IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici

 

1.   Allo scadere del centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono.

2.   Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell’APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.

3.   A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

4.   La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

5.   La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l’erogazione di compensi di alcun tipo.

Art. 2

Commissario Liquidatore

 

1.   Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell’APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.

2.   Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, il Commissario provvede:

a)   all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b)  alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c)   alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d)  allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

3.   Il Commissario Liquidatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale l’elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni.

4.   Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell’esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5.   L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria.

Art. 3

Disposizioni sul personale

1.   Il personale di ruolo proveniente dall’APTR è inquadrato, con la medesima posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione, nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata.

2.   La Giunta regionale approva una ristrutturazione della Direzione competente in materia di Turismo e stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale, tenendo conto anche dei servizi da rendere all’utenza.

3.   Con l’entrata in vigore della presente legge il Commissario provvede ad ottemperare a quanto disposto dall’articolo 27, commi 4 e 5 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale).

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1.   L’entità delle risorse necessarie è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2.   Le somme occorrenti per il pagamento degli eventuali oneri derivanti dalla presente legge sono iscritte a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Modifiche ed abrogazioni

1.   Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 54/1997.

2.   E’ abrogata la L.R. 12 luglio 2007, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

3.   E’ abrogata la L.R. 5 gennaio 2000, n. 2 (Interpretazione autentica dell’art. 19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54. Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

4.   Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

5.   I riferimenti all’APTR, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Turismo.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1.   La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente legge.

2.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi