IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento
dell’art. 34 quater nella l.r. 2/2010
1. Dopo l’articolo 34 ter della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012”, è inserito il seguente:
“Art. 34 quater
Agenzia Sanitaria Regionale
1. Ai sensi dell’art. 47 della l.r. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio, per l’esercizio finanziario 2010, dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R..
2. Ai sensi della l.r. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.:
- Euro 2.250.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.;
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ASR è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 2
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 10 Gennaio 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI