Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett, d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione ai pubblici Impieghi" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici, sottoscritto in data 1° ottobre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento del Personale e Pianta Organica dell'Ente;

Con delibera del 09.06.2011 ha disposto procedersi all'assunzione di un'unità di personale Area C - Pos. Economica C1 a copertura del relativo posto previsto in Pianta Organica e l'indizione di una pubblica selezione in conformità allo schema di bando in appresso specificato, come modificato nella seduta del 07.09.2011:

Art. 1
Posti a concorso

1.   E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di area C - posizione economica C1 - profilo professionale di Responsabile di Segreteria presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

2.   La graduatoria finale avrà validità di trentasei mesi dalla sua approvazione. Qualora il Consiglio abbia necessità di variare la pianta organica per l'assunzione di ulteriore personale avente il medesimo inquadramento potrà attingere dalla medesima anche per assunzioni con contratti di lavoro part-time e/o a tempo determinato e/o indeterminato.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1.   Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere dichiarati nella domanda di ammissione:

a)   Cittadinanza italiana.

b)  Diploma di laurea in giurisprudenza di durata quinquennale o quadriennale se conseguita secondo l'ordinamento previgente; i diplomi conseguiti all'estero saranno ritenuti utili purché riconosciuti, con apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani. A tal fine nella domanda di concorso i candidati dovranno indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza in base alla normativa vigente.

c)   Idoneità fisica all'impiego. L'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

d)  Non aver riportato condanne penali per reati non colposi (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e non avere procedimenti penali pendenti.

e)   Età non superiore ai 40 anni per l’accesso dall’esterno.

2.   Possono partecipare al concorso i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento del Personale.

3.   Il Consiglio si riserva di procedere d'ufficio all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3
Titoli ammessi a valutazione

I titoli ammessi a valutazione sono:

a)   Abilitazione alla professione forense;

b)   Titoli di studio di livello superiore a quello previsto per I'ammissione al concorso (Diploma di Specializzazione o altro diploma di laurea di durata non triennale);

c)   Servizio prestato presso Enti pubblici non economici ed aziende private a livello dirigenziale;

d)   Pubblicazioni in materia giuridica o economica.

Art. 4
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione

1.   I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5, relativo alla presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

2.   Non verranno ammessi al concorso coloro che:

-    siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

-    siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblico Ente per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi, o comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro sulla base della presentazione di documenti falsi.

3.   Tutti i candidati saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

4.   II Consiglio può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato.

Art. 5
Termine per la presentazione delle domande

1.   Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara - c/o il Palazzo di Giustizia - Via Lo Feudo - Pescara, in busta chiusa con dicitura nella parte anteriore "CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AREA C, LIVELLO 1", entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A. e sul sito Internet dell'Ordine.

2.   Il termine della spedizione, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3.   Per la data di spedizione delle domande e dei documenti farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4.   Il Consiglio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 6
Contenuti della domanda e modalità di formulazione

1.   La domanda di ammissione dovrà essere compilata utilizzando Io schema prestampato allegato al bando di cui è parte integrante (allegato A). L'eventuale redazione della domanda in carta libera, dovrà essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o in stampatello - l'intero contenuto del predetto schema. Il bando è disponibile anche sul sito Internet del Consiglio: www.ordineavvocatipescara.it

2.   La firma in calce alla domanda è esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 2000.

3.   Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al precedente art. 2 e riportate nello schema allegato al bando.

4.   Non si terrà conto, altresì, delle domande non firmate dal candidato o presentate oltre il termine di cui all'art. 5, comma 1.

5.   Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

6.   L'Ente si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati così come previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

7.   Alla domanda il candidato dovrà allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

8.   Tutti i candidati al concorso dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma laurea posseduto, precisandone la data del conseguimento.

9.   I candidati in possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che da’ diritto a tali benefici, posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

10. Il candidato portatore di handicap dovrà indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato dovrà attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.

11. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale i candidati potranno prendere contatti con la Segreteria - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (tel.: 085/690990 - 693965).

Art. 7
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è formata da un Presidente e da due componenti effettivi esperti nelle materie di esame nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposito provvedimento, nonché da un Segretario e da due membri supplenti designati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Personale dell'Ente.

Art. 8
Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un massimo di dieci punti, da ripartire tra i titoli di cui all'art. 3 come appresso:

a)   Abilitazione alla professione forense: da un minimo di punti 3 ad un massimo di punti sei, secondo un criterio, proporzionale al voto di abilitazione, stabilito dalla Commissione;

b)  Titolo di studio di livello superiore a quello previsto per l’ammissione (Diploma di specializzazione) o altro diploma di laurea di durata non triennale: da un minimo di punti 2 ad un massimo di punti 4, secondo criterio, proporzionale al voto finale, stabilito dalla Commissione.

c)   Servizi prestati a livello dirigenziale presso enti pubblici non economici o aziende private, anche non continuativi: punti 0,5 per ciascun bimestre, fino ad un massimo di punti 2; l'eventuale periodo eccedente i bimestri compiuti sarà valutato come bimestre intero se superiore a gg. 46.

d)  Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 9
Prove d'esame

1.   Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, ciascuna valutata in trentesimi.

2.   In presenza di un numero superiore a 50 domande, le prove d'esame saranno precedute da una prova preselettiva, che consisterà in 50 quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle materie delle successive prove di esame, mediante somministrazione di questionario da riconsegnare nel termine di 25 minuti dalla consegna. In caso di ricorso alla preselezione, la griglia di valutazione verrà preventivamente stabilita dalla Commissione.

3.   Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 50 posti. I candidati classificatisi al cinquantesimo posto con pari punteggio verranno tutti ammessi alle prove scritte. Tale prova non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritta e orale).

4.   Sul sito INTERNET www.ordineavvocatipescara.it verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione, unitamente all'affissione all'Albo dell'Ordine, avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso.

5.   I candidati che avranno partecipato all'eventuale preselezione dovranno consultare il sito www.ordineavvocatipescara.it o l'Albo dell'Ordine, per avere notizia della loro ammissione, o meno, alle prove scritte e della data e luogo di svolgimento di queste ultime. Tale pubblicazione, unitamente all'affissione all'Albo dell'Ordine, avrà valore di notifica a tutti gli effetti nel confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso.

6.   Ai candidati ammessi alla prova orale saranno comunicati, a mezzo raccomandata, la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 10
Oggetto delle prove d'esame e punteggi relativi

1.   La prima prova scritta verterà su argomenti di diritto amministrativo.

2.   La seconda prova scritta verterà su argomenti di ordinamento e previdenza forense.

3.   Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di 21/30.

4.   La prova orale verterà sulle seguenti materie: diritto amministrativo, contabilità dello Stato e finanza pubblica, ordinamento e previdenza forense, principi generali di informatica, lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: Inglese o Francese.

5.   La prova orale si intende superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.

6.   La votazione complessiva sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle tre prove sopra descritte e dei punti attribuiti per i titoli.

7.   Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale, senza assunzione di alcuna responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle stesse.

8.   I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

9.   Durante Io svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo né utilizzare telefoni cellulari, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.

10. L'assenza alla eventuale prova preselettiva ed alle altre prove scritte comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia stata la causa.

Art. 11
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1.   Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato ai sensi dell'art. 10, comma 6, del presente bando, con conseguente espressione in centesimi (30+30+30+10).

2.   A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.   Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

4.   La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito INTERNET www.ordineavvocatipescara.it e mediante affissione all'Albo dell'Ordine.

5.   Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto al Consiglio per eventuali errori od omissioni.

6.   La data di pubblicazione di detto avviso costituirà il termine di decorrenza per eventuali impugnative.

Art. 12
Presentazione dei documenti e nomina del vincitore

1.   Il candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sarà tenuto ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di spedizione) o a presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente, i seguenti documenti:

a)   Originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lett.b), del presente bando o copia autentica nei modi previsti di legge.

b)  Estratto dell'atto di nascita.

c)   Certificato di cittadinanza italiana.

d)  Certificato di godimento dei diritti politici.

e)   Certificato generale del casellario giudiziale.

f)   Certificato medico completo dei dati anagrafici, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre. Qualora Il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico dovrà indicare se tale imperfezione sia di pregiudizio allo svolgimento del servizio; il Consiglio avrà facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

g)   Dichiarazione resa dal candidato sotto la propria responsabilità di non rientrare in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, riguardante l'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. In alternativa, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di impiego presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

h)   Codice fiscale.

2.   In sostituzione dell'allegazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma precedente, il candidato potrà presentare apposita autocertificazione.

3.   I certificati e i documenti dovranno essere di data non anteriore a sei mesi a quella in cui il concorrente avrà ricevuto l'invito a produrli.

4.   L'autocertificazione e/o i documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, il possesso da parte degli interessati della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

5.   I candidati, dipendenti civili di ruolo di pubbliche amministrazioni, dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a), f) del precedente comma 1, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato e la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

6.   Il Consiglio, qualora il candidato non presenti I'autocertificazione e/o la documentazione richiesta entro i prescritti quindici giorni, comunicherà all'interessato che non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro.

7.   Nel caso in cui il vincitore, assunto in prova, sebbene regolarmente invitato, non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto con comunicazione scritta da parte del Consiglio.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

1.   Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2.   Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.

3.   Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

4.   Ogni candidato godrà dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n, 196/03, tra i quali quelli dell'accesso ai dati che lo riguardano, di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e di opporsi al trattamento degli stessi per motivi illegittimi.

Art. 14
Tassa di iscrizione

La partecipazione al concorso è subordinata all'avvenuto versamento della tassa di iscrizione di € 50,00, mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Ordine degli Avvocati di Pescara presso Banca Caripe IBAN IT38G0624515410CC0900402202 la cui attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 15
Norme di salvaguardia

1.   Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione.

2.   Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Pescara, lì 7 settembre 2011

Il Consigliere Segretario

Avv. Donato Di Campli

Il Presidente

Avv. Lucio Stenio de Benedictis

Segue Allegato