IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Al comma 5 dell’articolo 6, della L.R. 18/2001, dopo le parole "del Consiglio o della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa".
2. Al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. 18/2001, la parola "strutturali" è sostituita da "strumentali".
Art. 2
Norma
finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi