LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che per l’Unione Europea (articolo 4 Direttiva 2008/98/Ce), la prevenzione e la riduzione dei rifiuti occupano il posto più alto nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

Atteso che al paragrafo 17) della suddetta Direttiva 2008/98/CE, è precisato che “omissis … i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche .. omissis”;

Considerato che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in almeno il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di provenienza domestica  (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (compostaggio domestico o autocompostaggio) che in forma collettiva da più utenze nello stesso sito (compostaggio in loco, di comunità, .. etc.);

Ritenuto che le utenze non domestiche che producono scarti organici, come ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, possano trovare utile e conveniente autosmaltire alla fonte gli scarti organici evitando la produzione di rifiuti;

Visto lo schema di Protocollo d’Intesa “Cento e cento giardini collettivi”, proposto dall’Aquilana Società Multiservizi ASM SpA L’Aquila, trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.  n. 278 del 23.02.2011, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/47941 del 25.02.2011, per la realizzazione di una collaborazione istituzionale per l’attivazione di un’esperienza di “compostaggio in loco” delle frazioni organiche dei rifiuti urbani;

Visto il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:

“omissis …

-    all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-    all’art. 177, comma 5: “omissis … lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni  … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

-    all’art. 178, comma 1, che “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  .. omissis”; 

Visto l’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all’art. 183 “Definizioni”, comma 1, prevede:

“d) rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da  nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e)   autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze  domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;

Considerato che la pratica del “compostaggio in loco” di più utenze conferitrici, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell’autocompostaggio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e) del  D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: “compostaggio in loco: compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche e non domestiche, effettuato in un sito comune o in un impianto elettromeccanico, ai fini dell’utilizzo del materiale prodotto da parte delle utenze conferenti”;

Ritenuto pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del “compostaggio in loco” di più utenze conferitrici anche non domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed il funzionamento dell’impiantistica da utilizzare e da inquadrare (impianto elettromeccanico), in via transitoria e definire l’attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito o dell’impianto nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22“;

Visto l’art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

Considerato che l’art. 182-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

-    entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);

-    entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

-    entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

Considerato che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 prevede all’articolo 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (cd. “RUB”), da collocare in discarica;

Richiamato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”,  denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.; 

Vista la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico; 

Vista la Direttiva 09.04.2002 “Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti,  pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007; 

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-    all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio; 

-    all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-    all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

-    all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);

-    all’art. 58 “Incentivi e premialità”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;  

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 “Legge Finanziaria Regionale 2011 che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall’art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

Visto il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;  

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “Compostaggio domestico”; 

Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

a)   dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;

b)   ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

c)   garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici;

d)   ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.

Considerato che in diversi Paesi Europei, soprattutto in quelli scandinavi, al compostaggio domestico tipicamente individuale è andato però affiancandosi il compostaggio fatto da più famiglie o da grandi utenze: denominato in vario modo (es. compostaggio in loco, di comunità, di quartiere, con impianto elettromeccanico), anche perché in Italia tale pratica è ancora in una fase di avvio sperimentale;

Considerato che in Italia lo sviluppo delle pratica del compostaggio collettivo sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Ribadito altresì, che sia il “compostaggio domestico” (cd “autocompostaggio”), nonché il “compostaggio in loco”, consente di realizzare delle economie nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

Considerato altresì, che il compostaggio in loco si affianca a quello domestico e si rivolge ad un target diverso di utenze domestiche, in particolare a quelle che vivono in condomini e alle utenze non domestiche che producono rifiuti organici;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d’Intesa avanzata dall’ASM SpA, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, per i seguenti prioritari motivi:

1.   è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 182-ter;

2.   è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);

3.   attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;

4.   è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;

5.   costituisce un’importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di uno dei princìpi comunitari di settore della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al co-finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in circa 20.000 Euro compreso I.V.A., trovano copertura nel capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;   

Dato atto che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Richiamata la L. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Dato atto, altresì, che il Direttore della Direzione Protezione Civile e Ambiente ha reso l’attestazione di cui al punto 7. della DGR n. 96 del 15.02.2011, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, Comune di L’Aquila, ASM SpA di L’Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: Cento e cento giardini, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2.   di Autorizzare l’Assessore regionale all’Ambiente, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa;

3.   di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, all’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   di Inviare il presente provvedimento al Comune di L’Aquila, all’ASM SpA di L’Aquila ed al Consorzio Italiano Compostatori (CIC);

5.   di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale dell’Area Protezione Civile Ambiente, ai sensi della DGR n. 96 del 15.02.2011

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a Euro 20.000 compreso IVA, che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE

Ing. Carlo Visca

Segue allegato


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