IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica e
integrazione alla L.R. 2/2011
1. Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013" dopo l’art. 36 è inserito il seguente art. 36 bis:
"Art. 36 bis
Ente Abruzzo Lavoro
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2011 dell’Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzato l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:
a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".
Art. 2
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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