LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, a causa della mancanza e/o insufficienza delle disponibilità volumetriche delle discariche attualmente in esercizio, nonché per il “fermo tecnico” di impianti di trattamento/compostaggio nelle Province di L’Aquila e Teramo;

Richiamata la DGR n. 963 del 09.12.2010, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 962 del 09.12.2010, avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. – Approvazione di un: Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario”.

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-    la Parte II^ come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

-    la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 19.11.2010, n. 250 in corso di pubblicazione sulla G.U.;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30.06.2009 inviata alle Regioni ed alle Province Autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani; 

Visto il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

Visto il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla Gu 26 maggio 2010, n. 121;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 13 relativo a “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha avviato ed ha in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-    attuare puntualmente le normative vigenti di settore;

-    attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077),  .. etc.;

-    realizzare la programmazione prevista dal PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per il sistema impiantistico di supporto alla gestione integrata dei rifiuti urbani (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-    evitare soluzioni di continuità delle attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti di origine urbana, anche al fine di evitare il manifestarsi di emergenze ambientali sul territorio;

-    sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-    attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-    sviluppare la produzione di “ammendanti compostati” e promuovere il marchio di qualità per le frazioni organiche recuperate “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli;

-    disporre indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvare Piani di Caratterizzazione (PdCa), di bonifica e di ripristino di siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio – Approvazione”, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3753 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817 - 3857 - 3923 - 3942 - 3945, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in particolare per i rifiuti con CER 200399 derivanti dai crolli e demolizioni di edifici;

Richiamato in particolare, il Decreto del Commissario delegato per  la ricostruzione n. 18 del 22.09.2010, che ha dettato disposizioni in materia di individuazione di siti per lo smaltimento di sovvalli (CER 191212), derivanti dal trattamento delle macerie;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a convocare, con nota prot.n. RA/117331 del 31.05.2011, avente per oggetto: “DGR n. 963 del 09.12.2010. Programmazione attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Convocazione riunione.”, un’apposita riunione per il 16.06.2011, al fine di:

-    sentire i diversi soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani (Province, ARTA Abruzzo, Consorzi comprensoriali, gestori di impianti, .. etc. sugli interventi attuati a seguito dell’emanazione delle DGR n. 962/2010 e DGR n. 963/2010, nonché per acquisire valutazioni e pareri tecnici, 

-    illustrare le ulteriori azioni e gli interventi necessari per garantire la collaborazione tra le Province e/o AdA, tra titolari e gestori di impianti di smaltimento e trattamento;

-    elaborare e concordare modalità e operazioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Preso atto degli esiti della suddetta riunione, tenutasi presso la sede della Giunta regionale di v.le Bovio a Pescara, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e nella quale i presenti hanno rilevato in particolare:

-    lo stato delle iniziative per la presentazione dei progetti di ampliamento delle discariche nell’ambito del 10%, come modifiche non sostanziali delle autorizzazioni già rilasciate (DGR n. 963/2010) e di nuovi progetti di realizzazione e/o ampliamento (es. San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi);

-    l’attuale situazione di fermo degli impianti di trattamento/compostaggio del CIRSU SpA/SOGESA SpA di Notaresco (TE) e della Comunità Montana Altosangro Altopiano Cinquemiglia/ASA Ambiente (AQ);

-    la difficoltà ad individuare impianti di smaltimento dei rifiuti urbani secondo un criterio di autosufficienza territoriale provinciale (ATO);

-    la difficoltà a reperire impianti di compostaggio, regionali ed extraregionali, per il conferimento delle frazioni organiche da avviare a compostaggio;

Considerato che in Provincia di L’Aquila e Teramo permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, soprattutto per la mancanza di impianti di smaltimento e per l’insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento; inoltre gli impianti di smaltimento autorizzati dalla Regione Abruzzo:

-    discarica per rifiuti non pericolosi del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento RU Area Piomba - Fino, in località “Santa Lucia” di Atri (TE);

-    discarica per rifiuti non pericolosi di ACIAM SpA, in località “Valle dei fiori” di Gioia dei Marsi (AQ);

-    discarica per rifiuti speciali non pericolosi di SOGESA SpA, in località “Grasciano” di Notaresco (TE);

-    discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località “Sbirro Morto” del Comune di S. Benedetto dei Marsi (AQ);

-    impianto TMB della TE.AM. Tec., in località “Zona Industriale” di S. Nicolò (TE);

devono ancora essere realizzati; 

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di attuazione (procedure VIA, appalto dei lavori di costruzione degli impianti), come riferito da diversi rappresentanti di Consorzi, ma che necessitano ancora alcuni mesi per l’avvio effettivo dei lavori di realizzazione dei diversi impianti di smaltimento (es. discarica di Atri, di “Grasciano” di Notaresco, di Gioia dei Marsi e di S Benedetto dei Marsi), nonché per il completamento e/o potenziamento dei servizi di RD da parte dei soggetti gestori (Consorzi Intercomunali, Comuni, .. etc.);

Considerato altresì, che permangono ancora difficoltà operative, come confermato dai rappresentanti della Provincia di L’Aquila, per le attività sia della stessa Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali, sia dell’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila (es. insufficienza di personale, possibilità di effettuazione dei sopralluoghi, rilascio dei pareri tecnici, .. etc.), che finiscono per ripercuotersi sulle attività delle Aziende operanti nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti urbani (es. assenza e/o saturazione impianti di smaltimento, insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento, .. etc.) e delle imprese che gestiscono rifiuti speciali, non consentendo un regolare svolgimento delle attività interessate ed ubicate nella Provincia di L’Aquila;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una rinnovata collaborazione tra le diverse Province, AdA e Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, al fine di evitare emergenze ambientali, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR n. 963 del 09.12.2010;

Considerato che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Considerato altresì, che la Provincia di L’Aquila ha ribadito la necessità di prorogare i termini della DGR n. 693 del 09.12.2011, per le attività di titolari di impianti di gestione dei rifiuti, a causa della difficoltà riscontrate per garantire il completamento dell’iter amministrativo delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

3.   D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005, per le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica;

Ritenuto urgente che la Regione Abruzzo autorizzi, per un periodo di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), sentiti i soggetti interessati nella riunione del 16.06.2011, periodo necessario per la concretizzazione delle azioni e degli interventi in corso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, ai fini del loro smaltimento e/o trattamento, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la DGR n. 604 del 26/10/09D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio. Approvazione”;

Richiamata la DGR n. 735 del 4/12/09L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”;

Richiamata la DGR n. 478 del 14/06/2010 “DGR n. 735 del 04.12.2009: L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Modifiche e proroga termini”.

Richiamata la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

Viste le seguenti note, riguardanti le difficoltà per le attività di compostaggio dei rifiuti urbani:

-    del Comune di Torre de’ Passeri, prot.n. 4416 del 2011, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/119744 del 03.06.2011;

-    del Comune di Palombaro, prot.n. 1433 del 3.06.2011, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/121258 del 07.06.2011;

-    del Comune di Popoli, prot.n. 7721 del 27.05.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118473 del 01.06.2011;

-    della Città di Manoppello prot.n. 9134, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118561 del 01.06.2011;

-    della Ditta “Mantini Srl,” di Chieti Scalo, che gestisce i servizi pubblici dei Comuni della Provincia di Pescara (Cepagatti, Cugnoli, Lettomanoppello, Manopello, Nocciano, Popoli, Rosciano, Scafa e Torre dei Passeri), per le operazioni R13 (messa in riserva), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del 27.05.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/117636 del 31.05.2011, con la quale la stessa comunica il blocco temporaneo delle attività di raccolta della FORSU;

Vista la nota prot.n. 32703 dell’8.06.2011 della Provincia di Chieti – Settore n. 7, acquisita dal SGR al prot.n. 32703 dell’8.06.2011, avente per oggetto: “Impianto di compostaggio – Raccolta differenziata della frazione organica”, con la quale si chiede al Consorzio Comprensoriale del Chetino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di comunicare entro 10 giorni l’assenso alla realizzazione dell’impianto di compostaggio da realizzare nel Comune di F.F. Petri (CH);

Vista la nota del 14.06.2011 della Provincia di Pescara, acquisita dal SGR al prot.n. RA/128574 del 16.06.2011, avente per oggetto: “Trasmissione delibera n. 36 – Approvazione documento propedeutico al PPGR 2011-2015 – Analisi della frazione organica e valutazione impiantistiche”; nella delibera, tra l’altro, la Provincia di Pescara individua una pluralità di siti per la realizzazione di impianti di compostaggio;

Vista la nota prot.n 1646/SM del 9.06.2011 della COGESA Srl di Sulmona, acquisita dal SGR al prot.n. RA/125105 del 13.06.2011, avente per oggetto: “Richiesta di proroga della DGR n. 963 del 09.12.2010”;  

Vista la nota prot.n 4960/11 del 12.05.2011 del Comune di Sant’Omero, acquisita dal SGR al prot.n RA/108356 del 18.05.2011, avente per oggetto: Trasmissione delibera di Consiglio Comunale”, con la quale si trasmette un atto di indirizzo del Consiglio comunale di Sant’Omero per la discarica di proprietà dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, ubicata in località “Ficcadenti”;

Viste le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) dei seguenti impianti di trattamento dei rifiuti urbani (TMB/compostaggio), di titolarità:

-     COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009;

-     ACIAM SpA di Avezzano (AQ) - AIA n. 14/10 del 31.12.2010;

-     Consorzio CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 3/10 del 16.03.2010;

Evidenziato che con DGR n. 513 del 24.06.2010, è stato autorizzato per un periodo di 6 mesi (sino 31.12.2010), l’aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA Srl e dell’ACIAM Spa, per affrontare l’emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L’Aquila, nei comuni del cosiddetto “cratere” ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L’Aquila, nelle more dell’adeguamento alle disposizioni della stessa DGR delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), della procedura in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

Evidenziato che con la DGR n. 963 del 09.12.2010, sono state autorizzate per un periodo di 6 mesi (sino 30.06.2011) le seguenti attività ed interventi:

-    proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 30.06.2011) del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-    proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 30.06.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 513/2010, inerenti l’esercizio di impianti di gestione di rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

-    per un periodo ulteriore di 6 mesi (30.06.2011), l’aumento del 10% delle potenzialità annue complessivamente già autorizzate per le singole linee di trattamento (TMB e compostaggio), nelle more della conclusione dei procedimenti istruttori avviati, degli impianti di trattamento (TMB e/o compostaggio) dei rifiuti della COGESA Srl (AIA n. 129/149 del 30.06.2009), per un incremento pari al 13,33% (153 t/giorno) e dell’ACIAM SpA (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per un incremento pari al 21% (70.000 t/anno - linea FOS e 13.500 t/anno - linea compostaggio);

-    per un periodo di 6 mesi (30.06.2011), l’aumento delle potenzialità annue del 20% dell’impianto di trattamento (linea di compostaggio) dei rifiuti del Consorzio CIVETA (AIA n. 3/10 del 16.03.2010);

Vista la richiesta avanzata dalla SEGEN SpA di Civitella Roveto (AQ), con nota prot.n. 168/2011 del 20.01.2011, acquisita al SGR al prot.n. RA/15018 del 20.01.2011, con la quale, dopo aver verificato la capacità dell’impianto di trattamento autorizzato con D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, chiede di poter trattare quantitativi maggiori, al fine di far fronte all’emergenza rifiuti per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani nel comprensorio aquilano;

Vista la richiesta avanzata da COGESA Srl di Sulmona (AQ), con nota del 30.09.2010, acquisita dal SGR al prot.n. RA/188617 dell’8.10.2010, con la quale ha richiesto ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 128/2010, il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in variante sostanziale all’AIA n. 129/49 del 30.06.2009, per l’impianto TMB ubicato in località “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona, che prevede, tra l’altro un incremento del 13.33% delle potenzialità dell’impianto di trattamento meccanico-biologico, per la quale è in corso un procedimento avviato come da verbale della riunione tenutasi in data 14.10.2010 e trasmesso dal SGR con nota prot.n. RA/250284 del 24.12.2010; 

Vista la richiesta avanzata dal Consorzio CIVETA di Cupello (CH), con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011, al fine di prevedere per l’impianto di trattamento/compostaggio, ubicato nel Comune di Cupello, il trasferimento di 2.800 t/a dalla linea di trattamento dell’indifferenziato nella linea di trattamento della FORSU, come modifica non sostanziale all’AIA n. 3/10 del 16.03.2010;

Vista la nota prot.n. 1867 del 22.04.2011 del Consorzio CIVETA, acquisita dal SGR al prot.n. RA/92397 del 26.04.2011, con la quale si invia l’elaborato “Planimetrie  aree di fermentazione e stabilizzazione” da destinare al trattamento della FORSU da aggiungere alla superficie già precedentemente destinata al trattamento biologico dei RUB;

Vista la nota prot.n. 2245 del 17.05.2011 dell’ACIAM SpA di Avezzano (AQ), acquisita dal SGR al prot.n. 109447 del 19.05.2011;

Vista la nota prot.n. RA/114360 del 26.05.2011 del Servizio Gestione Rifiuti, con la quale è stato richiesto all’ARTA Abruzzo ed alla Provincia di L’Aquila, il parere tecnico riferito alla suddetta nota prot.n 2245 del 17.05.2011dell’ACIAM SpA;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/109162 del 19.05.2011, ha provveduto a comunicare il proprio nulla-osta per il trasferimento di 2.800 t/a dalla linea di trattamento dell’indifferenziato nella linea di trattamento della FORSU, come modifica non sostanziale all’AIA n. 3/10 del 16.03.2010, richiedendo alla Provincia di Chieti ed all’ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo il relativo parere tecnico;

Vista la nota prot.n. 29267 del 20.05.2011 della Provincia di Chieti, acquisita dal SGR al prot.n. RA/110986 del 23.05.2011, con la quale l’Ente esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal Consorzio CIVETA con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011;

Vista la nota prot.n. 989 del 30.05.2011 dell’ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/119628 del 3.06.2011, con la quale si esprime una valutazione favorevole sulla proposta avanzata dal Consorzio CIVETA con nota prot.n. 1773 del 15.04.2011 e nota prot.n. 1867 del 22.04.2011;  

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani residui (RUR):

-    D.D. n. 66 del 07.06.2011 – Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani di Lanciano, oggi ECO.LAN SpA – in località “Cerratina” (CH);

-    D.D n. 38 del 08.04.2011 – Ecoconsul S.u.r.l. – in località “S.P. Bonifica del Tronto km 14,050 nel Comune di Ancarano (TE);

alle quali è stato disposto il rispetto del D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005, per le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti in discarica;

Preso atto del parere dell’Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell’attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 209 del 04.05.2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009, avente per oggetto: “DGR n. 209 del 4 maggio 2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Richiamata DGR n. 565 del 5.10.2009 “Legge 24.06.2009, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8. Approvazione della - Relazione tecnica - Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo”, pubblicata sul BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009;

Richiamata la sentenza n. 917/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, su ricorso n. 1949/2009 della Cispel Toscana Servizi – Associazione regionale toscana delle imprese e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali, riguardante la corretta qualificazione dei rifiuti derivati da trattamento meccanico, quindi della classificazione della F.O.S. (identificata con il codice 19), tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;  

Visti i seguenti provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale Commissario delegato per la ricostruzione, per quanto riguarda in particolare le problematiche inerenti la gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009:

-    Decreto n. 1 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    Decreto n. 2 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    nota prot.n. 2305/AG del 18.03.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    nota prot.n. 76561/AG del 18.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    nota prot.n. 9122/AG del 28.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere, sentita la Provincia di L’Aquila, che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30.06.2011 in virtù della DGR n. 963 del 09.12. 2010, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)   i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c)   i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata al 31.12.2011, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 963/2011 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi, appena possibile, l’ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Considerato che si rende necessario, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate, autorizzare:

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 16.06.2011), dei termini temporali di cui alla DGR n. 963/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 963/2010, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

-    termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

-    termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

-    termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

-    per un ulteriore periodo di 6 mesi (31.12.2011), l’aumento del 10% delle potenzialità annue complessivamente già autorizzate per la linea di trattamento (TMB), nelle more della conclusione del procedimento istruttorio già avviato di rilascio dell’AIA, dell’impianto di trattamento dei rifiuti di COGESA Srl (AIA n. 129/49 del 30.06.2009), per un incremento pari al 13,33% (153 t/giorno);

-    per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2011), l’aumento delle potenzialità annue del 10% per la linea di trattamento (TMB) dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della SEGEN SpA di Civitella Roveto (AQ), di cui alla D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, ubicato in località “Santa Giusta“ nel Comune di Sante Marie (AQ), fermo restando le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L’Aquila e dall’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila;

-    per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2011), l’ACIAM SpA di Avezzano (AQ), AIA n. 14/10 del 31.12.2010, ad effettuare per una potenzialità di circa 10.000 t/a della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato (CER 200301), fermo restando le potenzialità complessive autorizzate e le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L’Aquila e dall’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila, il mero trattamento meccanico di tritovagliatura con successivo conferimento del rifiuto selezionato in impianti terzi autorizzati;

Ritenuto di confermare, come già disposto con DGR n. 963/2010, l’attivazione da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (mc) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

-     COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-     CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

-     AMBIENTE SpA di Spoltore (PE) - variante non sostanziale AIA n. 44/107 del 31.03.08, pari al 5% di 97.000 mc (ca. 4.850 mc);  

per un totale complessivo di ca. 28.700 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi;

Ritenuto di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.) necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;  

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul BURA  n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Visto il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 26 aprile 2011, per quanto applicabile ai soggetti interessati;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, dalla raccolta differenziata e dal trattamento/smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitarie, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l’immagine delle realtà interessate;

Ritenuto pertanto, per l’urgenza sopra richiamata, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;

Preso Atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto pertanto, che il periodo di tempo di validità delle disposizioni contenute nel presente atto, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale sino al 31.12.2011, con le modalità sopra indicate, salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;  

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento e/o trattamento-recupero dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

il D.M. 27 settembre 2010;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Autorizzare dalla data di approvazione del presente atto, al fine di affrontare le situazioni emergenziali per le attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale:

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 16.06.2011), dei termini temporali di cui alla DGR n. 963/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2011), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 963/2010, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

-    termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

-    termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

-    termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

      alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

-    per un ulteriore periodo di 6 mesi (31.12.2011), l’aumento del 10% delle potenzialità annue complessivamente già autorizzate per la linea di trattamento (TMB), nelle more della conclusione del procedimento istruttorio già avviato di rilascio dell’AIA, dell’impianto di trattamento dei rifiuti di COGESA Srl (AIA n. 129/49 del 30.06.2009), per un incremento pari al 13,33% (153 t/giorno);

-    per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2011), l’aumento delle potenzialità annue del 10% per la linea di trattamento (TMB) dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti della SEGEN SpA di Civitella Roveto (AQ), di cui alla D.D. n. DF3/09 del 4.02.2003, ubicato in località “Santa Giusta“ nel Comune di Sante Marie (AQ), fermo restando le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L’Aquila e dall’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila;  

-    per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2011), l’ACIAM SpA di Avezzano (AQ), AIA n. 14/10 del 31.12.2010, ad effettuare per una potenzialità di circa 10.000 t/a della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato (CER 200301), fermo restando le potenzialità complessive autorizzate e le prescrizioni tecnico-gestionali indicate dalla Provincia di L’Aquila e dall’ARTA – Distretto provinciale di L’Aquila, il mero trattamento meccanico di tritovagliatura con successivo conferimento del rifiuto selezionato in impianti terzi autorizzati;

2.   di Prescrivere ai titolari delle autorizzazioni regionali, rilevandone la necessità:

-    l’invio immediato al competente Servizio regionale, per gli impianti di trattamento interessati, qualora non ancora effettuato, della richiesta di autorizzazione, ai sensi della Parte IV^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-    l’avvio immediato delle procedure in materia di Valutazione Ambientale - VIA, ove necessario, ai sensi della Parte II^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

      oltre ribadire il rispetto delle prescrizioni tecnico-gestionali delle autorizzazioni regionali rilasciate e ulteriormente previste in relazione all’emanazione del presente provvedimento;

3.   di Confermare da parte della Regione Abruzzo, la prevista riserva volumetrica (mc) del 5% rispetto alla volumetria complessiva autorizzata delle seguenti nuove discariche per rifiuti non pericolosi:

-    COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/149 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto a eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-    CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

-    AMBIENTE SpA (PE) - variante non sostanziale AIA n. 44/107 del 31.03.08, pari al 5% di 97.000 mc (ca. 4.850 mc);  

      al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti non pericolosi; incaricando il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi (es. individuazione dei soggetti interessati, quantità e tipologie dei rifiuti, tariffe di conferimento, ..etc.), necessari per l’utilizzo delle riserve volumetriche delle discariche individuate;

4.   di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-    comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-    allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);

-    D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005;

5.   di Prescrivere alle Province interessate:

a.   il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;  

6.   di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.;

7.   di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,

rimandando, comunque, al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario;

8.   di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”), di “ecorisotoro” ai Comuni interessati e di “tariffa di conferimento” agli impianti di smaltimento interessati;

9.   di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per quanto applicabile ai soggetti interessati, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

10. di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

11. di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

12. di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si rendessero   necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L’Aquila, connessa con l’evento sismico del 6 aprile 2009;

13. di Disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

14. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Autorità d’Ambito (AdA) n. 1 di Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara ed all’ARTA - Distretti Provinciali territorialmente competenti;

15. di Demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’eventuale necessità di comunicare il presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

16. di Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.