Comunità Montana della Laga – ZONA M

(Provincia di Teramo)

STATUTO COMUNALE

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 02 dell’8.11.2010)

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1

Ambito territoriale ………………………………………………………………………

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Art. 2

Denominazione – Sede ……………………………………………………………………

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Art. 3

Finalità e funzioni della Comunità Montana ……………………………………………

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Art. 4

Lo statuto …………………………………………………………………………………

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Art. 5

Approvazione dello statuto e delle modifiche ……………………………………………

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TITOLO II
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi di esecuzione .………………………………………………………………………………..

 

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TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

Rapporti di cooperazione, consultazione ed informazione …………………………….

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Art. 8

Partecipazione al procedimento amministrativo ………………………………………

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Art. 9

Diritto di accesso ai documenti amministrativi ………………………………………...

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TITOLO IV
ORDINAMENTO

Art. 10

Organi della Comunità Montana ……………………………………………………..

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Art. 11

Composizione ed elezione dell’organo rappresentativo Consiglio della Comunità Montana …………………………………………………………………………………

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Art. 12

Cause di scioglimento dell’organo rappresentativo (consiglio) della Comunità Montana ……………………………………………………………………………

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Art. 13

Rinnovo e permanenza in carica dell’organo rappresentativo consiglio ……………..

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Art. 14

Le competenze del Consiglio ……………………………………………………………..

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Art. 15

Composizione dell’organo esecutivo: La Giunta ……………………………………….

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Art. 16

Elezione della giunta ……………………………………………………………………..

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Art. 17

Attribuzioni della Giunta esecutiva …………………………………………………….

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Art 18

Il Presidente ………………………………………………………………………………

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Art. 19

Poteri dei Consiglieri della Comunità Montana …………………………………………

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Art. 20

Indennità di carica ………………………………………………………………………..

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TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 21

Organizzazione degli uffici e del personale ………………………………………………

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Art. 22

Stato giuridico e trattamento economico del personale ……………………………….

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Art. 23

Personale della Comunità Montana ……………………………………………………

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TITOLO VI
SERVIZI E RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Art. 24

Servizi pubblici comunitari ……………………………………………………………..

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Art. 25

Collaborazione con i Comuni ed altri enti territoriali …………………………………

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Art. 26

Convenzioni ………………………………………………………………………………..

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Art. 27

Consorzi …….……………………………………………………………………………..

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Art. 28

Accordi di programma ........................................................................................................

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TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29

Ordinamento finanziario e contabile ……………………………………………………

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Art. 30

Revisione contabile ………………………………………………………………………..

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Comunità Montana della Laga – ZONA M
(Provincia di Teramo)

 

STATUTO COMUNALE
(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 02 dell’8.11.2010)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1
Ambito territoriale

La Comunità Montana della Laga, è unione dei seguenti Comuni, montani e parzialmente montani:

-    CIVITELLA DEL TRONTO

-    CAMPLI

-    TORRICELLA SICURA

-    VALLE CASTELLANA

-    ROCCA SANTA MARIA

-    CORTINO

L’ambito territoriale risulta individuato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 6/2008, con deliberazione del consiglio regionale n. 44/2 del 29.06.2010;

Art. 2
Denominazione – Sede

La Comunità Montana., unione di comuni, è denominata '''Comunità Montana della Laga".

Essa ha sede in Torricella Sicura (TE).

I suoi organi si riuniscono nella sede. Ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il Territorio.

Art. 3
Finalità e funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana della Laga è costituita per la valorizzazione delle zone montane quali enti di presidio dei relativi territori, allo scopo di esercitare in modo più adeguato le funzioni loro delegate dai Comuni ai fini dello svolgimento in forma associata, quelle delegate dalla Provincia e quelle conferite dalla Regione.

La Comunità Montana persegue lo sviluppo economico; sociale e civile delle comunità locali dei comuni partecipanti.

La Comunità Montana, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, mira ad assicurare e a garantire i servizi e le attività necessari al miglioramento della qualità della vita delle collettività locali; partecipa allo sviluppo delle collettività comunali mirando ad arrestare le ragioni del decremento demografico e dell'abbandono delle zone interne e montane.

In tale quadro di riferimento, la Comunità Montana ha quale scopo primario e peculiare l'esercizio associato di funzioni e servizi e di promuovere lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico del proprio territorio; sia rispetto alle esigenze interne del territorio comunitario, che alle esigenze di riequilibrio socio-economico tra i territori comunitari e gli altri.

Art. 4
Lo statuto

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale della Comunità Montana, anche in giudizio, le forme di collaborazione fra Comunità montana e Province.

Art. 5
Approvazione dello statuto e delle modifiche

Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Comunità e dei Comuni membri.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Comunità Montana.

Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, in quanto compatibili.

TITOLO II
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi di esecuzione

La Comunità Montana predispone e adotta il piano pluriennale di sviluppo socio- economico, cosi come integralmente disciplinato dalla L. R. n. 95 del 18.05.2000 e successive modificazioni.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7
Rapporti di cooperazione, consultazione ed informazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri enti pubblici e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dell'Unione Europea e non.

La Comunità Montane, valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione del Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi e per un efficace operazione programmatoria,

La Comunità Montana favorisce e promuove, altresì, intese ed accordi con operatori privali, organismi ed associazioni del volontariato e delle forze economiche e sociali.

Art. 8
Partecipazione al procedimento amministrativo

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che: incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme in materia.

L'attività amministrativa della Comunità Montana è improntata al principio della semplificazione ed autocertificazione: i cittadini, hanno il diritto di produrre semplice dichiarazione; con firma autografa, per attestare stati fatti e qualità personali, ai sensi della L. 127/97. Coloro che produrranno dichiarazioni false e mendaci, oltre a perdere i benefici ottenuti saranno passibili dei procedimenti penali a norma di legge.

Art. 9
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Nel rispetto dei principi stabiliti dalia legge e dallo Statuto, la Comunità Montana garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi dell'ente.

TITOLO IV
ORDINAMENTO

Art. 10
Organi della Comunità Montana

La Comunità Montana ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta - ed un presidente.

Art. 11
Composizione ed elezione dell’organo rappresentativo Consiglio della Comunità Montana

L'organo rappresentativo della Comunità Montana è costituito da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. Trascorso tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.

In seno all'organo rappresentativo della Comunità Montana, a ciascun Comune un solo rappresentante, eletto a scrutinio palese.

In caso di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari. Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco e, ove la surroga riguardi il medesimo, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.

Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione.

I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. n. 267/2000 per i consiglieri degli enti locali.

Art. 12
Cause di scioglimento dell’organo rappresentativo (consiglio) della Comunità Montana

Sono causa di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana:

a)   la mancata elezione del Presidente e dell'Organo esecutivo;

b)   la rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente dell'Organo esecutivo;

c)   le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;

d)   la mancata approvazione del bilancio di previsione e della delibera di salvaguardia del riequilibrio di bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di scioglimento, il Presidente della Giunta Regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio della Comunità Montana e nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.

In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità Montana provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.

Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e l'organo dura in carica fino all'insediamento di quello successivo.

Art. 13
Rinnovo e permanenza in carica dell’organo rappresentativo consiglio

Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e l'organo dura in carica fino all'insediamento di quello successivo

Art. 14
Le competenze del Consiglio

Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali;

-    convalida dei membri eletti;

-    elezione del revisore dei conti;

-    approvazione dello Statuto dell'ente e deliberazione delle modifiche;

-    approvazione di el piano pluriennale di sviluppo e del programma stralcio di attuazione;

-    approvazione dei programmi, della relazione di previsione, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche e di intervento;

-    approvazione del bilancio preventivo e pluriennale;

-    approvazione del conto consuntivo;

-    deliberazione delle convenzioni con altri enti pubblici, nonché la costituzione o partecipazione a forme associative, cooperative o consultive;

-    contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

-    assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzione, di consorzi di aziende speciali, partecipazione a società di capitali; convenzioni con altri enti;

-    atti di indirizzo per l'accettazione di delega di funzioni dai Comuni membri, dalla Provincia e dalia Regione;

-    arti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni e servizi delegati dai Comuni mèmbri, dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti;

-    ogni deliberazione avente ad oggetto atti fondamentali e di indirizzo dell'attività della Comunità Montana;

-    tutti gli atti che la legge, il presente statuto e il regolamento gli attribuiscono.

Le deliberazioni in ordine agii argomenti di cui ai comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità, salvo le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 15
Composizione dell’organo esecutivo: La Giunta

Il numero dei componenti la Giunta, compreso il Presidente, è pari a tre.

Art. 16
Elezione della giunta

L'organo rappresentativo della Comunità montana (consiglio) elegge al proprio interno il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

L'elezione avviene nella prima seduta dopo le nomine e, comunque, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

In caso di dimissioni del Presidente, decade l'organo esecutivo; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell'organo rappresentativo.

La surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo deve avvenire nella prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del suo successore.

Art. 17
Attribuzioni della Giunta esecutiva

La Giunta, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto comunitario al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Presidente e dei responsabili degli uffici.

Art 18
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

La carica è cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità montana.

Il Presidente della Comunità Montana presiede il Consiglio Comunitario.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Ente in giudizio;

Art. 19
Poteri dei Consiglieri della Comunità Montana

I Consiglieri comunitari hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunitario. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Un terzo dei Consiglieri comunitari può richiedere la convocazione del Consiglio, e può chiedere, ed ottenere, l’inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.

Art. 20
Indennità di carica

Ai sensi dell’art. 18 comma 2) della legge regionale n. 10 del 27 giugno 2008 Al Presidente della Comunità Montana, ed ai componenti della Giunta esecutiva compete una indennità;

Detta indennità è determinata nella misura del 95% di quella prevista dall’art. 82 del T.U.EL legge n. 267/2000 e dal regolamento di attuazione D.M. 4-4-2000 n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’indennità del Presidente e dei singoli assessori sarà a carico dei rispettivi comuni che li hanno nominati.

Competono altresì agli stessi il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato che sono di competenza della Comunità montana.

Ai componenti del Consiglio spetta un gettone di presenza in misura pari a quello stabilito dalla legge per i consiglieri comunali di pari popolazione.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 21
Organizzazione degli uffici e del personale

Il funzionamento degli uffici è informato al principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa e tecnica che sono attribuiti ai responsabili degli uffici.

La giunta comunitaria provvede con appositi regolamenti a disciplinare:

-    la specifica organizzazione degli uffici;

-    la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;

-    la responsabilità gestionale dei responsabili degli uffici per l’attuazione degli obiettivi proposti dagli organi dell'ente, nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra gli stessi;

-    le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

Art. 22
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato dalla legge in base agli accordi collettivi nazionali e dal regolamento dell'ente.

Art. 23
Personale della Comunità Montana

La Comunità montana è dotata di proprio personale avente funzioni operative e gestionali delle attività a dei servizi unificati. Il personale viene determinato attraverso apposito regolamento, in relazione alla pianta organica.

Ai responsabili degli uffici della Comunità Montana spetta, con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa sulla base di appositi indirizzi e budget di spesa assegnati dall'organo politico.

La Comunità Montana si avvale inoltre del personale alla stessa comandato dai comuni nell’esercizio associato dei servizi;

TITOLO VI
SERVIZI E RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Art. 24
Servizi pubblici comunitari

La Comunità Montana, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività atte a promuovere la valorizzazione delle zone interne.

La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

-    in economia quando per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda, tenuto conto che la valutazione è in ogni caso rimessa all'ente;

-    a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;

-    a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da regolare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

-    in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che ne determinano una obiettiva convenienza.

La Comunità Montana può inoltre perseguire i propri fini nell'ambito e secondo i principi dell'ordinamento giuridico istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni.

Art. 25
Collaborazione con i Comuni ed altri enti territoriali

La Comunità Montana pone a base della propria attività il principio della collaborazione e cooperazione con altri Enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni e di servizi, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.

La Comunità Montana attraverso lo strumento della delega, può esercitare funzioni amministrative di altri enti.

Art. 26
Convenzioni

Per lo svolgimento di determinate funzioni, la Comunità Montana può stipulare apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, procedure e finanziamento.

Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposte poi all'approvazione del Consiglio della Comunità Montana.

L'atto conseguente può essere stipulato dal responsabile del!'ufficio competente per materia.

Art. 27
Consorzi

La Comunità Montana per la gestione di uno o più servizi che abbiano rilevanza di carattere sociale, economico ed imprenditoriale, può costituire o partecipare ad un Consorzio.

La Comunità Montana può essere delegata dai comuni in esse ricompresi ad aderire per conto dei comuni stessi, a consorzi tra enti locali istituiti per l’esercizio associato di funzioni o servizi qualora l’ambito territoriale di tale esercizio associato superi quelle della comunità montana.

Art. 28
Accordi di programma

La Comunità Montana, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni dei comuni componenti nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo strumento degli accordi di programma. Il Presidente partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dall’assemblea o dalla Giunta, nell' ambito delle rispettive competenze.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29
Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello Stato, della Regione ed al regolamento di contabilità.

Le norme del regolamento di contabilità sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 30
Revisione contabile

Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore contabile a cui è riservata l'attività di revisione contabile. scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'incarico viene disciplinato da apposito atto di convenzione in cui viene fissato anche il compenso.