IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche e integrazioni all’art. 11 della l.r. 27/2006)

1.   I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) sono sostituiti dai seguenti:

“3  Al fine di migliorare le modalità di organizzazione e di espletamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell’Autorità ambientale regionale, le risorse relative all’assistenza tecnica affidata alla Autorità medesima per la partecipazione alla realizzazione di Piani e Programmi, sono anticipate a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”.

4.   La Direzione regionale competente in materia di Autorità ambientale regionale procede all’erogazione della spesa di cui al comma 3 previa verifica e accertamento degli introiti destinati all’Autorità ambientale a titolo di assistenza tecnica del Piano o Programma, da disporre sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l’attività di assistenza tecnica svolta dall’Autorità ambientale regionale”.

5.   Al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a)   lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l’attività di assistenza tecnica svolta dall’Autorità ambientale regionale” è incrementato di Euro 400.000,00;

b)   lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale” è incrementato di Euro 400.000,00”.

2.   Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:

5 bis.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione del presente articolo con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)."

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 9 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi