CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

TERAMO

 

STATUTO

Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del  23.10.2011

Pubblicato all’Albo Pretorio Consortile dal  26.09.2011 al 26.10.2011

Entrato in vigore il  27.10.2011

 

 

Indice generale

TITOLO I

NORME GENERALI

 

CAPO I

DELLA NATURA GIURIDICA, DEGLI SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO

 

Art.  1-   Natura giuridica e sede                                                

Art.  2-   Scopi                                                                               

Art.  3-   Perimetro del Consorzio, Comuni montani e Comuni rivieraschi

Art.  4-   Superficie e popolazione del comprensorio               

 

TITOLO II

GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE

 

Art.  5-   Gli Organi del Consorzio                                             

Art.  6-   Status dei componenti gli Organi del Consorzio

 

CAPO I

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

 

Art.  7-   Costituzione                                                               

Art.  8-   Convocazione                                                                

Art.  9-   Attribuzioni                                                      

Art. 10-  Validità delle deliberazioni                                        

Art. 11-  Presidenza alla prima seduta ordinaria                      

Art. 12-  Scrutatori                                                                    

Art. 13-  Pubblicazione delle deliberazioni                               

CAPO II

DEL PRESIDENTE

 

Art. 14 -  Elezione del Presidente                                             

Art. 15 -  Il Vicepresidente                                                        

Art. 16 -  Funzioni                                                                     

 

CAPO III

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 17 -  Costituzione e durata                                                                    

Art. 18 -  Elezione del Consiglio Direttivo                                                   

Art. 19 -  Decadenza                                                                                      

Art. 20 -  Funzioni del Consiglio Direttivo                                                   

Art. 21 -  Convocazione                                                                                

Art. 22 -  Deliberazioni                                                                                 

 

CAPO IV

DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

 

Art. 23-  Nomina del Segretario

 

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI

CAPO I

DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

 

Art. 24-  Servizi e personale                                                                 

 

CAPO II

DELLA CONTABILITA’, DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO

 

Art. 25-  Finanziamento                                                                                

Art. 26-  I revisori dei conti. Numero e funzioni                                           

Art. 27-  Regolamento di contabilità                                                             

Art. 28-  Esercizio finanziario                                                                        

Art. 29-  Entrata in vigore                   

 

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

TERAMO

 

STATUTO

Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del  23.10.2011

Pubblicato all’Albo Pretorio Consortile dal  26.09.2011 al  26.10.2011

Entrato in vigore il  27.10.2011

 

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DELLA NATURA GIURIDICA, DEGLI SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO

Art. 1

Natura giuridica e sede

1.   I Comuni della Provincia di Teramo il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Tronto, delimitato con D.M.14 dicembre 1954, n. 7077, modificato ed integrato dai DD.MM. 29 ottobre 1964 e 24 aprile 1975,  sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2.   Il Consorzio ha sede in Teramo.

Art. 2

Scopi

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all’amministrazione del fondo comune previsto all’art. 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 3

Perimetro del Consorzio, Comuni montani e Comuni rivieraschi

1.   Il comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro del bacino imbrifero montano, come ai Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1954, n. 7077, 29 ottobre 1964 e 24 aprile 1975.

2.   Sono Comuni montani: Comune di Civitella del Tronto

                                                              Rocca Santa Maria

                                                              Valle Castellana

3.   Sono Comuni rivieraschi: Comune di  Ancarano

                                                                  Colonnella

                                                                 Controguerra

                                                                 Martinsicuro

                                                                 S. Egidio alla Vibrata

Art. 4

Superficie e popolazione del comprensorio

1.   La superficie dell’intero comprensorio consortile e quella dei singoli Comuni consorziati è rilevabile dalla corografia allegata al D.M. 24 aprile 1975 (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 26 maggio 1975) ed è visibile presso il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma del Genio Civile per il servizio idrografico di Bologna. 

2.   La superficie ricadente nel bacino imbrifero montano è quella parimenti delimitata nella corografia di cui al comma precedente.

3.   La popolazione del Comprensorio è quella desumibile dall’ultimo censimento nazionale della popolazione.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE

Art. 5

Gli Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

l’Assemblea Consortile;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Art. 6

Status dei componenti gli Organi del Consorzio

Ai componenti degli Organi del Consorzio si applica la disciplina dello status degli Amministratori locali di cui alla parte I, titolo III, capo IV, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quella delle altre norme legislative in materia in vigore.

CAPO I

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7

Costituzione

1.   I membri dell’Assemblea Generale del Consorzio vengono designati dai singoli Comuni consorziati con provvedimento dei rispettivi organi competenti, in ragione di un rappresentante per Comune. Ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano di cui al comma 1 del precedente articolo 1, per una estensione da 1500 ettari in su, spetta di nominare un altro membro.

2.   I Comuni consorziati dovranno provvedere alla nomina dei loro rappresentanti in seno all’Assemblea consortile entro i termini di scadenza del precedente incarico, ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.

3.   Non sono eleggibili a membri dell’Assemblea:

a)   i soggetti ineleggibili alla carica di consigliere comunale ed i soggetti privi dei diritti di elettorato passivo ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

b)   i funzionari del Governo che devono vigilare sull’amministrazione del Consorzio;

c)   gli impiegati e stipendiati dallo stesso Consorzio, nonché i coniugi, gli ascendenti e discendenti degli stessi, fino al quarto grado;

d)   chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;

e)   chi ha in appalto lavori o forniture consorziali;

f)    chi ha liti pendenti con il Consorzio;

g)   chi avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio sia stato messo in mora;

h)   chi non abbia la residenza nel territorio comunale ed il domicilio nel comprensorio consortile. Tale norma non si applica ai Sindaci ed ai Consiglieri dei Comuni consorziati.

4.   Non possono essere nominati a membri dell’Assemblea contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero; in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei confronti del più giovane.

5.   I membri dell’Assemblea generale durano in carica cinque anni, a partire dalla data di convalida delle nomine.

      Qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive dell’Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione ai Sindaci dei Comuni rappresentati, per eventuali provvedimenti di revoca.

      Nel caso di dimissioni, revoca o cessazione della carica per qualsiasi motivo dei membri dell’Assemblea, i membri subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale dell’Assemblea medesima.

6.   Ai membri dell’Assemblea spettano le indennità e rimborsi spese secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8

Convocazione

1.   L’Assemblea generale è convocata dal Presidente.

2.   Il Presidente è tenuto a riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei componenti assegnati, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

3.   La convocazione è effettuata almeno due volte l’anno in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, ed in sessione straordinaria e straordinaria urgente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza se trattasi di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima dell’adunanza se trattasi di sessione straordinaria.

      La convocazione deve contenere l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa e degli oggetti da trattare.

      Nel caso di sessione straordinaria urgente la convocazione deve farsi come sopra almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza ed i componenti devono essere avvisati anche a mezzo telefono o a mezzo fax o tramite posta elettronica se tecnicamente possibile.

4.   In caso di nuova nomina dei componenti l’Assemblea, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 7 a seguito della scadenza del mandato come nelle previsioni di cui al comma 5 dello stesso articolo, la prima convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente del Consorzio uscente entro dieci giorni dalla nomina di almeno due terzi dei rappresentanti assegnati, e la seduta deve tenersi entro i successivi dieci giorni.

      Nel caso di mancata convocazione dell’Assemblea nei suddetti termini, si potrà procedere all’autoconvocazione, mediante verbale sottoscritto dalla maggioranza dei nuovi rappresentanti nominati e contenente l’ordine del giorno, da trasmettere al Segretario almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’adunanza.

      Il Responsabile del servizio amministrativo provvederà ad inviare copia del verbale di autoconvocazione:

1)  ai membri nominati ma assenti alla seduta di autoconvocazione;

2)  ai membri che dovessero essere nominati successivamente, purché le nomine pervengano al Consorzio almeno tre giorni prima la data fissata per la prima riunione della nuova Assemblea; in caso contrario ne darà notizia a mezzo fax o posta elettronica all’interessato, se tecnicamente possibile. Nella impossibilità di procedere a quanto sopra il Responsabile del servizio ne darà notizia al Sindaco del Comune rappresentato.

L’ordine del giorno della prima convocazione dell’Assemblea dovrà contenere solamente i seguenti argomenti:

1)  convalida delle nomine dei rappresentanti dei Comuni consorziati;

2)  elezione del Presidente;

3)  elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Attribuzioni

1.   L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Ente.

2.   Spetta all’Assemblea apportare modifiche allo Statuto dell’Ente.

3.   L’Assemblea ha le competenze previste, per i Consigli comunali e provinciali, all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in quanto applicabili ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano.

4.   Le deliberazioni di competenza dell’Assemblea non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, a pena di decadenza.

5.   L’Assemblea consortile continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato e fino alla nomina dei due terzi dei nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati.

Art. 10

Validità delle deliberazioni

1.   L’Assemblea non può validamente deliberare se non siano presenti almeno la metà dei membri.

2.   In seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 11

Presidenza alla prima seduta ordinaria

La presidenza alla prima seduta ordinaria sarà assunta dal rappresentante consortile più anziano fra i presenti.

Art. 12

Scrutatori

Le funzioni di scrutatori saranno espletate da tre rappresentanti consortili indicati dal Presidente, di volta in volta.

Art. 13

Pubblicazione delle deliberazioni

Di ogni provvedimento adottato dovrà essere redatto apposito verbale che verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Consorzio.

CAPO II

DEL PRESIDENTE

Art. 14

Elezione del Presidente

1.   Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale, alla prima seduta, tra i soli rappresentanti dei Comuni montani.

2.   L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, a scrutinio segreto. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in unica seduta. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, è eletto Presidente il candidato che riporta il maggior numero di voti nella terza votazione.

3.   Il Presidente resta in carica per il periodo di durata dell’Assemblea che lo ha eletto e fino alla nomina del successore, ed è sempre rieleggibile.

4.   Qualora dovesse verificarsi, per qualsiasi motivo, la cessazione dalla carica da parte del Presidente, le funzioni di Presidente saranno assunte dal componente dell’Assemblea più anziano di età il quale dovrà convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento e la seduta dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni.

Art. 15

Il Vicepresidente

Il Presidente nomina, in seno al Consiglio Direttivo, un Vicepresidente con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16

Funzioni

1.   Il Presidente è legale rappresentante del Consorzio, lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con terzi.

2.   Spetta al Presidente:

a)   convocare l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo;

b)  fissare l’ordine del giorno delle riunioni;

c)   vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni degli altri organi;

d)  vigilare sulla esatta assegnazione delle singole gestioni e sulla nomina dei responsabili, da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

e)   sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;

f)   presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

g)   presiedere le adunanze dell’Assemblea.

CAPO III

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Costituzione e durata

1.   Il Consiglio Direttivo si compone, oltre il Presidente, da quattro membri eletti secondo le disposizioni del seguente art. 18.

2.   I membri del Consiglio Direttivo sono scelti: due membri fra i rappresentanti dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano e due membri fra i rappresentanti dei Comuni rivieraschi.

3.   I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quanto i membri dell’Assemblea generale.

4.   I membri che escono d’ufficio al termine del mandato sono sempre rieleggibili;

5.   La surroga del componente dimissionario o decaduto viene effettuata dall’Assemblea generale nella seduta immediatamente successiva alla data di decadenza o di dimissione.

Art. 18

Elezione del Consiglio Direttivo

1.   L’elezione del Consiglio Direttivo si tiene immediatamente dopo l’elezione del Presidente e nella stessa seduta.

2.   L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea a scrutinio segreto. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi sempre in unica seduta.

3.   Ad ogni componente l’Assemblea verrà consegnata una scheda sulla quale dovranno essere indicati i nominativi di quattro candidati, come indicati nel precedente art. 17.

4.   Risulteranno eletti i candidati che riporteranno la maggioranza assoluta di voti nelle due categorie di rappresentanti, come indicati nel precedente art. 17. Nel caso più candidati dovessero riportare la maggioranza assoluta di voti, saranno eletti quelli che avranno ricevuto più voti.

5.   Qualora nella prima votazione risultassero eletti solamente alcuni dei quattro membri del Consiglio Direttivo, si procederà con una seconda votazione, per la elezione dei membri non eletti. In tal caso, nella scheda si indicheranno i nominativi dei candidati appartenenti alle categorie di rappresentanti ed in numero pari a quelli dei membri rimasti da eleggere. Se dopo la seconda votazione risulteranno da eleggere ancora alcuni membri, nella terza votazione, da effettuarsi come per la seconda, saranno eletti i candidati che riporteranno più voti.

6.   In ciascuna delle tre votazioni, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

7.   Nella ipotesi che venga meno il numero legale per la elezione del Consiglio Direttivo, tanto prima delle votazioni quanto nel corso di esse, l’Assemblea verrà riconvocata dal Presidente neoeletto entro i successivi trenta giorni ed i risultati delle votazioni già effettuate restano validi.

Art. 19

Decadenza

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assentino per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso decadono dall’Ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

L’Assemblea generale provvede alla surrogazione del consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato dalla carica alla prima adunanza successiva alla dichiarazione di decadenza.

Art. 20

Funzioni del Consiglio Direttivo

1.   Spettano al Consiglio Direttivo tutte le funzioni che non siano di competenza dell’Assemblea generale oltre che:

a)   dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

b)  preparare il bilancio di previsione e redigere il conto consuntivo;

c)   deliberare in primo grado sui ricorsi prodotti contro l’operato del Consorzio;

d)  nominare i tecnici per la progettazione delle opere e direzione dei lavori;

e)   approvare i progetti tecnici per l’esecuzione delle opere;

f)   collaborare con il Presidente nell’amministrazione del Consorzio;

g)   compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati all’Assemblea generale e non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi, previste dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti consortili;

h)   collaborare con il Presidente nella realizzazione degli indirizzi generali dell’Assemblea.

2.   Il Consiglio Direttivo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato e fino alla nomina dei due terzi dei nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati.

Art. 21

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 22

Deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

Di ogni provvedimento adottato dovrà stendersi apposito verbale che sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio consortile.

CAPO IV

DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Art. 23

Nomina del Segretario

1.   Il Consorzio, nell’esclusivo interesse dell’Ente, può assumere un proprio Segretario mediante apposito concorso oppure, con il consenso dell’Amministrazione interessata, affidarne le funzioni al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, o di altro Ente della Provincia.

2.   Le funzioni di segretario possono, altresì, essere affidate a tempo determinato e mediante stipula di apposita convenzione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, a personale esterno che abbia svolto le funzioni di segretario presso una pubblica amministrazione per un periodo cumulativo di almeno dieci anni.

3.   Nel caso di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente comma 2, l’incarico stesso cesserà, comunque, alla data di scadenza del mandato dell’Amministrazione conferente. Il Segretario in carica, se non riconfermato, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo segretario.

TITOLO III

NORME ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E CONTABILI

CAPO I

DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 24

Servizi e personale

1.   Gli uffici consorziali comprendono un servizio unico (amministrativo, contabile e tecnico) disciplinato ed organizzato secondo i principi stabiliti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

2.   Con apposito regolamento saranno disciplinate le attribuzioni, le competenze di tale servizio ed i criteri per la nomina del rispettivo responsabile.

3.   Nello stesso regolamento verrà stabilita la dotazione organica dell’Ente.

CAPO II

DELLA CONTABILITA’, DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO

Art. 25

Finanziamento

Per l’assolvimento del proprio scopo, il Consorzio provvede alla utilizzazione della quota attribuitagli ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, del sovracanone annuo, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere siano situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro del bacino imbrifero montano.

Art. 26

I revisori dei conti

Numero e funzioni

1.   La revisione economico-finanziaria dell’Ente è affidata ad un solo Revisore, eletto dall’Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è scelto tra gli iscritti nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Teramo che  avranno fatto domanda di nomina.

2.   A tale scopo il Consiglio Direttivo approva uno schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei conti dell’Ente che dovrà indicare la durata dell’incarico, le funzioni da svolgere, il compenso annuo lordo ed eventuali rimborsi spese. L’incarico avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula della convenzione ed è rinnovabile per una sola volta. Dopo la scadenza del rinnovo, per un nuovo incarico al medesimo Revisore dovranno decorrere almeno tre anni.

3.   Unitamente alla pubblicazione della suddetta deliberazione, dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio consortile, per quindici giorni consecutivi, anche l’avviso di gara con la indicazione del termine entro il quale gli interessati potranno fare domanda di nomina, nonché le modalità di trasmissione della domanda medesima.

4.   Contestualmente alla pubblicazione della deliberazione, ne sarà informato l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Teramo.

5.   L’Assemblea consortile procede alla nomina del Revisore dei conti scegliendolo tra coloro che hanno fatto domanda di nomina.

6.   Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

a)   attività di collaborazione con l’organo assembleare;

b)  pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all’organo assembleare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo assembleare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore;

c)   vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; il Revisore svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d)  relazione sulla proposta di deliberazione dell’Assemblea del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e)   referto all’organo assembleare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f)   il Revisore dell’Ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili dell’Ente.

7.   Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente punto 6, il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e può partecipare, se richiesto dall’Ente, alle sedute dell’Assemblea consortile per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 27

Regolamento di contabilità

1.   Il Consorzio adotta il regolamento di contabilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e secondo le sue disposizioni.

2.   Il regolamento di contabilità contiene la disciplina dei servizi di tesoreria e di economato.

Art. 28

Esercizio finanziario

1.   L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Per la predisposizione e l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto si fa riferimento a quanto disposto in merito dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 29

Entrata in vigore

Nel rispetto dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione all’Albo Pretorio Consortile.