IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica all’articolo 33 della L.R. 15/2002

1.   Il comma 5 decies dell’articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

      "5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell’anno 2011 sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all’art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 8 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 15

(Disciplina delle acque minerali e termali)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8 NOVEMBRE 2011, N. 37

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 10 luglio 2002, n. 15

Disciplina delle acque minerali e termali.

Art. 33
Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.

1.  Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2582,28 per le acque minerali e di Euro 1291,14 per le acque di sorgente.

2.  Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all’ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali.

3.  La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio regionale "Attività Estrattive e Minerarie" ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall’ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

4.  Per l’uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all’atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate.

5.  E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all’imbottigliamento e commercializzazione o attività termali, determinato nella misura di:

a)  € 4,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c)  euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

5 bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 è applicato in forma ridotta come segue:

a)  euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c)  euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

5 ter. L’importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento.

5 quater. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonché gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

5 quinquies. In caso di accertamento d’ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5 quater entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza della concessione da disporre con provvedimento da parte della Struttura competente.

5 sexies. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i concessionari trasmettono alla Direzione regionale competente in materia entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un’autocertificazione attestante la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantità di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari medesimi.

5 septies. I semestri di riferimento hanno termine al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

5 octies. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le norme applicative dell’articolo medesimo.

5 novies. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono imputate al capitolo di entrata 03.01.001 - 31150, “Proventi derivanti da applicazione del canone sulle concessioni acque minerali”.

5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell’anno 2011 sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all’art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.

5 undecies. I canoni fissati al comma 5 bis cessano di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano gli attuali livelli occupazionali. In tale eventualità tornano ad applicarsi i canoni previsti dal comma 5.

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7
Piano regionale delle acque minerali e termali.

1.  La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un’organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell’interesse pubblico generale, avviene sulla base degli elementi raccolti nel Piano regionale delle acque minerali e termali.