IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell’art. 34 quater nella l.r. 2/2010

1.   Dopo l’articolo 34 ter della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012”, è inserito il seguente:

“Art. 34 quater

Agenzia Sanitaria Regionale

1.   Ai sensi dell’art. 47 della l.r. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio, per l’esercizio finanziario 2010, dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R..

2.   Ai sensi della l.r. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.:

-    Euro 2.250.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.;

3.   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ASR è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 10 Gennaio 2011

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI