IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale
incremento della tassa automobilistica regionale)
1. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l’articolo 3 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)”, cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. A
decorrere dal 1° gennaio
3. Le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a € 13.000.000,00, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 9, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)”, in sostituzione del gettito dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n.
35)
1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo)
1. Al
fine di finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57
recante “Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo"
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:
a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", a valere sul cap. 242432 - UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57;
b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 – UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, è autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57;
c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo – L.R. 8.11.2001. n. 57.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 55 della legge
regionale 10 gennaio 2011, n. 1)
1. Il comma 6 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)'' è abrogato.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 10
gennaio 2011, n. 2)
1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) capitolo di entrata 03.04.001 - 31102 denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico-forestale - L.R. 12 aprile 1994, n. 28"
in aumento € 100.000,00
b) capitolo di spesa 03.01.002 - 151575 denominato: Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica
in aumento € 100.000,00
Art. 5
Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n.
35
1. L’articolo 31 della legge regionale 23 agosto 2011 n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è sostituito dal seguente:
“Art. 31
(Interventi a favore dei malati oncologici)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell'art. 85 della L.R. 15/2004, quantificate per l’esercizio finanziario corrente in € 200.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.
2. I sussidi previsti al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 21 aprile 1977, n. 19 sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e sono erogati con le modalità vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
4. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di € 200.000,00;
b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di € 200.000,00.
5.
Art. 6
(Modifica al comma 1 dell’articolo 36
della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96)
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), è sostituito dal seguente:
“1. Nei confronti di coloro che alla
data del 31 ottobre 2011 occupino senza titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986,
n.
Art. 7
(Modifica alla L.R. n. 96/2000)
1. All’ art. 9, comma 1, della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana”) dopo le parole “Piano particolareggiato in vigore” sono aggiunte le parole:
“Esclusivamente per quanto concerne l’area della riserva interessata dalla riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi) sono consentiti i seguenti interventi:
a) L’eliminazione della carreggiata lato mare;
b) La creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili che vada a sostituire la carreggiata eliminata integrandosi con lo spartitraffico verde attualmente esistente;
c) La ricongiunzione della pineta al mare in un unico percorso ecologico tramite la realizzazione di un sovrappasso verde che, attraverso l’area dell’ex camping, connetta la pineta all’istituendo parco”.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 9 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi