IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011

1.   Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013" dopo l’art. 36 è inserito il seguente art. 36 bis:

"Art. 36 bis

Ente Abruzzo Lavoro

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2011 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

2.   Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzato l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:

a)   € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Seguono allegati