Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I (ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1 – (Finalità)
TITOLO II (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)
CAPO I – I RIFIUTI
Art. 2 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 recante
“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”)
Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 5 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 6 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 7 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 8 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 9 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 10 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 11 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 12 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 13 - (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 14 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 16 - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 17 - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 18 - (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 19 - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 20 - (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 21 - (Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 22 - (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 23 - (Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 51 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 25 - (Modifiche all’articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 26 - (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 27 - (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
Art. 28 - (Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
TITOLO III (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/676/CE)
CAPO I – I NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Art. 29 - (Piani di utilizzazione agronomica)
Art. 30 - (Sanzioni)
TITOLO IV (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE)
CAPO I – LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI
FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE
Art. 31 - (Attuazione in via amministrativa)
TITOLO V (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE)
CAPO I – QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE
Art. 32 - (Attuazione in via amministrativa)
TITOLO VI (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/2/CE)
CAPO I – INFRASTRUTTURA PER L’INFORMAZIONE TERRITORIALE
Art. 33 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 34 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 35 - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 37 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 38 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
Art. 39 - (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
TITOLO VII (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)
CAPO I - TURISMO
Art. 40 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 41 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 43 - (Sostituzione dell’articolo 5-bis della legge 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 44 - (Sostituzione dell’articolo 5-ter della legge 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 45 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 46 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 47 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 48 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 49 - (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 50 - (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 51 - (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 52 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 53 - (Sostituzione dell’allegato I della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
Art. 54 - (Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 55 - (Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 56 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 57 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 58 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 59 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 60 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 61 - (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 62 - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 63 – (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 64 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 65 - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
Art. 66 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 67 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 68 - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 69 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 70 - (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 71 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 72 - (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 73 - (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 74 - (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 75 - (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 76 - (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 77 - (Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 78 - (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 79 - (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 80 - (Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 81 - (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 82 - (Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 83 - (Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 84 - (Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 85 - (Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 86 - (Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 87 - (Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 88 - (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 89 - (Sostituzione dell’articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 90 - (Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
Art. 91 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 92 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 93 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 94 - (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 95 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 96 - (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 97 - (Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 98 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 99 - (Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 100 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 101 - (Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 102 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 103 - (Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 104 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 105 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 106 - (Sostituzione dell’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 107 - (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 108 - (Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
Art. 109 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 110 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 111 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 112 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 113 - (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 114 - (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 )
Art. 115 - (Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 116 - (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 117 - (Modifiche all’art. 20 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 )
Art. 118 - (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
Art. 119 - (Modifiche all’art. 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
Art. 120 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
Art. 121 - (Modifiche all’art. 6 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
Art. 122 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
Art. 123 - (Disposizioni transitorie)
CAPO II – COMMERCIO
Art. 124 – (Modifica del comma 76, art. 1, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
TITOLO VIII (ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1107/2009)
CAPO I – L’IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 125 - (Attuazione in via amministrativa)
TITOLO IX (DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 126 - (Disposizioni per gli Enti Locali)
Art. 127 - (Disposizioni finali)
Art. 128 - (Disposizioni transitorie)
Art. 129 - (Norme finanziarie)
Art. 130 - (Abrogazioni)
Art. 131 - (Entrata in vigore)
Allegato A – Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all’art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 “Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo della professione di Direttore Tecnico”
<<
“Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive
2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del
Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”.
TITOLO
I
(ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), con la presente legge dispone l’attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, della direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, della direttiva del Consiglio 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (inspire) e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.
2. La presente legge contiene disposizioni per l’attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
TITOLO
II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)
CAPO I – I RIFIUTI
Art. 2
(Modifiche all’articolo 1 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 recante “Norme per la gestione integrata dei
rifiuti”)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2007 n. 45, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui alla normativa statale ed europea vigente.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 2 della
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Principi e criteri
1. La programmazione, anche negoziata, l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le eccezioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”.
4. Nel rispetto dei criteri di priorità di cui al comma 3, la Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono le iniziative idonee a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti. A tal fine:
a) sono favorite le attività di prevenzione e la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e, in secondo luogo, la progressiva riduzione del flusso dei rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
b) è preferibile il recupero dai rifiuti di materiali e prodotti di consumo, mediante la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, rispetto al recupero energetico, salvi casi di comprovate ragioni di natura tecnica, economica ed ambientale;
c) è assicurato lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici collettivi, secondo principi di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
d) l’azione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché delle norme in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, anche al fine di contenere i costi e di rispettare gli standard qualitativi ed i principi per l’erogazione dei servizi a salvaguardia in particolare degli utenti.
e) nella gestione dei rifiuti è assicurato il rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;
f) sono attuati gli strumenti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; a tal fine è previsto, per i settori di interesse, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
g) sono salvaguardati ed incrementati i livelli occupazionali e garantite le condizioni contrattuali degli operatori del settore, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
h) è favorita l'applicazione di nuove tecnologie che determinano una riduzione dei fattori inquinanti.”.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. L’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per:
a) Ambito Territoriale Ottimale (di seguito denominato: "ATO"): la circoscrizione territoriale, delimitata ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale devono essere conseguiti l'autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri obiettivi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (di seguito denominato: "piano regionale");
b) Autorità d'Ambito (di seguito denominata: "AdA"): la struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
c) Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA"): il piano elaborato ed adottato dall'AdA, ai sensi degli articoli 201, comma 3 e 203, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per conseguire la gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
d) bacino di gestione dei rifiuti urbani: il territorio asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti, individuato e delimitato dal PdA, coincidente con l'ATO o a diverse porzioni del territorio all'interno dell'ATO;
e) area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio, delimitato dal PdA, coincidente con il bacino o con i bacini di gestione di rifiuti urbani, all'interno di un ATO, nel quale sono predisposte e realizzate soluzioni organizzative idonee a gestire i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo criteri unitari, omogenei e comuni;
f) punto di raccolta temporaneo: area di raccolta, individuata per effettuare singole campagne per il conferimento ed il ritiro di rifiuti, anche di origine agricola, della durata massima di tre giorni; l'area è individuata e predisposta secondo criteri e misure idonee a garantire che la campagna di raccolta si svolga senza creare rischi per la salute e per l'ambiente;
g) ecopunto: area non custodita, che non costituisce attività di stoccaggio, presso la quale sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani;
h) piattaforma ecologica: la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;
i) centro di trasferenza: la struttura localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, che costituisce parte integrante del sistema di raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani, presso la quale i rifiuti sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto e possono essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni;
l) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi, costituito da una struttura fissa o da una struttura mobile ma assicurata al suolo durante la sua utilizzazione, dotata di una sua autonomia funzionale per l'esercizio di operazioni di smaltimento o di recupero di qualsiasi tipologia di rifiuti;
m) indici di efficienza: indicatori di qualità, identificati da una serie di parametri, riferiti a molteplici aspetti della gestione dei rifiuti.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 4 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, dopo la parola: “l’elaborazione” sono inserite le seguenti: “e l’approvazione”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, dopo le parole: “degli impianti di smaltimento” sono inserite le seguenti “e di recupero”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:
a) può concedere contributi e irroga sanzioni alle AdA in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni sulla base delle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 23;
b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;
c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dalle Province;
d) certifica la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascuna AdA e da ciascun Comune.”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 5 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Alle lettere a), b), c), d), f) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, le parole: “degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006”, sono sostituite dalle parole: “degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“7. Le Province comunicano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati della gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti all’ATO di propria competenza, validati da questi ultimi ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell’articolo 6.”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“7 bis. Se le Province non comunicano i dati entro il termine di cui al comma 7, per consentire all’Osservatorio Regionale Rifiuti di svolgere le attività di elaborazione, integrazione e divulgazione dei dati, la Regione utilizza quelli validati dai Comuni e trasmessi per via telematica alle Province .”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 6 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunta la seguente:
“b bis) l’approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti, il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione alla gestione degli stessi; i centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“5. I Comuni forniscono alla Provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. I Comuni validano e trasmettono alla Provincia territorialmente competente, esclusivamente in via telematica, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti per consentirne la trasmissione alla Regione.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, sono inseriti i seguenti:
“5 bis. I dati di cui al comma 5, distinti per mensilità, sono trasmessi telematicamente, con la seguente periodicità:
a) per i mesi da gennaio a giugno, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno;
b) per i mesi da luglio a dicembre, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo.
5 ter.Nel rispetto della tempistica di cui al comma 5 bis, i Comuni trasmettono le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti; i contenuti e le modalità di trasmissione telematica sono stabilite dalla Giunta regionale.”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 8 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Alla lettera i) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, le parole: “il 30 giugno ed” sono soppresse.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 9 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è predisposto ed adottato, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sentite le Province, i Comuni e per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
2. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“8. Le variazioni e gli adeguamenti tecnici, necessari a conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati dalla Giunta regionale e comunicati alla Commissione consiliare competente.”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 10 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituita dalla seguente:
“b) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati (allegato 2).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunto il seguente:
“1 bis. La rubrica dell’allegato 2 di cui alla lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”.”
Art. 11
(Modifiche all’articolo 11 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto del termine fissato dal comma 8 dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è adeguato con legge regionale.”.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 12 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. La Giunta regionale istituisce il Comitato tecnico di coordinamento per la gestione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il Comitato opera presso la Direzione regionale competente ed è organismo consultivo della Giunta regionale per la gestione dei rifiuti e per le connesse problematiche. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso. Il Comitato è composto da esperti in materia di rifiuti designati:
a) tre dalla Giunta regionale, di cui almeno uno del Servizio Gestione Rifiuti;
b) uno da ciascuna Provincia;
c) uno dagli organismi rappresentativi dei Comuni.
2 ter. Il funzionamento e l’organizzazione del Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.
2 quater. Alle riunioni del Comitato assiste, con diritto d’intervento, un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 13 della
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. L’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO.
2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;
c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
d) rifiuti non pericolosi avviati a smaltimento, che a seguito di trattamento, non modificano la natura e composizione di rifiuti urbani indifferenziati.
3. La gestione dei rifiuti avviene secondo un ordine di priorità stabilito in base alla migliore opzione ambientale e nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione tramite l’adozione di misure e strumenti nonché lo svolgimento di attività prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventano rifiuto e che favoriscono modelli di produzione e consumo sostenibili, con l'obiettivo di garantire un impiego più razionale delle materie prime;
b) riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti tramite misure, strumenti e attività, compreso l’autocompostaggio, finalizzati alla minimizzazione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
c) preparazione per il riutilizzo tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti per essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
d) riutilizzo tramite operazioni che consentono di reimpiegare prodotti o componenti che non sono rifiuti per le stesse finalità per i quali erano stati concepiti;
e) riciclaggio e recupero dei rifiuti e tutte le altre operazioni il cui principale risultato è quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento, di trattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; a tal fine il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia;
f) recupero di altro tipo, come il recupero di energia;
g) smaltimento finale in sicurezza, inteso come fase residuale del sistema di gestione integrata dei rifiuti.”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo 22 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituto dal seguente:
“2. La Giunta regionale elabora ed approva il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti che:
a) contiene parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione;
b) fissa gli obiettivi di prevenzione;
c) valuta l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato L del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre misure adeguate, in conformità con il programma nazionale di prevenzione di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“2 bis. Il Programma di cui al comma 2 è integrato nel Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 19
dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“22 bis
Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 180-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta emana direttive tecniche, sostiene la costituzione di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo e può utilizzare strumenti economici.”.
Art. 16
(Modifiche all’articolo 23 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, 45, è inserita la seguente:
“c bis) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“5 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri in base ai quali i Comuni realizzano la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di realizzare, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove possibile per il legno. Il piano regionale di cui all’articolo 9 prevede le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 è sostituito dal seguente:
“7. La Regione e l’AdA possono concedere contributi ai Comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti. Il contributo può essere concesso anche ai Comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l’estensione dei servizi domiciliari.”.
4. Il comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 è sostituito dal seguente:
“9. Fatte salve le necessità di trattamento di specifici flussi di materiali intercettati con la raccolta differenziata per motivi di potenziale pericolosità o di materiali per i quali non siano conseguiti, a seguito di trattamenti di valorizzazione, i necessari standard qualitativi, è vietata, in ambito regionale, ogni attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, ad eccezione di impurità e sovvalli, in misura indicativamente pari al 10% del totale raccolto nonché degli oli vegetali esausti.”.
Art. 17
(Modifiche all’articolo 24 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 è sostituita dalla seguente:
“a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale di cui all’articolo 22.”.
2. La lettera i) del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 è sostituita dalla seguente:
“i) l’utilizzo del compost di qualità, di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e successive modifiche ed integrazioni, per attività agronomiche e tutela dei suoli;
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 24 della L.R. n. 45/2007, sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. E’ vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate. La Giunta regionale emana le direttive ai Comuni costieri al fine di:
a) ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, prevedendo, prioritariamente la tutela delle risorse naturali costituite dalla sabbia e da ciottoli;
b) avviare a recupero i materiali riciclabili, previa selezione degli stessi;
c) prevedere che i quantitativi di rifiuti raccolti contribuiscono esclusivamente al calcolo complessivo della raccolta differenziata.
6 ter. La Regione può concedere contributi finanziari ai Comuni interessati, per garantire adeguati servizi di pulizia delle spiagge.”.
Art. 18
(Modifiche all’articolo 27 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. La rubrica dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituita dalla seguente: “Rifiuti organici”.
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, sono aggiunte, in fine, le parole: “Tale modalità è anche possibile, nelle more dell’istituzione della gestione unitaria del servizio, nel singolo Comune che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili”.
3. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“6. E’ vietato lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunto il seguente:
“6 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, emana direttive volte a promuovere:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.”.
Art. 19
(Modifiche all’articolo 36 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale può emanare direttive per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.”.
Art. 20
(Modifiche all’articolo 39 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale emana direttive tecniche vincolanti per gli enti locali in particolare per:
a) definire la modulistica da utilizzare;
b) stabilire criteri e modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero.”.
Art. 21
(Modifiche all’articolo 41 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo il comma 1 dell’art. 41 della legge 19 dicembre 2007, n. 45 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Regione approva altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima.”.
Art. 22
(Modifiche all’articolo 45 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Ai commi 1 e 6 dell’articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, le parole: “di cui all’articolo 178, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006”, sono sostituite dalle parole: “di cui all’art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 23
(Modifiche all’articolo 49 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è comunicata dal competente servizio della Regione all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto dei commi 5 e 5-bis dell’articolo 211, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 24
(Sostituzione dell’articolo 51 della
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. L’articolo 51 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), è sostituito dal seguente:
“Art. 51
Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
1. Per l'applicazione delle procedure semplificate, l’esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall’invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:
a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;
b) indicazione dettagliata delle attività di recupero da svolgere;
c) dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;
d) indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
e) indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell’impianto;
f) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
g) rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui.
2. Le condizioni prescritte dal comma 1 sono documentate nella relazione da allegare alla comunicazione d’inizio attività, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale.
4. L’esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell’impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.
5. La Provincia territorialmente competente, decorso un anno dall’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro i sessanta giorni successivi verifica, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l’effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.
6. La Provincia territorialmente competente, se accerta il mancato avvio delle operazioni di recupero, assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell’attività e la cancellazione dal registro di cui al comma 3 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La Giunta regionale emana direttive per la realizzazione degli impianti, e per stabilire condizioni e requisiti tecnici di gestione delle attività di cui al presente articolo.”.
Art. 25
(Modifiche all’articolo 55 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserita la seguente:
“a bis) Istituire Siti d’Interesse Regionale (SIR), in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica;”.
Art. 26
(Modifiche all’articolo 60 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“4. Il contributo ambientale è utilizzato obbligatoriamente dai Comuni per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree, e per il ristoro di eventuali danni agli utenti interessati. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni comunicano alla Provincia la destinazione del contributo. In mancanza della comunicazione e del rispetto dell’utilizzo, previsto dal comma 1, la Provincia applica le sanzioni previste dall’art. 64 comma 1”.
Art. 27
(Modifiche all’articolo 64 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Il comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 7, dall’articolo 6, commi 5, 5 bis e 5 ter, dall’articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall’articolo 24, comma 6 bis, dall’articolo 27, comma 6, dall’articolo 34, comma 1, dall’articolo 39, comma 4, dall’articolo 43, comma 3 e dall’articolo 60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 56, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“1 bis. Per le violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’articolo 22 e al Capo I, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.582,00 a € 10.329,00.”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 64 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di € 500,00.
7 ter. Ai sensi dell’articolo 34-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.
7 quater. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non rispettano le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli appositi regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. I Comuni irrogano le sanzioni e riscuotono i proventi.
7 quinquies. Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per i Comuni un sistema di premialità e di penalizzazioni basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:
a) prevenzione e minore produzione dei rifiuti;
b) livelli quantitativi e qualitativi delle raccolte differenziate;
c) minor conferimento in discarica dei rifiuti;
d) qualità ed economicità dei servizi erogati.”.
Art. 28
(Modifiche all’articolo 65 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45)
1. Al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, dopo le parole: “in contrasto con il piano regionale” sono inserite le seguenti: “e le norme”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 65 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è aggiunto il seguente:
“4 bis. I criteri di localizzazione, previsti dal Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 9, non si applicano agli impianti esistenti alla data del 22 dicembre 2007.”.
TITOLO
III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/676/CE)
CAPO I – I NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Art. 29
(Piani di utilizzazione agronomica)
1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza ad approvare il Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Programma) di cui all’articolo 92, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materiale ambientale).
2. Il Programma contiene i requisiti tecnici per la redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA).
3. Le aziende agricole e zootecniche, individuate sulla base del Programma, predispongono ed aggiornano i PUA nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal Programma stesso.
4. L’avvenuta presentazione dei PUA nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 costituisce requisito di ammissibilità a finanziamento nei bandi per la concessione di contributi e sostegni europei.
Art. 30
(Sanzioni)
1. Alle aziende agricole e zootecniche che omettono di presentare o aggiornare i PUA di cui all’articolo 29 sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 200,00 a € 900,00; in caso di ripetuta omissione, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
2. Per la tardiva, incompleta e difforme presentazione dei PUA è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di tardiva, incompleta e difforme presentazione dell’aggiornamento dei PUA.
4. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 29 ed irroga le sanzioni conseguenti alle violazioni, assicurandone la riscossione al bilancio regionale.
5. Per le violazioni amministrative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
TITOLO
IV
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE)
CAPO I – LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE
Art. 31
(Attuazione in via amministrativa)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 1999/105/CE, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
2. Per le specie e gli ibridi non soggetti alle misure previste dal D.Lgs. n. 386/2003 la Giunta regionale è autorizzata ad adottare per il territorio regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto, misure analoghe o meno rigorose, dandone informazione al Ministero competente in materia di politiche agricole.
TITOLO
V
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE)
CAPO I – QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE
Art. 32
(Attuazione in via amministrativa)
1. La Regione Abruzzo dà attuazione alla direttiva 2008/50/CE attraverso l’adeguamento del Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa).
2. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione in via amministrativa alla direttiva 2008/50/CE nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 155/2010.
TITOLO
VI
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/2/CE)
CAPO I – INFRASTRUTTURA PER L’INFORMAZIONE TERRITORIALE
Art. 33
(Sostituzione dell’articolo 1 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere lo sviluppo dell’infrastruttura geografica regionale in attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), nonché nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 34
(Sostituzione dell’articolo 2 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Collaborazioni con altri enti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, attraverso la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, stabilisce forme di collaborazione con enti pubblici che operano nel campo delle infrastrutture geografiche e territoriali, nonché con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e con la Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale istituita ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 32/2010.”.
Art. 35
(Sostituzione dell’articolo 3 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta Regionale provvede a:
a) realizzare una infrastruttura geografica e territoriale regionale;
b) sviluppare il Geoportale regionale, che assume la denominazione di Geoportale Regione Abruzzo, assicurandone l’interazione con il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con il Geoportale Nazionale e con l’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), nel rispetto dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) gestire l’archivio fotogrammetrico regionale attraverso l’acquisizione di materiali fotogrammetrici storici e la realizzazione di campagne fotogrammetriche sul territorio regionale;
d) manutenere la rete geodetica regionale di raffittimento della rete fondamentale nazionale IGM95;
e) gestire la rete di stazioni permanenti, ossia il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), della Regione Abruzzo, garantendone il raccordo con la rete dinamica nazionale (RDN) ed il sistema di riferimento europeo definito dall’European reference frame (EUREF) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
f) realizzare gli aggiornamenti delle basi dati topografiche regionali, delle carte tecniche regionali numeriche e delle carte tematiche regionali numeriche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
g) realizzare l’archivio dei materiali fotogrammetrici, geografici e territoriali prodotti anche attraverso sistemi di archiviazione digitale sostitutiva nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 (Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali) pubblicata sulla G.U. 9 marzo 2004, n. 57;
h) approvare le basi dati topografiche, le carte geografiche, topografiche, corografiche, tematiche, nonché i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione, prodotte dalla Regione e dichiararne l’ufficialità regionale.”.
Art. 36
(Sostituzione dell’articolo 4 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Diffusione delle informazioni
1. La Giunta regionale garantisce la divulgazione dei dati territoriali e geografici, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 32/2010, nonché l’accesso ai servizi geomatici attraverso il Geoportale Regione Abruzzo.”.
Art. 37
(Sostituzione dell’articolo 5 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale
1. L’accesso ai servizi geomatici e la diffusione dei dati geografici e territoriali, attraverso il Geoportale Regione Abruzzo, sono gratuiti.
2. I dati di cui al comma 1 sono soggetti alla normativa di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche ed integrazioni; essi sono di proprietà della Regione che ne concede il diritto d’uso gratuito.
3. La Giunta regionale definisce i contenuti delle licenze standard per il riutilizzo dei dati nel rispetto del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
4. È vietata la vendita e la cessione a terzi a qualsiasi titolo, dei dati di cui al comma 1; la citazione della proprietà è sempre obbligatoria in caso di uso dei dati.
5. Per la sola fornitura di materiali cartacei e di dati su supporti informatici, la Giunta regionale emana un disciplinare per il rimborso delle spese di ricerca, distribuzione, stampa e spedizione dei materiali fotografici, cartografici, geografici e geodetici.
6. I proventi derivanti dai rimborsi spese di cui al comma 5 e all’articolo 6 sono introitati nell’UPB 03.04.001, capitolo 37213 denominato: “Proventi derivanti dalla cessione di copie della cartografia e degli altri prodotti relativi al sistema informativo territoriale - art. 5 della l.r. 3/8/1988, n. 60” dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.”.
Art. 38
(Sostituzione dell’articolo 8 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Rapporti con altri enti
1. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale assicura la collaborazione per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge anche al fine di coordinare le attività degli enti locali.”.
Art. 39
(Sostituzione dell’articolo 10 della
legge regionale 3 agosto 1988, n. 60)
1. L’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale) trovano copertura finanziaria nella disponibilità dell’UPB 05.01.005 capitolo 271422, denominato: “Spese per conservazione, aggiornamento, stampa e sovrastampa delle cartografie regionali relative al sistema informativo territoriale art. 5” del bilancio di previsione, nei limiti degli introiti di cui agli articoli 5 e 6.”.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale 2011-2013, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
3. Per gli oneri relativi alle annualità successive, si fa fronte con le risorse previste dalle annuali leggi di bilancio.”.
TITOLO
VII
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)
CAPO I – TURISMO
Art. 40
(Modifiche all’articolo 1 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), le parole: “di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135”, sono sostituite dalle parole: “di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)”.
Art. 41
(Modifiche all’articolo 3 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 dopo le parole “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” sono inserite le seguenti “e del D.Lgs. n. 79/2011.”.
Art. 42
(Sostituzione dell’articolo 5 della
legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
3. La SCIA contiene, altresì:
a) la dichiarazione di assenza di condanne penali a proprio carico che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;
c) in caso di cambio di titolarità la dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell’agenzia.
4. Se l’agenzia opera esclusivamente in via telematica non è necessario disporre di locali commerciali.
5. Fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA, per l’apertura di agenzie che svolgono le loro attività all’interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, è necessario il requisito dell’indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni.
6. Fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA, il requisito dell’indipendenza dei locali da altre attività è necessario per le agenzie che svolgono le attività nei centri commerciali integrati per i quali sono state già rilasciate autorizzazioni amministrative e commerciali.
7. Le variazioni relative alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, all’ubicazione dei locali di esercizio in un Comune di altra Provincia comportano la presentazione di una nuova SCIA al Comune competente per territorio.
8. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 7 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
9. Le variazioni di cui al comma 8 sono comunicate alla Provincia che provvede all’aggiornamento dei relativi dati.
10. L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 43
(Sostituzione dell’articolo 5-bis della
legge 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 5-bis della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:
“Art. 5-bis
Controlli
1. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Provincia.
2. La Provincia effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Se è possibile integrare la documentazione presentata, la Provincia fissa il termine di trenta giorni per l’integrazione; la mancata o incompleta integrazione nel termine fissato comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
4. La Provincia, in caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
5. Se è possibile conformare l’attività dell’agenzia alla normativa vigente, la Provincia assegna un termine non inferiore a trenta giorni.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Provincia dispone la cessazione dell’attività.”.
Art. 44
(Sostituzione dell’articolo 5-ter della
legge 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 5-ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), è sostituito dal seguente:
“Art. 5-ter
Casi che non richiedono la segnalazione certificata di inizio attività
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell’area di svolgimento dell’evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un’agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell’Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
3. Il SUAP trasmette immediatamente la comunicazione alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale nonché alla Provincia in cui ha sede la filiale, succursale o altro punto di vendita; quest’ultima effettua la verifica dell’indipendenza dei locali entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
4. L’esito della verifica di cui al comma 3 è comunicato al SUAP e alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale.
5. In caso di esito negativo, la Provincia, in cui ha sede la filiale, succursale o altro punto di vendita, avvia i procedimenti previsti dall’articolo 5-bis.
6. Il SUAP trasmette immediatamente alla Provincia, per le verifiche di competenza, le comunicazioni riguardanti le variazioni dell’ubicazione dei locali nell’ambito del territorio Provinciale.”.
Art. 45
(Modifiche all’articolo 11 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presentazione della SCIA, la cauzione è versata all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente, in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero mediante bonifico bancario nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).”.
Art. 46
(Modifiche all’articolo 12 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, le parole “o invio della dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle parole “della SCIA.”.
Art. 47
(Modifiche all’articolo 13 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Dopo la lettera g) del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, è inserita la seguente:
“g bis) i termini, le modalità e il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del D. Lgs. n. 206/2005, in caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;”.
2. La lettera i) del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è sostituita dalla seguente:
“i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 12, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto;”.
3. Alla lettera k) del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, dopo la parola “attività” si inseriscono le parole “o della SCIA o dell’autorizzazione;”.
4. Alla lettera m) del primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, le parole “e della direttiva 90/314/CEE, così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111” sono sostituite dalle parole “, del D. Lgs. n. 206/2005 e del D. Lgs. n. 79/2011”.
5. Al comma quarto dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, le parole “con lettera raccomandata,” sono soppresse.
Art. 48
(Modifiche all’articolo 15 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, è sostituito dal seguente:
“1. La chiusura temporanea dell’agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente, con indicazione dei motivi e della durata della chiusura. Fermo restando che il limite massimo per la chiusura temporanea è di sei mesi, per periodi superiori a tre mesi consecutivi, la sospensione è autorizzata dalla Provincia.”.
Art. 49
(Sostituzione dell’articolo 18 della
legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:
“Art. 18
Requisiti professionali del direttore
tecnico e iscrizione all’albo regionale
1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all’albo regionale disciplinato dalla presente legge.
2. Chi intende esercitare la professione di direttore tecnico in regime di libertà di stabilimento presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
3. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Direzione regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge.
4. I requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale sono, in alternativa:
a) superamento degli esami abilitanti all’esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;
b) superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all’esercizio della professione di almeno quattrocento ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo;
c) possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all’albo della Regione di provenienza;
d) possesso dell’esperienza professionale secondo le condizioni previste dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
5. E’, altresì, necessario non aver subito condanne penali, non avere in corso procedimenti giudiziari a proprio carico e non essere soggetto alle misure di polizia di cui all’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell’UE non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2007.
