AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

"Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione – Legge regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90/3 in seconda lettura nella seduta del 20-09-2011 a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, con il medesimo oggetto e nell’identico testo della deliberazione statutaria n. 86/2 del 19-07-2011”.

L’Aquila addì 7 Ottobre 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giovanni Chiodi


CONSIGLIO REGIONALE
dell’abruzzo

Omissis

deliberazione 19.7.2011, n. 86/2:

Legge regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto svolta dal Presidente Sospiri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge n. 258/2011 d’iniziativa consiliare recante: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo;

Vista la proposta di emendamento n. 1 a firma del consigliere Sospiri e la proposta di emendamento n. 5 a firma del consigliere Pagano e dato atto che le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con voto palese;

Dato atto, altresì, che sono stai ritirati gli emendamenti nn. 2, 3 e 4 a firma del consigliere Acerbo;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Udito l'intervento, per dichiarazione di voto, del consigliere D'Alessandro Cesare;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

il consigliere segretario

Alessandra Petri

Il presidente

Nazario Pagano


CONSIGLIO REGIONALE
dell’abruzzo

Omissis

deliberazione 20.9.2011, n. 90/3:

Legge regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo (2a lettura ai sensi dell'art. 87, comma 1 dello Statuto).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’art. 123 della Costituzione che al comma due recita testualmente: “Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi”;

Richiamata la deliberazione n. 86/2 del 19.7.2011 con la quale il Consiglio regionale ha approvato in prima lettura il testo di modifica allo Statuto della Regione Abruzzo;

Dato atto che sono trascorsi i prescritti due mesi dalla prima lettura;

Udito l’intervento del consigliere Sospiri, Presidente della Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l’attuazione dello Statuto;

Dato atto, altresì, che sono approvati a maggioranza statutaria, espressa con voto palese, i singoli articoli che compongono la modifica allo Statuto nel testo già approvato nella precedente seduta del 19.7.2011 con verbale n. 86/2;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il testo della modifica allo Statuto della Regione Abruzzo nel suo complesso, in seconda lettura

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

il consigliere segretario

Alessandra Petri

Il presidente

Nazario Pagano


MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1
(Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto)

1.   Alla rubrica dell'articolo 9 dello Statuto, dopo le parole "il territorio," sono inserite le seguenti: "l'acqua,".

2.   Al comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future".

Art. 2
(Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto)

1.   Al comma 1 dell'articolo 17 dello Statuto le parole "una settimana" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto)

1.   Il comma 1 dell'articolo 20 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"1.  Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.".

Art. 4
(Modifica dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto)

1.   Al comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "sulla base dei principi fissati dalla legge".

Art. 5
(Modifica dell'articolo 29, comma 4, dello Statuto)

1.   Al comma 4 dell'articolo 29 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento".

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto)

1.   Il comma 2 dell'articolo 33 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"2.  Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.".

Art. 7
(Modifica dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto)

1.   Al comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto le parole "la promulgazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'emanazione".

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto)

1.   L'articolo 40 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 40
La qualità delle norme e i Testi unici

1.   I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.

2.   La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.

3.   I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.

4.   I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

5.   La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici.".

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto)

1.   Il comma 2 dell'articolo 85 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"2.  Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.".

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto)

1.   L'articolo 86 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 86
L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1.   Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2.   Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.

3.   Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

a)   le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b)   le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4.   Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.".

Attesto che il Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 19.7.2011, verbale n. 86/2 ed in seconda lettura nella seduta del 20.9.2011, verbale n. 90/3.

IL PRESIDENTE

Nazario Pagano


MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

INDICE

Art. 1 (Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto)

Art. 2 (Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto)

Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto)

Art. 4 (Modifica dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto)

Art. 5 (Modifica dell'articolo 29, comma 4, dello Statuto)

Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto)

Art. 7 (Modifica dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto)

Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto)

Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto)

Art. 10 (Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto)


MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO

La Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche allo Statuto è stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 13/7 del 21 luglio 2009, con il compito di procedere alla revisione della legge regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e di esaminare ed elaborare eventuali proposte di modifica allo Statuto, per la durata di sei mesi prorogabili per ulteriori sei.

Con successiva deliberazione n. 37/8 del 20 aprile 2010 il Consiglio regionale ha prorogato la durata della Commissione fino alla scadenza della legislatura, ha integrato i compiti ad essa assegnati con la precedente deliberazione n. 13/7 del 21 luglio 2009 e le ha affidato anche l'esame dei progetti di legge e di provvedimento di diretta attuazione dello Statuto regionale di valenza istituzionale, integrando, conseguentemente, la sua denominazione nel modo che segue: "Commissione Speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto".

La Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto, nel corso delle 14 sedute tenutesi nell'anno 2010, ha esaminato e discusso peraltro le problematiche relative ad alcune disposizioni statutarie segnalate da un documento ricognitivo predisposto dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi, nonché quelle relative ad altre disposizioni segnalate dai commissari.

All'esito di tale discussione la Commissione ha provveduto a redigere, col supporto tecnico-giuridico e legislativo del Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi, il presente progetto di legge di modifica dello Statuto, originariamente composto da nove articoli.

Nel corso dell'esame del progetto di legge in sede referente, la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo originario dello stesso e su quattro emendamenti, di cui tre aggiuntivi e uno sostitutivo. Il testo che si pone all'approvazione del Consiglio risulta pertanto composto da tredici articoli.

L'articolo 1, inserito a seguito dell'approvazione dell'emendamento a firma del consiglieri Cesare D'Alessandro e Lorenzo Sospiri, modifica il comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto, introducendo una disposizione di principio in virtù della quale la Regione “assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future".

Conseguentemente è modificata la rubrica dell’articolo 9 con l’introduzione del riferimento a “l’acqua”.

L'articolo 2 (ex articolo 1) modifica il comma 1 dell'articolo 17 dello Statuto nella parte in cui stabilisce che il Consiglio si riunisce entro un termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta o nei casi previsti dallo Statuto.

Si propone di sostituire il termine di una settimana, previsto da tale disposizione, con quello di dieci giorni, allo scopo di far fronte ad esigenze di natura organizzativa.

L'articolo 3 (ex articolo 2) sostituisce il comma 1 dell'articolo 20 dello Statuto, il quale stabilisce che "il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti".

Al fine di consentire il rispetto del principio di legalità, si propone di precisare che il Consiglio regionale esercita la propria autonomia, oltre che a norma dello Statuto, anche "delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge".

L'articolo 4 (ex articolo 3) modifica il comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto, il quale stabilisce che "Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento".

Anche con riguardo a tale norma, sempre al fine di consentire il rispetto del principio di legalità, si propone di precisare che il suddetto regolamento è approvato dal Consiglio regionale "sulla base si principi fissati dalla legge".

L'articolo 5 (ex articolo 4) modifica il comma 4 dell'articolo 29 dello Statuto, il quale stabilisce che "in caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa".

Si propone di aggiungere, alla fine del suddetto comma 4, la seguente espressione: "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento", al fine di rispondere all'esigenza di una disciplina più dettagliata del procedimento di sostituzione.

A tal riguardo, il progetto di legge contempla un rinvio al Regolamento interno del Consiglio regionale cui spetta la determinazione dei casi e delle modalità di operatività dell'istituto della sostituzione. Si segnala, in proposito, che l'istituto della sostituzione è disciplinato all'articolo 22 del Regolamento interno, approvato dal Consiglio regionale il 12 ottobre 2010 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011. In particolare, tale norma disciplina la sostituzione del consigliere regionale in caso di morte, mancata convalida delle elezioni, decadenza e dimissioni nonché a seguito di sentenza o decisione di un organo giurisdizionale.

L'articolo 6, inserito a seguito dell'approvazione dell'emendamento a firma del consiglieri Lorenzo Sospiri e Ricardo Chiavaroli, modifica il comma 3 dell'articolo 32 dello Statuto – laddove si prevede la maggioranza assoluta per l’approvazione di alcune leggi regionali - sostituendo il riferimento, rispettivamente, all’ “Osservatorio dei diritti” e al “Difensore civico” con il riferimento al “Garante dei diritti e degli interessi”.

Tale sostituzione si rende necessaria a seguito dell’introduzione ad opera del successivo articolo 10 del progetto di legge della figura del “Garante dei diritti e degli interessi” in sostituzione del Difensore civico e dell’Osservatorio dei diritti.

L'articolo 7 (ex articolo 5) sostituisce il comma 2 dell'articolo 33 dello Statuto, il quale stabilisce che: "Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria".

Si propone di eliminare il riferimento alle leggi delega in quanto, da un lato, esse costituiscono una tipologia di fonti normative di dubbia ammissibilità nell'ordinamento regionale, dall'altro, nessuna altra norma dello Statuto regionale le contempla.

Si propone, altresì, analogamente a quanto previsto dagli Statuti di altre Regioni, di inserire tra i progetti di legge per i quali non può essere utilizzato il procedimento in Commissione in sede redigente anche quelli relativi alla legge comunitaria regionale.

L'articolo 8 (ex articolo 6) modifica il comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto laddove tale norma stabilisce che i regolamenti sono pubblicati subito dopo la promulgazione. Si propone di sostituire la parola "promulgazione" con la parola "emanazione", al fine di rendere coerente detto comma 2 con il comma 1 del medesimo articolo 39 che, in conformità all'articolo 121 della Costituzione, stabilisce che "Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato".

L'articolo 9 (ex articolo 7) sostituisce l'articolo 40 dello Statuto.

La sostituzione proposta si caratterizza per il rilievo attribuito alla "legge sulla qualità della normazione" quale fonte cui spetta declinare i principi di chiarezza e semplicità di formulazione dei testi, nonché fissare le regole di tecnica legislativa e di qualità normativa (si segnala che la Regione Abruzzo ha dettato, con la legge 14 luglio 2010, n. 26, la "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione" e che tale legge prevede la redazione di Testi unici regionali per materie determinate ed omogenee, fissando termini, principi e criteri direttivi).

La disposizione si caratterizza, altresì, per la distinzione che opera tra i testi unici meramente compilativi e quelli dotati di portata innovativa: solo con riguardo ai primi viene conservata la procedura attualmente prevista, che riserva al Consiglio regionale la sola votazione finale del testo, ritenendo più opportuno collocare i testi unici cosiddetti innovativi nell'alveo del procedimento ordinario previsto per l'approvazione delle leggi regionali.

Conferma, inoltre, il principio già fissato nell'articolo 40 dello Statuto, in virtù del quale l'abrogazione o la modifica, anche parziale, dei Testi unici può avvenire esclusivamente in modo espresso.

Introduce, infine, una disposizione ex novo che affida alla legge sulla qualità della normazione e ai regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, la determinazione degli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici.

L'articolo 10, inserito a seguito dell'approvazione dell'emendamento a firma del consiglieri Lorenzo Sospiri e Ricardo Chiavaroli, sostituisce l'articolo 82 dello Statuto che attualmente disciplina “l’Ufficio del Difensore civico”.

La disposizione in esame riunisce nella figura del Garante le funzioni assegnate dallo Statuto vigente, rispettivamente, al Difensore civico e all’Osservatorio dei diritti.

Inoltre sono ampliate le funzioni del Garante rispetto a quelle del Difensore civico.

Il Garante è, infatti, configurato come autorità indipendente preposta all’esercizio delle funzioni inerenti la tutela dei diritti e degli interessi non solo dei cittadini ma anche dei residenti e delle formazioni sociali nei riguardi dei loro rapporti con l’amministrazione regionale.

E’ altresì deputato al monitoraggio dei diritti, con la finalità di verificare costantemente e periodicamente lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I, informando l’opinione pubblica sull’attività della Regione, funzioni attualmente assegnate all’Osservatorio dei diritti dall’art. 83 dello Statuto.

Al Garante inoltre, la Regione può attribuire, con legge approvata a maggioranza assoluta, funzioni ulteriori, volte a garantire il rispetto dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale.

L’articolo 10 del pdl prevede, inoltre, che:

-    il Garante è eletto dal Consiglio regionale, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e l’indipendenza;

-    la legge garantisce al Garante autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere;

-    il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale.

L'articolo 11, inserito a seguito dell'approvazione dell'emendamento a firma del consiglieri Lorenzo Sospiri e Ricardo Chiavaroli, abroga l'articolo 83 dello Statuto che attualmente disciplina l’“Osservatorio dei diritti”. Tale abrogazione si è resa necessaria a seguito della riformulazione dell’articolo 82 e per le ragioni sopra esposte.

L'articolo 12, (ex articolo 8) sostituisce il comma 2 dell'articolo 85 dello Statuto, il quale stabilisce che "Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale", prevedendo un obbligo di nomina in capo al Consiglio regionale ed al Consiglio delle autonomie locali.

Il pdl sostituisce la disposizione statutaria prevedendo la facoltà e non più l'obbligo per il Consiglio regionale e per il Consiglio delle Autonomie locali di designare, rispettivamente, un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Tale norma dispone, infatti, che: "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".

Si fa presente che in sede di discussione la Commissione, all'unanimità, ha dato mandato al Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi di predisporre, previa verifica tecnico-giuridica, un emendamento all'articolo in esame, nel senso di riservare al solo Consiglio regionale la eventuale designazione dei due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, facendo così valere la facoltà attribuita allo Statuto regionale di derogare, limitatamente alle modalità di designazione dei componenti medesimi, alle previsioni di cui al sopra riportato art. 7, comma 8 bis, L. 131/2003.

L'articolo 13 (ex articolo 9) sostituisce l'articolo 86 dello Statuto, intervenendo sulla disciplina degli effetti dell'annullamento delle elezioni regionali e sulla disciplina della prorogatio. Resta, invece, invariata la disciplina dell'amministrazione straordinaria della Regione, dettata dal comma 1 dell'art. 86 per le ipotesi in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta si verifichino per effetto dell'applicazione dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.

Quanto agli effetti dell'annullamento delle elezioni, il comma 2 dell'articolo 86 prevede attualmente che "in caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio".

La particolare macchinosità del procedimento di nomina di tale Commissione e il carattere decisamente gravoso dei compiti affidati a tre cittadini hanno condotto a riconsiderare l'opportunità di una modifica complessiva della citata disciplina statutaria in tema di annullamento delle elezioni.

In tal senso, il progetto di legge modifica sostanzialmente l'attuale comma 2 dell'articolo 86, stabilendo, analogamente a quanto previsto da altri Statuti regionali, che nei casi di annullamento delle elezioni "la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio".

Quanto alla prorogatio, il comma 3 dell'art. 86 dello Statuto attualmente prevede che:

"3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale".

L'articolo 13 del progetto di legge sostituisce integralmente il testo vigente del comma 3 dell'art. 86 rispondendo a due esigenze: quella di una indicazione chiara del dies ad quem della prorogatio del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e della Giunta regionale e quella di un'altrettanto chiara definizione dell'ambito dei poteri ad essi spettanti nel medesimo periodo.

Le disposizioni proposte dal progetto di legge sono state formulate tenendo conto della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di prorogatio (cfr. Corte cost. sentt. n.196 del 2003 e n. 68 del 2010) e, relativamente alla prorogatio del Consiglio regionale, in conformità alla consolidata prassi parlamentare in materia.

In proposito, l'articolo 13 del progetto di legge dispone che: "al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1(fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 126 Cost.) e 2 (annullamento delle elezioni), nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

-    a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate[...] sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità" (co. 3, lett. a) dell'art. 86 proposto dal pdl). Le modalità di esercizio dei poteri in regime di prorogatio sono specificate dal Regolamento interno nel rispetto dei limiti posti inderogabilmente dalla citata disposizione statutaria.

-    b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili" (co. 3, lett. b) dell'art. 86 proposto dal pdl). Alla lett. b), l'articolo 9 del progetto di legge precisa, inoltre, che "in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente" risolvendo, in tal modo, le questioni poste dal testo vigente del comma 3 dell'art. 86 che, per le ipotesi di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del Presidente della Regione, non individua il soggetto deputato, in sostituzione di quest'ultimo, ad indire le elezioni e a svolgere le relative funzioni fino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.

Infine l'articolo 13 del progetto di legge precisa che "Nei casi di cui al comma 3 (scadenza della Legislatura e scioglimento anticipato che non derivi dalle fattispecie di cui all'art. 126, co. 1, Cost.) le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale" (co. 4 dell'art. 86 proposto dal pdl).

La Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto

ha esaminato il progetto di legge nella seduta dell'8 giugno 2011, esprimendo parere favorevole all'unanimità dei consiglieri presenti (Caramanico, Chiavaroli Ricardo, D'Alessandro Cesare, Di Matteo, Menna, Milano, Nasuti, Prospero, Sospiri, per un totale di 35 voti) sia sui singoli articoli sopra illustrati che sull'intero testo.

Propone, pertanto, al Consiglio di approvare, nel testo allegato, il progetto di legge n. 258/2011, il quale, in quanto finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto regionale, è soggetto alla disciplina dettata dall'articolo 87 dello Statuto stesso.


AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell’art. 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della Legge Regionale n. 5/2004. Il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori è pari a 24.181,6, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, ai sensi dell’art. 2, 4° co., della LR n. 5/2004.

I modelli per la raccolta delle firme necessarie per la richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli elettori possono essere ritirati presso gli Uffici del Consiglio regionale d’Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – ubicati in L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, via Mchele Jacobucci n. 4”.

L’Aquila addì 7 Ottobre 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giovanni Chiodi