Il dirigente del servizio

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,n. 88;

Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il Decreto 16 dicembre 2010: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Vista la nota del 25.08.2011, assunta al prot. n. RA 176362 del 29.08.2011, trasmessa dal Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi”, tendente ad ottenere la modifica dell’ articolo n. 5, contenente le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Tullum o Terre Tollesi”, ai sensi dell’art. 118 octodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007;

Visto il Decreto MIPAAF del 27 luglio 2009 con il quale è stato approvato il lo statuto del Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi” e conferito l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi connessi alla DOC, ai sensi della legge n. 164/92;

Visti, in particolare, l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 4, comma 2 lettera d, del Decreto 16 dicembre 2010, che prevedono la procedura regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei soggetti legittimati;

Considerato che l'articolo 6 richiede alla Regione:

1.   la pubblicazione della richiesta di modifica sul B.U.R.A.;

2.   le opportune consultazioni sul territorio;

3.   la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;

4.   la completezza della documentazione come individuata all’art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

Preso atto che, ai sensi dell’art. n. 4 del decreto:

1.   il “Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi”, con sede legale in Tollo (CH) Via Santa Lucia n. 3, è soggetto legittimato alla presentazione della domanda;

2.   la percentuale di rappresentatività richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della Amministrazione la volontà espressa dalla totalità della filiera relativa al territorio interessato;

3.   la documentazione a supporto della domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

Considerato, inoltre, che l’art. 6 del Decreto 16 dicembre 2010 prevede che la Regione, espletata l’istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all’art. 4, al Ministero corredata dal proprio parere ed accompagnata dall’avviso pubblicato sul B.U.R.A.;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della domanda intesa ad ottenere le modifiche del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Tullum o Terre Tollesi”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

Vista la legge regionale n° 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa che si intende completamente richiamato:

1.   di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la proposta del Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi”, volta ad ottenere dal MIPAAF la modifica dell’articolo n. 5, contenenti le norme per la vinificazione, del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Tullum o Terre Tollesi”;

2.   di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto della proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Tullum o Terre Tollesi”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3.   di precisare che avverso alla proposta di modifica del disciplinare di cui al punto precedente possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.;

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio SAQ IX, unitamente al proprio parere ed alla documentazione necessaria per le modifiche delle sopraccitate DOP, una volta espletata l’istruttoria;

5.   di far pubblicare la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca: www. regione.abruzzo.it/agricoltura

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.   Nota del 26.08.2011, assunta al prot. n. RA 176362 del 29.08.2011, trasmessa dal Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi”, tendente ad ottenere la modifica dell’art. n. 5 del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) “Tullum o Terre Tollesi”, composta di n. 2 facciate;

2.   Documento sinottico relativo alla modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione della DOP “Tullum o Terre Tollesi”, composta di n. 1 facciata;

3.   Progetto di documento riepilogativo di modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP “Tullum o Terre Tollesi”, redatto in conformità al modello di cui all’ Allegato IV del Reg. CE n. 607/2009, composta di n. 2 facciate;

4.   Verbale del 26.08.2011 dell’Assemblea Ordinaria del Consorzio di Tutela DOC “Tullum o Terre Tollesi”, contenente il punto all’odine del giorno relativo alla “proposta di modifica dell’art. 5 dei Disciplinari di Produzione delle DOP “Tullum o Terre Tollesi” e della rappresentatività dei consorziati, composto di n. 1 facciata;

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Assente

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luigi De Collibus

Segue Allegato



 

Allegato (in PDF - 210 KB)