7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
8. Sono iscritti d’ufficio tutti i soggetti che risultano comunque iscritti all’albo sulla base della precedente disciplina in materia.
9. L’albo regionale dei direttori tecnici è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) ed è aggiornato annualmente.
10. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia.”.
Art. 50
(Sostituzione dell’articolo 21 della
legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:
“Art. 21
Prove di esame
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
a) tecniche di amministrazione delle agenzie di viaggi;
b) organizzazione dei servizi di agenzia;
c) tecnica dei trasporti;
d) le strutture ricettive;
e) tecnica commerciale del turismo;
f) elementi di diritto commerciale;
g) legislazione turistica;
h) geografia turistica;
i) lingua inglese e altra lingua straniera scelta dal candidato.”.
Art. 51
(Sostituzione dell’articolo 22 della
legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Commissione d’esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio
1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio di direttore tecnico è composta da:
a) un dirigente regionale in qualità di presidente;
b) un esperto di legislazione turistica, che può essere lo stesso presidente;
c) un esperto di amministrazione delle agenzie di viaggi;
c) un docente di geografia;
d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nelle altre lingue straniere prescelte dai candidati.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C.
3. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione è nominato un membro supplente.”.
Art. 52
(Modifiche all’articolo 25 della legge
regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 le parole “di cui all'art. 7, comma 9, della legge 29 marzo 2001, n. 135” sono soppresse.
Art. 53
(Sostituzione dell’allegato I della
legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1)
1. L’allegato n. 1 di cui all’articolo 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dall’Allegato A della presente legge.
Art. 54
(Sostituzione dell’art. 1 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. L’articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Abruzzo e definisce l’attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.”.
Art. 55
(Sostituzione dell’art. 2 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
2. L’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
d) istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo;
e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;
f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
g) vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo;
h) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
2. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.”.
Art. 56
(Modifiche all’articolo 3 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “ai sensi dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,” sono soppresse.
Art. 57
(Modifiche all’articolo 5 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “o dagli organismi strumentali di cui questi ultimi si sono dotati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142 del 1990,” sono soppresse.
Art. 58
(Modifiche all’articolo 6 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 142 del 1990”, sono sostituite dalle parole: “del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”.
2. La lettera e) dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 è sostituita dalla seguente:
“e) accertamenti professionali ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni turistiche tenuto conto della legislazione in materia;”
3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “e l'Aptr” sono soppresse.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 la parola: “delegate” è sostituita dalla parola: “conferite”.
Art. 59
(Modifiche all’articolo 7 della
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “l'Aptr” sono sostituite dalle parole: “la Regione”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della regionale 26 giugno 1997, n. 54, è inserito il seguente:
“2 bis. Ai Comuni è conferito, oltre all’esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) fatte salve le competenze della Regione.”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 la parola: “delegate” è sostituita dalla parola: “conferite”.
Art. 60
(Modifiche all’articolo 8 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, è sostituito dal seguente:
“1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.”
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “il disposto dell’art. 3 della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle parole: “quanto disposto dal D. L.gs. n. 267/2000”.
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “l’Aptr” sono sostituite dalle parole: “la Regione”.
Art. 61
(Sostituzione dell’articolo 9 della
legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. L’art. 9 della legge regionale 26 giugno
1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), è
sostituito dal seguente:
“1. Il territorio della Regione Abruzzo è ambito
turisticamente rilevante ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria
attività di promozione della marca Abruzzo.”.
Art. 62
(Modifiche all’articolo 23 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, dopo il parere dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, istituisce uffici di informazione e accoglienza denominati Iat in località che presentano strutture ricettive significative ed attrattive di particolare rilevanza turistica.”
2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “dall'Aptr” sono sostituite dalle parole: “dalla Regione”.
3. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “Provincia e all'Osservatorio Regionale del Turismo” sono sostituite dalle parole: “alla Direzione regionale competente”.
4. Ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “L’Aptr” sono sostituite dalle parole: “La Regione”.
5. Al comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 la parola: “osservazioni” è sostituita dalla parola: “associazioni”.
Art. 63
(Modifiche all’articolo 24 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “21 maggio 1975, n. 47” sono sostituite dalle parole: “18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “del quinto comma dell'art. 4 della legge n. 217 del 1983” sono sostituite dalle parole: “della L.R. n. 30/2004”.
Art. 64
(Modifiche all’articolo 25 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 26 giugno 1997, 54, le parole: “indicati dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 217 del 1983,” sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, è sostituita dalla seguente:
“b) il Direttore della Direzione regionale competente;”
3. Al comma 3 dell’art. 25 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole “La Regione può avvalersi del supporto organizzativo dell'Aptr.” sono soppresse.
Art. 65
(Modifiche all’articolo 26 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “L’Aptr” sono sostituite dalle parole: “La Regione”.
2. Al comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, le parole: “alla Aptr o” sono soppresse.
Art. 66
(Sostituzione dell’articolo 1 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le modalità:
a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
b) di classificazione delle strutture ricettive;
c) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;
d) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
e) di applicazione delle eventuali sanzioni.”.
Art. 67
(Sostituzione dell’articolo 2 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Soggetti obbligati alla comunicazione)
1. Chiunque apre o gestisce:
a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all’aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta);
b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
c) stabilimenti balneari
comunica alla Direzione regionale competente i prezzi e i dati sulle attrezzature degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.”.
Art. 68
(Sostituzione dell’articolo 3 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Comunicazioni
1. I soggetti di cui all’articolo 2 comunicano alla Direzione regionale competente con le modalità previste dall’articolo 6, entro il 1° ottobre di ogni anno:
a) i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;
b) i dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi.
2. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 48.
3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione alla Direzione regionale competente entro il 1° marzo, anche nel caso in cui non è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 2.”.
Art. 69
(Sostituzione dell’articolo 6 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Modalità di comunicazione
1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono inoltrate in triplice copia alla Direzione regionale competente entro i termini fissati dall’articolo 3 su modelli predisposti dalla medesima struttura regionale.
2. Le comunicazioni possono essere inviate anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.
3. La Direzione regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dai termini di cui all’articolo 3, trasmette una copia vidimata al Comune territorialmente competente e restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità di cui all’articolo 8.
4. La Direzione regionale competente, all’atto dell’apposizione del visto, può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo.
5. La Direzione regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
6. La Regione promuove la realizzazione di un sistema informatico che consente di effettuare l’invio telematico delle comunicazioni previste dal presente articolo.”.
Art. 70
(Sostituzione dell’articolo 7 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Procedure
1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dalla Direzione regionale competente.
2. Se è praticato un prezzo complessivo, questo non può essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.
3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti è assegnata a una sola persona e ciò non è stato espressamente richiesto, il prezzo non può superare quello massimo previsto per le camere a un letto.”.
Art. 71
(Sostituzione dell’articolo 8 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Pubblicità dei prezzi
1. La tabella generale, vidimata dalla Direzione regionale competente, indica i prezzi di tutti i servizi praticati ed è esposta, in modo visibile al pubblico, nell’ufficio di ricevimento degli ospiti.
2. E’ altresì esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.
3. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dalla medesima Direzione regionale.”,
Art. 72
(Sostituzione dell’articolo 9 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Segnalazione Certificata Inizio Attività
1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 73
(Modifiche alla legge regionale 26
gennaio 1993, n. 11)
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11,è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l’indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;
d) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
e) dati relativi all’immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell’azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l’indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell’uso cui ciascun locale è destinato;
f) le attività di ristorazione presenti;
g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
h) il nulla-osta igienico-sanitario di cui alle vigenti disposizioni di legge;
i) i dati della polizza di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati al cliente.
2. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 74
(Sostituzione dell’articolo 10 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Obbligatorietà della classifica
1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l’esercizio di un’attività turistico ricettiva.
2. All’esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:
a) la tipologia;
b) la denominazione;
c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.”.
Art. 75
(Sostituzione dell’articolo 11 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Controlli)
1. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del controllo relativo all’auto-dichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente la relativa documentazione alla Direzione regionale competente che, entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l’esito al SUAP.
3. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.
4. E’ fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture turistico-ricettive.
7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all’esito della verifica effettuata dalla Direzione regionale competente, consente l’esercizio dell’attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.
8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell’attività.”.
Art. 76
(Sostituzione dell’articolo 12 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 12
Comunicazioni obbligatorie
1. Il Comune comunica alla Direzione regionale competente i dati delle strutture ricettive operanti sul territorio, e, in particolare, la denominazione e l'ubicazione esatta, la capienza ricettiva massima consentita e il periodo di apertura, variazioni e cessazioni relative all’attività, salvo quanto altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.”.
Art. 77
(Sostituzione dell’articolo 17 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 17 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Rinnovi annuali
1. L'esercizio di una struttura turistico ricettiva, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovato annualmente previo versamento delle tasse dovute a qualsiasi titolo.
2. Al Comune territorialmente competente sono trasmesse le attestazioni dei versamenti effettuati.”.
Art. 78
(Sostituzione dell’articolo 18 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 18
Chiusura temporanea e cessazione attività
1. I titolari delle attività ricettive comunicano al Comune la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.
2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a tre mesi prorogabili dal Comune per fondati motivi per altri tre mesi, decorsi i quali l'attività si intende definitivamente cessata; il Comune ne dà comunicazione alla Direzione regionale competente.”.
Art. 79
(Sostituzione dell’articolo 19 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 19
Modifiche e variazioni
1. Ogni variazione concernente l’attività ricettiva e la classificazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 9.
2. Le variazioni che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra alla Direzione regionale.
3. Sono altresì soggetti a comunicazione i cambi di titolarità ed i subentri nell’attività.”.
Art. 80
(Sostituzione dell’articolo 20 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Validità della classifica
1. La classifica è assegnata in base agli elementi dichiarati ed accertati, tenuto conto della funzionalità delle attrezzature e dei servizi, in conformità a quanto disposto dalle leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed è valida sino all’adozione dei provvedimenti di revisione di cui all’articolo 24.”.
Art. 81
(Sostituzione dell’articolo 22 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 22 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Denominazione
1. La denominazione di un’azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.”.
Art. 82
(Sostituzione dell’articolo 24 della legge
regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 24 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 24
Revisione di classifica
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta degli enti di cui all’articolo 33 e della Direzione regionale competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata.”.
Art. 83
(Sostituzione dell’articolo 29 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 29 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 29
Raccolta dati
1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dalla Direzione regionale competente su modelli cartacei o su supporto informatico.”.
Art. 84
(Sostituzione dell’articolo 30 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 30 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 30
Trasmissione dati
1. I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza, trasmettono alla Direzione regionale competente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti su modelli di segnalazione predisposti dall'ISTAT, al massimo con raggruppamento decadale, o spediscono mensilmente il supporto informatico o riepilogativo cartaceo, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.
2. Le segnalazioni di cui al primo comma sono effettuate, nei periodi di apertura stagionale o annuale, anche in caso di assenza di movimento.”.
Art. 85
(Sostituzione dell’articolo 31 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 31 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 31
Elaborazione dati
1. La Direzione regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, provvede alla registrazione informatica, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all’ISTAT.”.
Art. 86
(Sostituzione dell’articolo 33 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 33 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 33
Funzioni di vigilanza e di controllo
1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell’Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.
2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare alla Direzione regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. La struttura regionale comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l’adozione di eventuali provvedimenti.”.
Art. 87
(Sostituzione dell’articolo 39 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 39 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 39
Sanzioni amministrative
1. I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le modalità per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni.”.
Art. 88
(Sostituzione dell’articolo 48 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 48 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 48
Entità sanzioni amministrative
1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
a) che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30;
b) che pratica prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi degli articoli 6 e 7;
c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all’articolo 8;
d) che rifiuta di fornire alla Direzione regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.”.
Art. 89
(Sostituzione dell’articolo 49 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 49
Recidiva
1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È altresì disposta la chiusura se il titolare non è in possesso della prescritta licenza di esercizio o della segnalazione certificata inizio attività.”.
Art. 90
(Sostituzione dell’articolo 50 della
legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 50 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è sostituito dal seguente:
“Art. 50
Prescrizione
1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
Art. 91
(Sostituzione dell’articolo 5 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività ricettiva delle case per ferie è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 92
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione;
e) la titolarità;
f) il soggetto responsabile della struttura;
g) gli utilizzatori della struttura;
h) il numero massimo dei posti letto;
i) i servizi forniti oltre l’alloggio;
j) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
k) i periodi di apertura;
l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto al fine dell’accertamento della natura dell’attività;
b) eventuale convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 2.
3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 93
(Sostituzione dell’articolo 8 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Gestione affidata a privati
1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 7, gli enti o le associazioni proprietari di ostelli, possono affidarne la gestione ad operatori privati mediante convenzione, dandone comunicazione al Comune.”.
Art. 94
(Sostituzione dell’articolo 13 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono soggette a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 95
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione;
e) la titolarità e la gestione;
f) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
g) il numero massimo dei posti letto;
h) il tipo di gestione e dei servizi forniti che devono, in ogni caso, garantire l’uso delle strutture in rapporto alle finalità proprie dell’attività;
i) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
j) i periodi di apertura;
k) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto al fine dell’accertamento della natura dell’attività;
b) l’eventuale convenzione di cui all’articolo 8;
c) il regolamento interno per l’uso della struttura.
3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 96
(Sostituzione dell’articolo 22 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Custode-gestore
“1. Il custode-gestore, scelto preferibilmente tra guide di montagna o maestri di sci e, comunque, tra persone che hanno conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, deve:
a) essere in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di primo grado;
b) essere in possesso dell’attestato per la somministrazione di alimenti e bevande;
c) godere del libero e pieno esercizio dei propri diritti e non essere nelle condizioni ostative previste dalle norme vigenti in materia di buona condotta e di prevenzione antimafia.
2. L'affidamento in gestione-custodia di un rifugio montano o escursionistico, è attribuito mediante convenzione.”.
Art. 97
(Sostituzione dell’articolo 24 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 24
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’apertura di rifugi montani custoditi e di rifugi escursionistici è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 98
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 24 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell’esercizio;
e) il proprietario della struttura;
f) l’altitudine delle località;
g) il tipo di costruzione;
h) le vie di accesso;
i) la capacità ricettiva (numero massimo dei posti letto, wc, lavabi);
j) i periodi di apertura;
k) il custode-gestore responsabile della struttura;
l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) la tabella delle tariffe relative ai vari servizi offerti con l’indicazione delle modalità di applicazione delle stesse;
b) copia della convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 22.
