della L.R. 90/88 e la parte da trasferire all’INPDAP calcolata secondo la normativa ex INADEL;

Vista la successiva DGR n. 474 del 31.08.2009 con la quale sono stati prorogati i termini di esecuzione del suddetto provvedimento;

Premesso che, con la citata delibera n. 1073, scaturita da un tavolo di concertazione con la RSU e le OO.SS, si intendeva evitare un danno economico al personale trasferito alle Province in attuazione della L.R. n. 72/98 (“Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”) e degli accordi intervenuti in sede di delegazione trattante, in relazione alle differenti modalità di calcolo dell’indennità di fine servizio;

Dato atto che, conseguentemente, il Servizio Amministrazione del Personale ha trasferito all’INPDAP, nelle modalità previste dal medesimo provvedimento, l’indennità maturata al 31.12.2004 dai dipendenti ex Regione Abruzzo collocati a riposo dopo l’adozione della predetta deliberazione ed è stata pagata direttamente agli stessi dipendenti la maggiore differenza tra l’indennità calcolata ai sensi della L.R. n. 90/88 e quella trasferita all’INPDAP;

Rilevato che le Sezioni Provinciali del predetto Istituto di Pescara e L’Aquila hanno lamentato l’illegittimità di tale procedura ed hanno chiesto chiarimenti alla propria Direzione Centrale, sezione Previdenza sospendendo, nel frattempo, l’erogazione dell’indennità a chi ne aveva diritto;

Che sono stati esperiti vari tentativi per addivenire ad una soluzione concordata con l’INPDAP, sia con la Direzione Regionale, sia coinvolgendo la Direzione Centrale dello stesso Istituto;

Che, a seguito della questione sollevata dalle suddette sezioni provinciali, circa il comportamento adottato dalla Regione Abruzzo a seguito della emanazione della deliberazione 1073, la dirigente della Direzione Centrale Previdenza dell’INPDAP, sede di Roma, con nota n. 00407/Q del 25.05.2010 ha ribadito la posizione dell’INPDAP richiamando l’art. 16 del DPR 104/93 (Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità) in base al quale l’indennità di cui trattasi deve essere versata dalla gestione previdenziale di provenienza a quella di destinazione nell’importo quantificato ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 90/88 facendo salvo il diritto dell’interessato ad aver corrisposta, all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo spettante alla data del trasferimento e quello dovuto alla definitiva cessazione in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata;

Preso atto che la nota della Direzione Centrale non ha lasciato alcuno spiraglio circa una soluzione concordata della questione;

Considerato che la materia previdenziale è di competenza esclusiva dello Stato, salvo la competenza concorrente in materia di previdenza complementare ed integrativa e che la disciplina stabilita con la richiamata DGR n. 1073 non risulta conforme alla normativa in materia;

Considerato, inoltre, nella comparazione tra gli interessi dei destinatari e dei contro interessati e l’interesse pubblico attuale e concreto, che appare necessario annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, la DGR. n. 1073 del 06.11.2008 e la successiva DGR n. 474 del 31.08.2009 per evitare una doppia erogazione di quella “maggior differenza” che in base alla delibera 1073 andrebbe pagata direttamente ai dipendenti trasferiti, oltre ad eventuali spese legali connesse al contenzioso che dovesse instaurarsi con l’INPDAP;

Ritenuto di dover rimandare ad un successivo provvedimento dirigenziale del competente Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso la definizione delle modalità per il recupero delle somme già erogate ad alcuni dipendenti;

Dato atto che, a seguito dell’annullamento, la materia sarà disciplinata dalle norme statali di riferimento integrate da quelle regionali;

Udito il relatore;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Risorse Umane e Strumentali ed il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente, apponendo la propria firma in calce al presente atto;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di annullare in via di autotutela le delibere n. 1073 del 06.11.2008 e n. 474 del 31.08.2009;

2.   di rimandare ad un successivo provvedimento dirigenziale del competente Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso la definizione delle situazioni giuridiche sorte e concluse a seguito dell’adozione delle predette deliberazioni;

3.   di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.A. per la pubblicazione.