Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e sue modiche e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la disciplina quadro in materia di incendi boschivi, e nello specifico l’art. 3 relativo all’approvazione da parte delle Regioni del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
Visto il decreto del ministro dell’interno 20 dicembre 2001 recante le “Linee guida ai piani regionali per la programmazione delle attività di protezione previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante la “Disciplina delle attività regionali di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell’Italia centro-meridionale”;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
Visto l’art. 7, comma 3, lettera a), della stessa legge n. 353/2000, in cui si dispone che le Regioni, al fine della predisposizione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma;
Visto il comma 6 dell’art. 1 della O.P.C.M. n. 3624/2007 che detta disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di piani concernenti i territori dei Parchi nazionali e regionali e delle aree protette regionali, derogando a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della stessa legge n. 353/2000, precisando che detti piani costituiscono un’apposita sezione dei piani regionali di cui all’art. 3 della stessa legge n. 353/2000;
Richiamata
Richiamata
Considerato che:
- in
data 5.12.2008
- con DR1 n.110 del 30 giugno 2009 è stato costituito il Tavolo Tecnico di Coordinamento previsto dalla DGR n. 1035 del 31 ottobre 2008. composto di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Parchi nazionali e regionali e delle aree protette regionali, della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, della Struttura di Supporto del Sistema Informativo regionale e dei tre Servizi di Protezione Civile;
- il Tavolo Tecnico di Coordinamento - riunito in forma plenaria o ristretta su specifiche tematiche - ha interagito costantemente con i lavori svolti dall’Università dell’Aquila;
- l’esperienza maturata, segnata dalla brusca sospensione dei lavori dovuta al tragico evento sismico del 6 aprile 2009 è stata, nonostante tutto, particolarmente positiva per la sperimentazione di una metodologia di lavoro che si è rivelata proficua in termini di sinergie, confronti e di sintesi;
- nel Tavolo Tecnico di Coordinamento si è sempre ragionato in termini di concretezza nella ferma convinzione di fondare il Piano su dati concreti e veritieri, verificati e verificabili, che sicuramente necessitano di essere integrati e approfonditi, oltre che aggiornati periodicamente come previsto dal legislatore nazionale;
Richiamata
- è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per sottoporlo ad una fase di sperimentazione durante la stagione AIB 2010;
Considerato che:
- in data 10 novembre 2010 si è riunito il Tavolo Tecnico di Coordinamento per discutere delle risultanze della fase sperimentale del suddetto Piano durante la stagione AIB 2010 e, in particolare, delle criticità riscontrate e delle proposte correttive nonché delle integrazioni necessarie ai fini della stesura definitiva del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi contemplato dall’art. 3 della legge n. 353/2000;
- il 15 marzo 2011 l’Università dell’Aquila ha proceduto alla consegna ufficiale del materiale informatico inerente alla redazione del Piano regionale;
- la dinamicità che caratterizza il suddetto Piano regionale, in particolare delle Parti II e III, determina la necessita di periodici aggiornamenti da effettuare con l’ausilio del Tavolo Tecnico di Coordinamento;
Richiamata
Dato atto della natura ordinaria del presente
provvedimento che riveste il carattere di urgenza in ordine alla necessità di
approvare la proposta del “Piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art.3
legge 21 novembre 2000, n. 353 – anni
2011 -
Vista
Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;
Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa
al fine di adeguarsi alle disposizioni normative in materia di pianificazione regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi:
di
approvare il “Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3
legge 21 novembre 2000, n. 353. Anni 2011 –
di
stabilire che il presente provvedimento con l’allegato “Piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, art.3 legge 21 novembre 2000, n. 353. Anni 2011-
di dare mandato al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile della Giunta regionale, che coordina il processo continuo di aggiornamento e di implementazione dei dati e che dirige il Tavolo Tecnico di Coordinamento, di adottare tutti gli atti necessari per l’aggiornamento del suddetto Piano, procedendo:
- all’individuazione delle risorse professionali interne dei tre Servizi di Protezione civile che partecipano al Tavolo Tecnico di Coordinamento;
- alla regolamentazione dei lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento, ivi compresa l’eventuale integrazione dei componenti.
- alle attività informative e divulgative del Piano agli EE.LL. e Statali interessati;
di disporre che tutti gli aggiornamenti del suddetto Piano regionale effettuati, con l’ausilio del Tavolo Tecnico di Coordinamento, saranno approvati e pubblicati con le medesime modalità.
Segue Allegato sul Volume II (Parte I, II e III)