3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 99
(Sostituzione dell’articolo 29 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 29
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di affittacamere è soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 100
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 29 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell’esercizio;
e) la titolarità;
f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva;
g) il numero massimo dei posti letto;
h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all’art. 28;
j) i periodi di esercizio dell’attività;
k) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 101
(Sostituzione dell’articolo 36 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 36 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 36
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale di cui all’articolo 30, è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 102
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 36 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell’esercizio, obbligatoria in caso di “residence”;
e) le generalità del titolare e del gestore;
f) il numero, l’ubicazione e le caratteristiche delle case e appartamenti gestiti;
g) il periodo di esercizio dell’attività.
2. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 103
(Sostituzione dell’articolo 40 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 40 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 40
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività ricettiva nella residenza di campagna è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 104
(Modifiche alla legge regionale 28
aprile 1995, n. 75)
1. Dopo l’articolo 40 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, è inserito il seguente:
“Art. 40 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) la denominazione dell’esercizio;
e) le generalità del titolare;
f) il numero e l’ubicazione delle camere o appartamenti destinati all’attività ricettiva;
g) il numero massimo dei posti letto;
h) gli eventuali servizi accessori oltre quelli obbligatori di cui all’art. 38;
i) i periodi di esercizio dell’attività;
j) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è allegata la tabella delle tariffe relativa ai servizi offerti con l’indicazione delle modalità di applicazione delle stesse.
3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 105
(Modifiche all’articolo 42 della legge
regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. All’art. 42 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 le parole: “dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730” sono sostituite dalle parole: “dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo)”.
Art. 106
(Sostituzione dell’articolo 46 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 46
Classificazione
1. La classificazione consiste nell'accertamento della corrispondenza della struttura turistico-ricettiva a una delle tipologie stabilite dalle specifiche leggi regionali e nel riconoscimento del grado qualitativo dell'impianto turistico-ricettivo mediante l'assegnazione del punteggio internazionale a stelle.
2. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).”.
Art. 107
(Sostituzione dell’articolo 48 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 48
Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/1993.
2. L'avvio e l'esercizio delle attività delle strutture turistiche extralberghiere restano soggetti al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 108
(Sostituzione dell’articolo 50 della
legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 50
Sanzioni amministrative
1. Chiunque svolge l’attività prevista dagli articoli 30 e 31 o allestisce o gestisce uno dei complessi indicati nell’art. 1 in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è soggetto, in solido con il proprietario dell’immobile, a sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 e all’immediata chiusura del complesso ricettivo, in conformità alle disposizioni dettate dal titolo VI della L.R. n. 11/1993.”.
Art. 109
(Modifiche all’articolo 1 della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 le parole: “di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni” sono soppresse.
Art. 110
(Modifiche all’articolo 12 della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. Il comma 18 dell’articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:
“18.Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque percento dell'intera area destinata all'attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.”.
Art. 111
(Modifiche all’articolo 14 della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:
“6. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano l’attività per l’intero anno, durante il periodo invernale tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il cinquanta percento delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.”.
2. Il comma 18 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:
“18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell'ambito regionale. Le relative verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente nell’ambito dei controlli sulla classificazione dichiarata dal titolare.”.
Art. 112
(Modifiche all’articolo 15 della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:
“3. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).”.
2. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:
“4. Le strutture ad apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A"(annuale). ”.
Art. 113
(Sostituzione dell’articolo 16 della
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. L’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:
“Art. 16
(Segnalazione Certificata Inizio Attività)
1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive all’aria aperta sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 114
(Modifiche alla legge regionale 23
ottobre 2003, n. 16 )
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Contenuto della SCIA
1. La SCIA contiene:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
d) le generalità del titolare e del gestore, ove persona diversa;
e) l’indicazione dell’Ente e le generalità del legale rappresentante quando trattasi di persona giuridica;
f) la denominazione;
g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
h) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;
i) l’ubicazione della struttura;
j) gli estremi identificativi del permesso a costruire ove previsto;
k) l’agibilità degli allestimenti;
l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) i dati della polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati agli ospiti;
b) la planimetria dell’ubicazione dell’impianto;
c) la planimetria dell’ubicazione delle piazzole e delle unità abitative progressivamente numerate, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni, e delle zone adibite a parcheggio auto;
d) il regolamento interno di funzionamento delle strutture.
3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.”.
Art. 115
(Sostituzione dell’articolo 17 della
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. L’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta comprende la gestione dell’impianto ed eventualmente le attività commerciali interne nonché di rimessaggio, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa di settore.
2. La gestione di attività commerciali all'interno delle strutture può essere esercitata dal titolare, in caso di società dal rappresentante legale o suo delegato o da eventuali gestori.
3. L’esercizio dell’attività è rinnovato automaticamente, previo versamento delle tasse dovute a qualunque titolo.
4. L'apertura stagionale non può essere inferiore a novanta giorni e superiore a sei mesi. Oltre al normale periodo di apertura stagionale, il gestore può effettuare due aperture straordinarie in un anno, della durata massima di quindici giorni ciascuna.
5. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi. È ammessa una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
6. Se il titolare, gestore dell'esercizio, decide di cessare l'attività, per qualsiasi causa, ne dà immediata comunicazione all’autorità comunale competente.”.
Art. 116
(Sostituzione dell’articolo 19 della
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. L’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:
“Art. 19
Vigilanza
1. Ferme restando le specifiche competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle norme della presente legge sono esercitate dal Comune.
2. I fruitori delle strutture ricettive all’aria aperta possono inviare alla Direzione regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. Possono, altresì, essere inviati alla Direzione regionale i reclami relativi all’applicazione di prezzi superiori a quelli dichiarati. La Direzione regionale riferisce al Comune gli esiti degli accertamenti per l’adozione di eventuali provvedimenti.”.
Art. 117
(Modifiche all’art. 20 della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, le parole :“di cui all’art.17” sono sostituite dalle parole: “all’esercizio o la SCIA, il”.
Art. 118
(Sostituzione dell’articolo 21 della
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)
1. L’articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:
“Art. 21
Sanzioni
1. Chiunque esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione o avere presentato la SCIA ai sensi dell’art. 16, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare o gestore della struttura ricettiva che:
a) non espone l'autorizzazione o la SCIA, i cartellini dei prezzi e quanto disposto dall'articolo 20;
b) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle effettive;
c) pratica o espone prezzi superiori a quelli dichiarati;
d) non osserva i periodi di apertura o chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione al Comune;
e) accoglie nella struttura un numero di persone superiore rispetto alla capienza ricettiva massima.
3. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nel titolo VI della L.R. n. 11/1993.”.
Art. 119
(Modifiche all’articolo 2 della legge
regionale 28 aprile 2000, n. 78)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:
“1. E’ prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo di parte dell’abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali.”.
Art. 120
(Sostituzione dell’articolo 5 della
legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast), è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Adempimenti amministrativi
1. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA prevista dall’articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.
3. La SCIA contiene:
a) le generalità del titolare;
b) la denominazione dell’esercizio;
c) l’ubicazione;
d) il numero delle camere e quello dei posti letto;
e) il numero dei servizi igienici;
f) l’eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell’arco dell’anno;
g) le tariffe massime che si intendono praticare;
h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.
4. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
b) atto comprovante la disponibilità dell’immobile;
c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o da altri;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.
5. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e comunica l’esito alla Direzione regionale competente e all’interessato”.
6. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.
7. Non è possibile adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.
8. Il Comune tiene l’elenco degli operatori del “Bed & Breakfast” ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L’elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno alla Direzione regionale competente.”.
Art. 121
(Modifiche all’articolo 6 della legge
regionale 28 aprile 2000, n. 78)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78, è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli esercenti sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti, utilizzando l'apposita modulistica ISTAT, nonché, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi e il periodo di apertura di attività, ai sensi della l.r. n. 11/1993.”.
Art. 122
(Sostituzione dell’articolo 8 della
legge regionale 28 aprile 2000, n. 78)
1. L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast), è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Sanzioni
1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00 se:
a) accoglie nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni trenta o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;
b) non espone la tabella dei prezzi o pratica prezzi superiori a quelli comunicati e vistati dalla Direzione regionale competente.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
3. L’esercizio di ospitalità “Bed & Breakfast” in mancanza della SCIA di cui all’articolo 5 comporta, oltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicare in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui all’articolo 9, la cessazione dell’attività medesima.
4. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.
5. Se è possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell’attività e assegna all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell’attività.”.
Art. 123
(Disposizioni transitorie)
1. Le funzioni di competenza regionale, previste dalle leggi regionali 54/1997, 11/1993, 75/1995, 16/2003 e 78/2000 sono esercitate dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) nelle more della soppressione di quest’ultima, disposta dall’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 (Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo “APTR”).
Capo II – Commercio
Art. 124
(Modifica del comma 76, articolo 1, della
legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Alla fine del comma 76, articolo 1, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio”, dopo le parole “è liberalizzato.” aggiungere il seguente periodo:
“La segnalazione certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune; in caso di intervenute variazioni il titolare dell’attività, entro sei mesi dalle stesse, invia al SUAP competente un prospetto aggiornato degli impianti installati, con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici”.
TITOLO
VIII
(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1107/2009)
Capo I – L’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
Art. 125
(Attuazione in via amministrativa)
1. Nel rispetto del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e della normativa statale di riferimento, la Giunta regionale stabilisce le modalità applicative concernenti l’impiego ed il commercio dei prodotti fitosanitari.
2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’autorizzazione all’attività di vendita all’ingrosso dei prodotti fitosanitari è rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute; l’autorizzazione al commercio di prodotti fitosanitari è rilasciata dalla ASL territorialmente competente.
3. Al fine di agevolare la raccolta e l’aggregazione dei dati relativi alla programmazione regionale dei controlli sui prodotti fitosanitari, come da piano pluriennale adottato ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché per assolvere gli obblighi informativi riguardanti i livelli essenziali di assistenza (LEA), le ASL, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, l’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) ed il Servizio Fitosanitario regionale e gli altri operatori del settore inseriscono i dati nel sistema informatizzato (SIVRA) istituito presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute.
4. La Giunta regionale a seguito della soppressione dell’ARSSA e nell’ambito del riordino della Direzione regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale ricostituisce e riorganizza l’attuale Servizio Fitosanitario regionale di cui al D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.
TITOLO
IX
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 126
(Disposizioni per gli Enti Locali)
1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.
2. Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 127
(Disposizioni finali)
1. Le direttive di cui ai commi 6 bis dell’articolo 24 e dell’articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) sono emanate, rispettivamente, entro novanta e centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La modulistica di cui all’articolo 5, comma 2, all’articolo 5-ter, comma 2 e all’articolo 18, comma 2 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 128
(Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili nel campo di applicazione della stessa, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.
Art. 129
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 5, comma 2, dall’articolo 16, comma 3 e dall’articolo 17, comma 3 della presente legge trovano copertura finanziaria, previo accertamento delle correlate risorse finanziarie sull’UPB 01.01.002, capitolo 11690 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – art. 3, comma 24, L. n. 549/1995, L.R. 16.6.2006, n. 17”, nell’ambito delle disponibilità di cui all’UPB 05.02.010, capitolo 292210 denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale – L.R. 16.6.2006, n. 17” e di cui all’UPB 05.01.011, capitolo 291410 denominato: “Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”.
2. Gli oneri per l’adempimento di cui al comma 1 dell’articolo 32, quantificati in € 500.000,00 trovano copertura finanziaria nell’UPB 05.02.010, capitolo 292361 denominato: “Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia ambiente – DPCM 22.12.2000” che presenta la necessaria disponibilità.
3. Gli oneri per gli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 32, quantificati in € 3.879.177,72, trovano copertura finanziaria nell’UPB 05.02.010, per € 1.200.000,00 sul capitolo 292361 denominato “Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia ambiente – DPCM 22.12.2000” e per € 2.679.177,72 nell’UPB 08.02.017, sul capitolo 282010 denominato: “Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia di inquinamento atmosferico, elettromagnetico e riduzione di CO2 in atmosfera”, che presentano la necessaria disponibilità.
4. Gli oneri previsti dai commi 2 e 3 sono riferiti all’annualità 2011 del bilancio pluriennale 2011-2013; gli adempimenti previsti dall’articolo 32 non comportano oneri per le annualità 2012 e 2013.
5. Gli oneri di cui all’articolo 125 della presente legge, connessi allo svolgimento delle attività riguardanti i controlli sull’impiego ed il commercio dei prodotti fitosanitari, allo svolgimento dei corsi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all’implementazione del sistema informatizzato regionale trovano copertura finanziaria, per quota parte, nelle risorse iscritte nell’UPB 12.01.001, capitolo 81501 denominato: “Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione” del bilancio di previsione i cui stanziamenti sono determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002.
6. Le altre disposizioni previste dalla presente legge non comportano oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.”.
Art. 130
(Abrogazioni)
1. L’articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero), è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 e l’articolo 42 della legge regionale 19 dicembre 2007, 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), sono abrogati.
3. La legge 16 giugno 2006, n. 19 (Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi), è abrogata.
4. Il comma 4 dell’articolo 5-quater della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), è abrogato.
5. L’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), è abrogato.
6. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast), è abrogata.
7. Gli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Riordino dell’amministrazione locale del turismo) sono abrogati.
8. Le lettere a), c), d), h) e i) del comma 2 dell’articolo 6, nonché il comma 2 dell’articolo 8 della regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), sono abrogati.
9. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 23, nonché gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), sono abrogati.
10. Gli articoli 4, 5, 13, 14, 15, 16, 21 nonché il Titolo III della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), sono abrogati.
11. Gli articoli 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 e 52 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), sono abrogati.
12. Gli articoli 6, 14, il secondo comma dell’articolo 18, nonché gli articoli 25, 47 e 49 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), sono abrogati.
13. La legge regionale 21 settembre 1999, n. 83 (Superfici minime delle camere delle strutture alberghiere) è abrogata.
Art. 131
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 29 Dicembre 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Segue allegato