IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche e integrazioni all’art. 11
della l.r. 27/2006)
1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) sono sostituiti dai seguenti:
“3 Al fine di migliorare le modalità di organizzazione e di espletamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell’Autorità ambientale regionale, le risorse relative all’assistenza tecnica affidata alla Autorità medesima per la partecipazione alla realizzazione di Piani e Programmi, sono anticipate a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”.
4.
5. Al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l’attività di assistenza tecnica svolta dall’Autorità ambientale regionale” è incrementato di Euro 400.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il
funzionamento dell’Autorità ambientale” è incrementato di Euro
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:
5 bis.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione del presente articolo con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)."
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 9 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi