il presidente della giunta regionale

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

Visto il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Visto in particolare, l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 – che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34 ed alla iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

Vista l’istanza acquisita al protocollo regionale in data 07-02-2011 – successivamente regolarizzata in data 27-04-2011 - del Presidente e legale rappresentante dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34 volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visti il Verbale di Assemblea del 28 marzo 2009 repertorio N.  119065, raccolta n. 37933, nonché copia dell’allegato A al N. 119065 di repertorio e  copia dello Statuto (Allegato “B” al N. 119065 di repertorio) a rogito del Dott. Roberto Ciancarelli, notaio in L’Aquila dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34;

Accertata, sulla base dello Statuto dell’Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità dell’Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 4 della LR 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34 ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data: 16-06-2011 e 26-09-2011;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 26-09-2011nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34, da parte delle competenti Direzioni regionali;

Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità dell’Associazione, quali la promozione della “conoscenza e lo studio della montagna”; della “pratica dell’alpinismo”; la diffusione “della frequentazione della montagna e delle escursioni”;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34 e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

-    di concedere ai sensi dell’art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione dell’Aquila” (dizione abbreviata: CAI L’Aquila), con sede in L’AQUILA, via Sassa, 34;

-    di iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

L’Aquila lì 13/10/2011

Il Presidente

Giovanni Chiodi

Segue allegato

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