CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
TERAMO
STATUTO
Approvato
con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del
23.10.2011
Pubblicato all’Albo Pretorio
Consortile dal 26.09.2011 al 26.10.2011
Entrato in vigore il 27.10.2011
Indice generale
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
DELLA NATURA
GIURIDICA, DEGLI SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO
Art. 1- Natura giuridica e sede
Art. 2- Scopi
Art. 3- Perimetro del Consorzio, Comuni montani e
Comuni rivieraschi
Art. 4- Superficie e popolazione del comprensorio
TITOLO II
GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE
Art. 5- Gli Organi del Consorzio
Art. 6- Status dei componenti gli Organi del Consorzio
CAPO I
DELL’ASSEMBLEA
GENERALE
Art. 7- Costituzione
Art. 8- Convocazione
Art. 9-
Attribuzioni
Art. 10- Validità delle deliberazioni
Art. 11- Presidenza alla prima seduta ordinaria
Art. 12- Scrutatori
Art. 13- Pubblicazione delle deliberazioni
CAPO II
DEL PRESIDENTE
Art. 14 - Elezione del Presidente
Art. 15 - Il Vicepresidente
Art. 16 - Funzioni
CAPO III
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.
17 - Costituzione e durata
Art. 18 - Elezione del Consiglio Direttivo
Art. 19 - Decadenza
Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Art. 21 - Convocazione
Art. 22 - Deliberazioni
CAPO IV
DEL SEGRETARIO DEL
CONSORZIO
Art. 23- Nomina del Segretario
TITOLO III
NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI
CAPO I
DEI SERVIZI E DEL
PERSONALE
Art. 24- Servizi e personale
CAPO II
DELLA CONTABILITA’,
DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO
Art. 25- Finanziamento
Art. 26- I revisori dei conti. Numero e funzioni
Art. 27- Regolamento di contabilità
Art. 28- Esercizio finanziario
Art. 29- Entrata in vigore
CONSORZIO DEL BACINO
IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
TERAMO
STATUTO
Approvato
con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del
23.10.2011
Pubblicato all’Albo Pretorio Consortile
dal 26.09.2011 al 26.10.2011
Entrato in vigore il 27.10.2011
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
DELLA NATURA GIURIDICA, DEGLI
SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO
Art. 1
Natura giuridica e sede
1. I Comuni della Provincia di Teramo il cui
territorio è compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano
del fiume Tronto, delimitato con D.M.14 dicembre 1954, n. 7077, modificato ed
integrato dai DD.MM. 29 ottobre 1964 e 24 aprile 1975, sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli
effetti della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.
2. Il Consorzio ha sede in Teramo.
Art. 2
Scopi
Il Consorzio ha lo scopo
di provvedere all’amministrazione del fondo comune previsto all’art. 1, comma
14, della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.
Art. 3
Perimetro del Consorzio, Comuni montani e Comuni
rivieraschi
1. Il comprensorio del Consorzio è delimitato
dal perimetro del bacino imbrifero montano, come ai Decreti del Ministero dei
Lavori Pubblici 14 dicembre 1954, n. 7077, 29 ottobre 1964 e 24 aprile 1975.
2. Sono Comuni montani: Comune di Civitella
del Tronto
“ Rocca Santa Maria
“
Valle Castellana
3. Sono Comuni rivieraschi: Comune di Ancarano
“
Colonnella
“
Controguerra
“
Martinsicuro
“
S. Egidio alla Vibrata
Art. 4
Superficie e popolazione del comprensorio
1. La superficie dell’intero comprensorio
consortile e quella dei singoli Comuni consorziati è rilevabile dalla
corografia allegata al D.M. 24 aprile 1975 (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 26
maggio 1975) ed è visibile presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione
generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma
del Genio Civile per il servizio idrografico di Bologna.
2. La superficie ricadente nel bacino imbrifero
montano è quella parimenti delimitata nella corografia di cui al comma
precedente.
3. La popolazione del Comprensorio è quella
desumibile dall’ultimo censimento nazionale della popolazione.
TITOLO II
GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE
Art. 5
Gli Organi del Consorzio
Sono Organi del
Consorzio:
l’Assemblea Consortile;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 6
Status dei componenti gli Organi del Consorzio
Ai componenti degli Organi
del Consorzio si applica la disciplina dello status degli
Amministratori locali di cui alla parte I, titolo III, capo IV, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nonché quella delle altre norme legislative in materia in
vigore.
CAPO I
DELL’ASSEMBLEA
GENERALE
Art. 7
Costituzione
1. I membri dell’Assemblea Generale del
Consorzio vengono designati dai singoli Comuni consorziati con provvedimento
dei rispettivi organi competenti, in ragione di un rappresentante per Comune.
Ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro il perimetro
del bacino imbrifero montano di cui al comma 1 del precedente articolo 1, per
una estensione da
2. I Comuni consorziati dovranno provvedere alla
nomina dei loro rappresentanti in seno all’Assemblea consortile entro i termini
di scadenza del precedente incarico, ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.Lgs.
267/2000.
3. Non sono eleggibili a membri dell’Assemblea:
a) i soggetti ineleggibili alla carica di
consigliere comunale ed i soggetti privi dei diritti di elettorato passivo ai
sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
b) i funzionari del Governo che devono vigilare
sull’amministrazione del Consorzio;
c) gli impiegati e stipendiati dallo stesso
Consorzio, nonché i coniugi, gli ascendenti e discendenti degli stessi, fino al
quarto grado;
d) chi ha il maneggio del denaro consorziale o,
avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
e) chi ha in appalto lavori o forniture
consorziali;
f) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
g) chi avendo un debito liquido ed esigibile
verso il Consorzio sia stato messo in mora;
h) chi non abbia la residenza nel territorio
comunale ed il domicilio nel comprensorio consortile. Tale norma non si applica
ai Sindaci ed ai Consiglieri dei Comuni consorziati.
4. Non possono essere nominati a membri
dell’Assemblea contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il
suocero e il genero; in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei
confronti del più giovane.
5. I membri dell’Assemblea generale durano in
carica cinque anni, a partire dalla data di convalida delle nomine.
Qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive dell’Assemblea, il
Presidente ne dà comunicazione ai Sindaci dei Comuni rappresentati, per
eventuali provvedimenti di revoca.
Nel caso di dimissioni,
revoca o cessazione della carica per qualsiasi motivo dei membri
dell’Assemblea, i membri subentranti restano in carica fino alla scadenza
naturale dell’Assemblea medesima.
6. Ai membri dell’Assemblea spettano le
indennità e rimborsi spese secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000.
Art. 8
Convocazione
1. L’Assemblea generale è convocata dal
Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a riunire l’Assemblea,
in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei
componenti assegnati, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. La convocazione è effettuata almeno due volte
l’anno in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e
del rendiconto, ed in sessione straordinaria e straordinaria urgente ogni
qualvolta se ne presenti la necessità, mediante avviso personale raccomandato
da spedire a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza se
trattasi di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima dell’adunanza se
trattasi di sessione straordinaria.
La convocazione deve
contenere l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa
e degli oggetti da trattare.
Nel caso di sessione straordinaria
urgente la convocazione deve farsi come sopra almeno ventiquattro ore prima
dell’adunanza ed i componenti devono essere avvisati anche a mezzo telefono o a
mezzo fax o tramite posta elettronica se tecnicamente possibile.
4. In caso di nuova nomina dei componenti
l’Assemblea, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo
Nel caso di mancata
convocazione dell’Assemblea nei suddetti termini, si potrà procedere
all’autoconvocazione, mediante verbale sottoscritto dalla maggioranza dei nuovi
rappresentanti nominati e contenente l’ordine del giorno, da trasmettere al
Segretario almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
Il Responsabile del servizio
amministrativo provvederà ad inviare copia del verbale di autoconvocazione:
1) ai membri nominati ma assenti alla seduta di
autoconvocazione;
2) ai membri che dovessero essere nominati
successivamente, purché le nomine pervengano al Consorzio almeno tre giorni prima
la data fissata per la prima riunione della nuova Assemblea; in caso contrario
ne darà notizia a mezzo fax o posta elettronica all’interessato, se
tecnicamente possibile. Nella impossibilità di procedere a quanto sopra il
Responsabile del servizio ne darà notizia al Sindaco del Comune rappresentato.
L’ordine del giorno della
prima convocazione dell’Assemblea dovrà contenere solamente i seguenti
argomenti:
1) convalida delle nomine dei rappresentanti dei
Comuni consorziati;
2) elezione del Presidente;
3) elezione del Consiglio Direttivo.
Art. 9
Attribuzioni
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo dell’Ente.
2. Spetta all’Assemblea apportare modifiche allo
Statuto dell’Ente.
3. L’Assemblea ha le competenze previste, per i
Consigli comunali e provinciali, all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in quanto
applicabili ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano.
4. Le deliberazioni di competenza dell’Assemblea
non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei
sessanta giorni successivi, ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs.
267/2000, a pena di decadenza.
5. L’Assemblea consortile continua ad esercitare
le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato e fino alla nomina dei
due terzi dei nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati.
Art. 10
Validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea non può validamente deliberare se
non siano presenti almeno la metà dei membri.
2. In seconda convocazione, che deve aver luogo
in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, le deliberazioni
sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 11
Presidenza alla prima seduta ordinaria
La presidenza alla prima seduta
ordinaria sarà assunta dal rappresentante consortile più anziano fra i
presenti.
Art. 12
Scrutatori
Le funzioni di scrutatori
saranno espletate da tre rappresentanti consortili indicati dal Presidente, di
volta in volta.
Art. 13
Pubblicazione delle deliberazioni
Di ogni provvedimento
adottato dovrà essere redatto apposito verbale che verrà pubblicato per 15
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Consorzio.
CAPO II
DEL PRESIDENTE
Art. 14
Elezione del Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea
generale, alla prima seduta, tra i soli rappresentanti dei Comuni montani.
2. L’elezione del Presidente avviene a
maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, a scrutinio segreto. A tal
fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in unica seduta.
Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, è eletto Presidente
il candidato che riporta il maggior numero di voti nella terza votazione.
3. Il Presidente resta in carica per il periodo
di durata dell’Assemblea che lo ha eletto e fino alla nomina del successore, ed
è sempre rieleggibile.
4. Qualora dovesse verificarsi, per qualsiasi
motivo, la cessazione dalla carica da parte del Presidente, le funzioni di
Presidente saranno assunte dal componente dell’Assemblea più anziano di età il
quale dovrà convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro
dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento e la seduta dovrà
tenersi entro i successivi dieci giorni.
Art. 15
Il Vicepresidente
Il Presidente nomina, in
seno al Consiglio Direttivo, un Vicepresidente con funzioni vicarie in caso di
sua assenza o impedimento.
Art. 16
Funzioni
1. Il Presidente è legale rappresentante del
Consorzio, lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con terzi.
2. Spetta al Presidente:
a) convocare l’Assemblea generale ed il
Consiglio Direttivo;
b) fissare l’ordine del giorno delle riunioni;
c) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni
degli altri organi;
d) vigilare sulla esatta assegnazione delle
singole gestioni e sulla nomina dei responsabili, da effettuarsi sulla base dei
criteri stabiliti nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei
servizi;
e) sovrintendere al buon andamento degli uffici
e dei lavori;
f) presiedere le riunioni del Consiglio
Direttivo;
g) presiedere le adunanze dell’Assemblea.
CAPO III
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 17
Costituzione e durata
1. Il Consiglio Direttivo si compone, oltre il
Presidente, da quattro membri eletti secondo le disposizioni del seguente art.
18.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti:
due membri fra i rappresentanti dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero
montano e due membri fra i rappresentanti dei Comuni rivieraschi.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica quanto i membri dell’Assemblea generale.
4. I membri che escono d’ufficio al termine del
mandato sono sempre rieleggibili;
5. La surroga del componente dimissionario o
decaduto viene effettuata dall’Assemblea generale nella seduta immediatamente
successiva alla data di decadenza o di dimissione.
Art. 18
Elezione del Consiglio Direttivo
1. L’elezione del Consiglio Direttivo si tiene
immediatamente dopo l’elezione del Presidente e nella stessa seduta.
2. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei
componenti l’Assemblea a scrutinio segreto. A tal fine vengono indette tre
successive votazioni, da tenersi sempre in unica seduta.
3. Ad ogni componente l’Assemblea verrà
consegnata una scheda sulla quale dovranno essere indicati i nominativi di
quattro candidati, come indicati nel precedente art. 17.
4. Risulteranno eletti i candidati che
riporteranno la maggioranza assoluta di voti nelle due categorie di
rappresentanti, come indicati nel precedente art. 17. Nel caso più candidati
dovessero riportare la maggioranza assoluta di voti, saranno eletti quelli che
avranno ricevuto più voti.
5. Qualora nella prima votazione risultassero
eletti solamente alcuni dei quattro membri del Consiglio Direttivo, si
procederà con una seconda votazione, per la elezione dei membri non eletti. In
tal caso, nella scheda si indicheranno i nominativi dei candidati appartenenti
alle categorie di rappresentanti ed in numero pari a quelli dei membri rimasti
da eleggere. Se dopo la seconda votazione risulteranno da eleggere ancora
alcuni membri, nella terza votazione, da effettuarsi come per la seconda,
saranno eletti i candidati che riporteranno più voti.
6. In ciascuna delle tre votazioni, in caso di
parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.
7. Nella ipotesi che venga meno il numero legale
per la elezione del Consiglio Direttivo, tanto prima delle votazioni quanto nel
corso di esse, l’Assemblea verrà riconvocata dal Presidente neoeletto entro i
successivi trenta giorni ed i risultati delle votazioni già effettuate restano
validi.
Art. 19
Decadenza
I membri del Consiglio
Direttivo che, senza giustificato motivo, si assentino per tre volte
consecutive alle sedute del Consiglio stesso decadono dall’Ufficio.
La decadenza viene
dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al consigliere
interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni
dal ricevimento della stessa.
L’Assemblea generale
provvede alla surrogazione del consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato
dalla carica alla prima adunanza successiva alla dichiarazione di decadenza.
Art. 20
Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Spettano al Consiglio Direttivo tutte le
funzioni che non siano di competenza dell’Assemblea generale oltre che:
a) dare esecuzione alle deliberazioni
dell’Assemblea;
b) preparare il bilancio di previsione e redigere
il conto consuntivo;
c) deliberare in primo grado sui ricorsi
prodotti contro l’operato del Consorzio;
d) nominare i tecnici per la progettazione delle
opere e direzione dei lavori;
e) approvare i progetti tecnici per l’esecuzione
delle opere;
f) collaborare con il Presidente
nell’amministrazione del Consorzio;
g) compiere gli atti di amministrazione che non
siano riservati all’Assemblea generale e non rientrino nelle competenze del
Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi, previste dal
presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti consortili;
h) collaborare con il Presidente nella
realizzazione degli indirizzi generali dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo continua ad esercitare
le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato e fino alla nomina dei
due terzi dei nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati.
Art. 21
Convocazione
Il Consiglio Direttivo si
raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della
metà dei membri del Consiglio stesso.
Art. 22
Deliberazioni
Le deliberazioni vengono
prese a maggioranza assoluta di voti.
Di ogni provvedimento
adottato dovrà stendersi apposito verbale che sarà pubblicato per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio consortile.
CAPO IV
DEL SEGRETARIO DEL
CONSORZIO
Art. 23
Nomina del Segretario
1. Il Consorzio, nell’esclusivo interesse
dell’Ente, può assumere un proprio Segretario mediante apposito concorso
oppure, con il consenso dell’Amministrazione interessata, affidarne le funzioni
al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, o di altro Ente
della Provincia.
2. Le funzioni di segretario possono, altresì,
essere affidate a tempo determinato e mediante stipula di apposita convenzione,
nel rispetto della vigente legislazione in materia, a personale esterno che
abbia svolto le funzioni di segretario presso una pubblica amministrazione per
un periodo cumulativo di almeno dieci anni.
3. Nel caso di affidamento dell’incarico ai
sensi del precedente comma 2, l’incarico stesso cesserà, comunque, alla data di
scadenza del mandato dell’Amministrazione conferente. Il Segretario in carica,
se non riconfermato, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla
data di insediamento del nuovo segretario.
TITOLO III
NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI
CAPO I
DEI SERVIZI E DEL
PERSONALE
Art. 24
Servizi e personale
1. Gli uffici consorziali comprendono un
servizio unico (amministrativo, contabile e tecnico) disciplinato ed organizzato
secondo i principi stabiliti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni.
2. Con apposito regolamento saranno disciplinate
le attribuzioni, le competenze di tale servizio ed i criteri per la nomina del
rispettivo responsabile.
3. Nello stesso regolamento verrà stabilita la
dotazione organica dell’Ente.
CAPO II
DELLA CONTABILITA’,
DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO
Art. 25
Finanziamento
Per l’assolvimento del
proprio scopo, il Consorzio provvede alla utilizzazione della quota attribuitagli
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, del
sovracanone annuo, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua
per la produzione di forza motrice, le cui opere siano situate, in tutto o in
parte, nell’ambito del perimetro del bacino imbrifero montano.
Art. 26
I revisori dei conti
Numero e funzioni
1. La revisione economico-finanziaria dell’Ente
è affidata ad un solo Revisore, eletto dall’Assemblea consortile a maggioranza
assoluta dei suoi membri, ed è scelto tra gli iscritti nell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Teramo che avranno fatto domanda di nomina.
2. A tale scopo il Consiglio Direttivo approva
uno schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei conti
dell’Ente che dovrà indicare la durata dell’incarico, le funzioni da svolgere,
il compenso annuo lordo ed eventuali rimborsi spese. L’incarico avrà la durata
di anni tre decorrenti dalla data della stipula della convenzione ed è rinnovabile
per una sola volta. Dopo la scadenza del rinnovo, per un nuovo incarico al
medesimo Revisore dovranno decorrere almeno tre anni.
3. Unitamente alla pubblicazione della suddetta
deliberazione, dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio consortile, per
quindici giorni consecutivi, anche l’avviso di gara con la indicazione del
termine entro il quale gli interessati potranno fare domanda di nomina, nonché
le modalità di trasmissione della domanda medesima.
4. Contestualmente alla pubblicazione della deliberazione,
ne sarà informato l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
della provincia di Teramo.
5. L’Assemblea consortile procede alla nomina
del Revisore dei conti scegliendolo tra coloro che hanno fatto domanda di
nomina.
6. Il Revisore dei conti svolge le seguenti
funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo
assembleare;
b) pareri sulla proposta di bilancio di
previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri
è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri
sono suggerite all’organo assembleare tutte le misure atte ad assicurare
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo
assembleare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore;
c) vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle
entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; il Revisore svolge tali
funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione
dell’Assemblea del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro
il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a
venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed
economicità della gestione;
e) referto all’organo assembleare su gravi
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) il Revisore dell’Ente provvede con cadenza
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del
servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili dell’Ente.
7. Al fine di garantire l’adempimento delle
funzioni di cui al precedente punto 6, il Revisore dei conti ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell’Ente e può partecipare, se richiesto
dall’Ente, alle sedute dell’Assemblea consortile per l’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
Art. 27
Regolamento di contabilità
1. Il Consorzio adotta il regolamento di
contabilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e secondo le
sue disposizioni.
2. Il regolamento di contabilità contiene la
disciplina dei servizi di tesoreria e di economato.
Art. 28
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha
inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per la predisposizione e l’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto si fa riferimento a quanto disposto in
merito dal D.Lgs. 267/2000.
Art. 29
Entrata in vigore
Nel rispetto dell’art. 6,
comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il presente Statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla data della sua affissione all’Albo Pretorio Consortile.