IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   Al comma 5 dell’articolo 6, della L.R. 18/2001, dopo le parole "del Consiglio o della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa".

2.   Al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. 18/2001, la parola "strutturali" è sostituita da "strumentali".

Art. 2

Norma finanziaria

1.   La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi