COMUNE DI ALTINO

(Provincia di Chieti)

 

STATUTO COMUNALE

- Approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 21/11/2000

- Modificato con deliberazione di C.C.  n. 40 del 12/11/2009

 

INDICE

 

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art.   1

Poteri e funzioni …………...

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Art.   2

Territorio – Gonfalone – Stemma …………………….

. Pag.

Art.   3

Autonomia e partecipazione .

. Pag.

Art.   4

Servizi sociali ……………...

. Pag.

Art.   5

Sviluppo economico …........

. Pag.

Art.   6

Assetto ed utilizzazione del territorio …………………...

. Pag.

Art.   7

Limite alle funzioni ………..

. Pag.

Art.   8

L’attività amministrativa …..

. Pag.

Art.   9

Programmazione …………..

. Pag.

Art. 10

L’informazione ………........

. Pag.

 

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

 

CAPO I

ORGANI POLITICI

 

Art. 11

Organi ……………………..

Pag.

Art. 12

Il Consiglio Comunale .........

. Pag.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio …

. Pag.

Art. 14

Elezione e durata …………..

. Pag.

Art. 15

Prerogative dei consiglieri comunali …………………...

. Pag.

Art. 16

Cessazione dalla carica di consigliere …………………

. Pag.

Art. 17

Prima adunanza e convocazione …………………….

. Pag.

Art. 18

Convocazione del Consiglio Comunale ………………….

. Pag.

Art. 19

Adunanza e deliberazioni ….

. Pag.

Art. 20

Regolamento interno ………

. Pag.

Art. 21

Commissioni consiliari ........

. Pag.

Art. 22

La Giunta Comunale ………

. Pag.

Art. 23

Attribuzioni della Giunta ….

. Pag.

Art. 24

Composizione della Giunta ..

. Pag.

Art. 25

Elezione del Sindaco e della Giunta ……………………..

. Pag.

Art. 26

Divieto di incarichi e consulenze ……………………….

. Pag.

Art. 27

Attività e funzionamento della Giunta ………………..

. Pag.

Art. 28

Adunanze e deliberazioni ….

. Pag.

Art. 29

Mozione di sfiducia ………..

. Pag.

Art. 30

Dimissioni – Decadenza – Decesso – Sospensione – Rimozione o Impedimento del Sindaco ………………...

 

. Pag.

Art. 31

Funzioni e competenze del Sindaco …………………….

. Pag.

Art. 32

Altre attribuzioni …………..

. Pag.

Art. 33

Giuramento e distintivo ……

. Pag.

Art. 34

Vicesindaco ………………..

. Pag.

 

CAPO II

PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI

 

Art. 34/bis

Regolamenti ……….

. Pag.

Art. 34/ter

Deliberazioni ………

. Pag.

Art. 34/quater

Decreti del Sindaco ..

. Pag.

Art. 34/quinquies

Ordinanze …………

. Pag.

 

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 35

Istituti ……………………...

. Pag.

 

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

 

Art. 36

L’iniziativa popolare

. Pag.

Art. 37

Organismi di partecipazione e consultazione …………….

. Pag.

 

CAPO III

REFERENDUM

 

Art. 38

I referendum ……………….

. Pag.

Art. 39

Limiti al referendum ……….

. Pag.

 

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 40

Diritto di partecipazione …...

. Pag.

Art. 41

Comunicazione ……………

. Pag.

Art. 42

Accordi – Recessi – Controversie ……………….

. Pag.

Art. 43

Limite al diritto di partecipazione ……………..

. Pag.

Art. 44

Associazionismo – Albo delle associazioni …………..

. Pag.

 

CAPO V

AZIONE POPOLARE

 

Art. 45

L’azione popolare …………

. Pag.

 

IL DIFENSORE CIVICO

 

Art. 46

Istituzione e finalità ..

. Pag.

Art. 47

Elezione – durata – requisiti .

. Pag.

Art. 48

Ineleggibilità – incompatibilità – decadenza ………………….

. Pag.

Art. 49

Revoca ……………………..

. Pag.

Art. 50

Prerogative ………...............

. Pag.

Art. 51

Modalità di intervento ……..

. Pag.

Art. 52

Rapporti con il consiglio comunale …………………..

. Pag.

Art. 53

Ufficio ……………………..

. Pag.

Art. 54

Trattamento economico ……...

. Pag.

 

CAPO VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

 

Art. 55

Diritto di accesso …………..

. Pag.

Art. 56

Limiti al diritto di accesso …

. Pag.

Art. 57

Diritto all’informazione ……

. Pag.

 

TITOLO IV
MODIFICHE TERRITORIALI DECENTRAMENTO
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

 

Art. 58

Modifiche territoriali ………

. Pag.

 

TITOLO V
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

 

Art. 59

Principi generali amministrativi …….................................

. Pag.

Art. 60

Organizzazione degli uffici e dei servizi ………………….

. Pag.

Art. 61

Segretario comunale ……….

. Pag.

Art. 62

Direttore generale ………….

. Pag.

Art. 63

Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali) ………….

. Pag.

Art. 64

Diritti e doveri dei dipendenti ………………….

. Pag.

Art. 64/bis

Provvedimenti dei funzionari. Determinazioni dirigenziali e pareri su deliberazioni

 

. Pag.

Art. 64/ter

Incarichi e collaborazioni esterne ……………………...

. Pag.

 

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

 

Art. 65

Demanio e patrimonio ……..

. Pag.

Art. 66

Tributi comunali …………...

. Pag.

Art. 67

Entrate del comune ………...

. Pag.

Art. 68

Bilancio e programmazione .

. Pag.

Art. 69

Conto consuntivo …………..

. Pag.

Art. 70

Revisore dei conti ………….

. Pag.

Art. 71

Controllo di gestione ………

. Pag.

Art. 72

Contratti ……………………

. Pag.

Art. 73

Approvazione dello statuto …………………………………………………

.. Pag.

 

 

TITOLO VII
MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 74

Revisione ed abrogazione dello statuto ………………..

. Pag.

Art. 75

Disposizioni finali …………

. Pag.

 



COMUNE DI ALTINO

(Provincia di Chieti)

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 21/11/2000
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 12/11/2009

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Poteri e funzioni

1.   Il comune di Altino rappresenta la comunità Altinese. E' ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della repubblica ed in conformità al presente statuto.

2.   Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo statuto e dalla regione.

3.   Il comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

Art. 2
Territorio – Gonfalone - Stemma

1.   Il comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune di Altino confina con i Comuni di Archi, Roccascalegna, Casoli, Sant'Eusanio del Sangro, Atessa e Perano.

2.   La sede del Comune è in Altino, Via della Madonna, 1. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal Consiglio comunale.

3.   Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio e le relative modalità.

Art. 3
Autonomia e partecipazione

1.   Il comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello stato e dallo statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2.   A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità. II comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguardia i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3.   Il comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 4
Servizi sociali

1.   Il comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2.   Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3.   Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:

-    incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;

-    favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;

-    promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

4.   Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamento diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi sociosanitari integrati.

5.   Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla regione, alla provincia ed altri enti preposti alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del comune.

6.   Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

7.   II comune, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicura iniziative relative a interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

8.   Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 5
Sviluppo economico

1.   Il comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2.   Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3.   Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

4.   Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5.   Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6.   Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

7.   Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione.

Art. 6
Assetto ed utilizzazione del territorio

1.   Il comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2.   Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3.   Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4.   Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.

5.   Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle Associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 7
Limite alle funzioni

1.   Il comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che, non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrativa.

Art. 8
L'attività amministrativa

1.   L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.

2.   Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3.   Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 9
Programmazione

1)   Il comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2)   Prevede, assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3)   Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4)   Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 10
L'informazione

1.   Il comune riconosce fondamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2.   Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I
ORGANI POLITICI

Art. 11
Organi

Sono organi del Comune:

a)   il Consiglio comunale;

b)   la Giunta comunale;

c)   il Sindaco.

Art. 12
Il Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2.   Il consiglio comunale è organo datato di autonomia organizzativa e funzionale.

3.   Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.

4.   Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 13
Attribuzioni del Consiglio

Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

1.   Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione;

2.   Approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della giunta comunale;

3.   Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4.   Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;

5.   Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

6.   Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

7.   Approvare il conto consuntivo;

8.   Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

9.   Approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

10. Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

11. Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;

12. Deliberare la partecipazione del comune a società di capitali;

13. Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

14. Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplinare in via generale le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

15. Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

16. Approvare le delibere relative alla contrattazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;

17. Deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

18. Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

19. Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati;

20. Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

21. Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal sindaco, nella seduta successiva;

22. Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;

23. Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

24. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;

25. Nella commissione di indagine devono essere rappresentanti proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;

26. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del comune afferenti l'indagine da svolgere e concludere con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;

27. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;

28. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Art. 14
Elezioni e durata

1.   Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2.   La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3.   Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità , compete al consiglio stesso.

4.   Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

-    Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;

-    La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla giunta comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;

-    Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto;

-    Ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

Art. 15
Prerogative dei consiglieri comunali

1.   I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

2.   Essi rappresentano il comune senza vincolo di mandato.

3.   Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

4.   Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

5.   Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato, nonché di visionare gli atti amministrativi o di acquisirne copia, in base alle norme vigenti.

6.   I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7.   I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8.   Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9.   I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.

10. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000.

11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

12. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il comune.

13. Il comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli assessori, i consiglieri il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all’espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

15. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

16. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

Art. 16
Cessazione dalla carica di consigliere

1.   I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2.   I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3.   La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4.   Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5.   Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

6.   Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo.

Art. 17
Prima adunanza e convocazione

1.   La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva il prefetto.

2.   In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, riceve i nomi dei componenti la Giunta comunale, e provvede, nella seduta immediatamente successiva, ad eleggere la Commissione elettorale comunale tra i suoi componenti. Nella stessa seduta, o successivamente, il consiglio comunale può procedere alla elezione del proprio Presidente.

3.   La seduta, fino alla elezione dell'eventuale Presidente del Consiglio, è convocata e presieduta dal Sindaco.

4.   Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del sindaco le linee programmatiche.

Art. 18
Convocazione del consiglio comunale

1.   Il consiglio comunale è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, ove eletto.

2.   Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

3.   In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4.   Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

5.   La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

6.   Il Presidente del consiglio, ove eletto, è tenuto e riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco. Il Presidente può introdurre all'ordine del giorno altri argomenti oltre a quelli richiesti, ma non può modificare la formulazione della proposta del Sindaco o dei consiglieri; assicura, altresì, una preventiva informazione dei gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti al consiglio.

Art. 19
Adunanze e deliberazioni

1.   Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati computando a tal fine il sindaco.

2.   Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3.   Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4.   Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

5.   Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

6.   Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

7.   Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno sei consiglieri.

8.   I verbali delle sedute sono sottoscritti dal sindaco o dal presidente del consiglio, ove eletto, e dal segretario comunale.

9.   Le proposte di deliberazioni, prima di essere sottoposte al Consiglio, devono essere munite dei pareri obbligatori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

10. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, secondo la disciplina recata dal regolamento.

11. Sono considerate ordinarie le sedute in cui vengono iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, straordinarie tutte le altre.

12. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima della seduta e quelle straordinarie almeno tre. Per eventuali convocazioni d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

13. L’eventuale integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

14. Le proposte deliberative e la connessa documentazione inerente gli argomenti da trattare vanno messe a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi previsti nello specifico regolamento.

Art. 20
Regolamento interno

1.   Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale saranno contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in regolamento interno da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

2.   La stessa maggioranza sarà richiesta per le modifiche del regolamento.

Art. 21
Commissioni consiliari

1.   Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

2.   Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l’esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.

3.   Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.

4.   II sindaco può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5.   Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrative del consiglio e della giunta.

6.   Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Art. 22
La giunta comunale

1.   La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune con competenza generale.

2.   Esercita, altresì, le funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 23
Attribuzioni della giunta

1.   La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

a)   La giunta è convocata dal sindaco che la presiede.

b)  In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco e, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.

c)   La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei dipendenti apicali; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2.   Spetta alla giunta:

a)   dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;

b)  predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 20 giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio, a norma dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

c)   adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d)  adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione del personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

e)   deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dal precedente art. 13, comma 28;

f)   deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;

g)   provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;

h)   autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo – nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune – provvedendo alla nomina del difensore;

i)    deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;

j)   attuare le deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materie di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

k)  deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, previo parere del Responsabile dell’area interessata.

Art. 24
Composizione della giunta

1.   La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, tra cui il vice sindaco, nominati dal sindaco tra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2.   Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

3.   Nella composizione della giunta sarà favorita la presenza della rappresentanza femminile.

Art. 25
Elezione del sindaco e della giunta

1.   Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2.   Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3.   Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare. La sostituzione dell'assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4.   Le adunanze sono convocate dal, sindaco o, in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal vice sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.

5.   Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie, a norma dell'art. 51, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 26
Divieto di incarichi e consulenze

1.   Agli assessori, al sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il comune o enti e istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

2.   Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Art. 27
Attività e funzionamento della giunta

1.   La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25, funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo statuto, dal regolamento o da disposizioni di legge, al segretario comunale o ai funzionari.

3.   Il sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di assicurare la sostituzione del sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4.   In mancanza del sindaco o del vice sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

5.   La giunta comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 28
Adunanze e deliberazioni

1.   La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2.   Le sedute della giunta non sono pubbliche.

3.   Alle sedute della giunta può intervenire il revisore dei conti su esplicito invito del sindaco o su motivata richiesta dello stesso la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.

4.   Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241/90.

5.   Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

6.   Il segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

Art. 29
Mozione di sfiducia

1.   Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del sindaco.

2.   Il sindaco, la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000. Se il sindaco o il presidente del consiglio, ove eletto, non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il prefetto.

Art. 30
Dimissioni – Decadenza – Decesso – Sospensione - Rimozione o Impedimento del sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 31
Funzioni e competenze del Sindaco

1.   Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto e al consiglio comunale.

2.   Al sindaco in particolare spetta:

a)   Convocare e presiedere la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;

b)  Rappresentare l'ente anche in giudizio;

c)   Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

d)  Coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;

e)   Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

f)   Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

g)   Coordinare nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h)   Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

i)    Convoca i comizi per i referendum comunali;

j)   Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

k)  Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000;

l)    Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

m)  Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;

n)   Promuove gli accordi di programma;

o)  Attribuisce le funzioni di messo comunale ai dipendenti, in base alle norme vigenti, a dipendenti di categoria B;

p)  Emana le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a che non intervengano i soggetti competenti.

Art. 32
Altre attribuzioni

1.   Il sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:

a)   Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b)  Alle emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c)   Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

d)  Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

2.   Il sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3.   In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 33
Giuramento e distintivo

1.   II sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

2.   Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 34
Vicesindaco

1.   Il vicesindaco è designato dal sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della giunta.

2.   Sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000;

3.   In mancanza del vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

Capo II
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI

Art. 34/bis
Regolamenti

1.   Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti, i quali:

a)   non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme della Costituzione e del presente statuto. L’attività regolamentare deve inoltre esercitarsi nell’ambito dei principi generali contenuti nella legislazione statale e regionale, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità;

b)  esplicano i loro effetti limitatamente all'ambito comunale;

c)   debbono possedere carattere di generalità;

d)  non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa deliberata dal consiglio comunale per motivate esigenze di pubblico interesse, ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

2.   I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, salvo il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, elaborati in coerenza con gli indirizzi emanati dal Consiglio.

3.   I regolamenti, fatte salve specifiche disposizioni legislative, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, unitamente all'atto di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, ed entrano in vigore il 16° giorno dalla affissione, salvo casi di urgenza.

4.   Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 34/ter
Deliberazioni

1.   La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.

2.   Ogni proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione del consiglio o della giunta, che non sia mero atto di indirizzo, o di direttive generali, deve riportare i pareri dei competenti responsabili di servizio.

3.   Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo casi specifici diversamente disciplinati dalla legge e dal regolamento.

4.   I verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta sono redatti dal segretario comunale oppure, nel caso di sua incompatibilità, da un amministratore nominato dal sindaco. I verbali sono firmati dallo stesso segretario nonché dal presidente dell’organo collegiale.

5.   Il segretario comunale dispone la pubblicazione delle delibere a mezzo messo comunale, o altro dipendente incaricato.

6.   Ai responsabili del procedimento competenti per materia, spetta dare attuazione a tutti i provvedimenti deliberativi.

Art. 34/quater
Decreti del sindaco

1.   I provvedimenti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.

2.   I decreti sindacali sono esecutivi dal momento della loro emanazione, sono affissi all’albo pretorio nella sede del Comune e vi rimangono pubblicati per quindici giorni consecutivi.

3.   Nel caso comportino spese, devono essere comunicati al responsabile ufficio ragioneria, che vi appone il visto.

Art. 34/quinquies
Ordinanze

1.   Il Sindaco, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico,  emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e negli altri casi di cui all’art. 54 commi 2, 3 e 4 del T.U. n. 267/00. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2.   In caso di assenza del Sindaco,  le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3.   Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del territorio comunale.

4.   Il Sindaco emana altresì le ordinanze in materia di circolazione nei centri abitati di cui all’art. 7 del Codice della Strada, e negli altri casi in cui la legge attribuisce al Sindaco tale potere.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35
Istituti

1.   Sono istituti della partecipazione:

a)   L'iniziativa popolare;

b)  Gli organismi di partecipazione e consultazione;

c)   Il referendum consultivo;

d)  La partecipazione al procedimento amministrativo;

e)   L'azione popolare;

f)   Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

g)   Il difensore civico.

Capo II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE

Art. 36
L'iniziativa popolare

1.   Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2.   Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3.   Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all’esame del consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione con precedenza su ogni altro argomento.

4.   Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta, a seconda della loro competenza.

5.   Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame della proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 37
Organismi di partecipazione e consultazione

1.   Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2.   Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3.   Il comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

4.   II regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Capo III
REFERENDUM

Art. 38
I referendum

1.   Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2.   E' indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un terzo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3.   La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ot-tenuto la maggioranza dei voti validi.

4.   Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

5.   II regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 39
Limiti al referendum

1.   Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, regolamento del Consiglio comunale.

2.   Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3.   Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4.   Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunale circoscrizionali.

Capo IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40
Diritto di partecipazione

1.   Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2.   Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3.   Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4.   I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 41
Comunicazione

1.   Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a)   l'oggetto del procedimento promosso;

b)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c)   l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2.   Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 42
Accordi – Recessi - Controversie

1.   In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 40 senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2.   Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3.   Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4.   Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5.   Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 43
Limite al diritto di partecipazione

1.   Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2.   Dette disposizioni non si applicano, altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3.   Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 44
Associazionismo - Albo delle associazioni

1.   Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.   A tale scopo istituisce l'Albo delle associazioni del Comune di Altino. Possono essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3.   Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

4.   Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi fini di lucro.

5.   Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

6.   Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera ed in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

Capo V
AZIONE POPOLARE

Art. 45
L'azione popolare

1.   Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2.   Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune, costituendosi in giudizio abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del comune.

3.   Le associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del ministero dell'ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 46
Istituzione e finalità

1.   Il comune può istituire l'ufficio del Difensore civico con sede presso la casa comunale, ovvero può aderire ad una Convenzione tra più Comuni per l’istituzione dell’ufficio a servizio di una pluralità di Enti.

2.   II difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 47
Elezione – durata – requisiti

1.   Il Difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2.   Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del Difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il consiglio comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il Difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.   Il Difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il Difensore civico non può essere immediatamente rieletto.

4.   Il Difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

5.   Il Difensore civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.

6.   Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale.

7.   Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.

Art. 48
Ineleggibilità — incompatibilità – decadenza

1.   Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

a)   coloro che versano in un causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b)  i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c)   coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;

d)  coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;

e)   coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

2.   L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica direttiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio che di lavoro autonomo o subordinato.

3.   L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio comunale.

4.   L'incompatibilità originaria comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina. L'incompatibilità sopravvenuta comporta anch'essa la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dal suo verificarsi.

Art. 49
Revoca

1.   Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Art. 50
Prerogative

Spetta al difensore civico:

1.   Intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause.

2.   Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.

3.   Effettuare il controllo eventuale di legittimità sugli atti della giunta e del consiglio ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

4.   Segnalare eventuali irregolarità al Difensore civico regionale qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla regione.

5.   Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

6.   Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla norme vigenti.

7.   Qualora il Difensore civico venga a conoscenza,nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

8.   E’ facoltà del Difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 51
Modalità di intervento

1.   I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.

2.   La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore civico.

3.   Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica e del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4.   Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al sindaco.

5.   Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del sindaco e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 52
Rapporti con il consiglio comunale

1.   Il Difensore civico invia al consiglio comunale entro il trenta aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2.   Può partecipare se invitato alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.

3.   Il Difensore civico dopo le elezioni entro trenta giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

Art. 53
Ufficio

1.   Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.

2.   Il Difensore civico comunicherà all'amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

Art. 54
Trattamento economico

1.   Al Difensore civico spettano indennità e rimborsi nella misura del quaranta per cento rispetto a quelli del sindaco e la spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo di bilancio del comune.

Capo VI
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art. 55
Diritto di accesso

1.   Il comune al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2.   Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3.   Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4.   Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5.   Il comune assicura, altresì, con il relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 56
Limiti al diritto di accesso

1.   Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2.   II relativo regolamento individua tra l'altro, le categorie di documenti formati dal comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 57
Diritto all'informazione

1.   Gli atti amministrativi sono pubblici.

2.   Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente articolo 10 e di quelli contenuti nel Capo V, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3.   Il comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, gli riguardino.

4.   Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della gazzetta ufficiale della repubblica, del bollettino ufficiale della regione e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV
MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 58
Modifiche territoriali

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 59
Principi generali amministrativi

1.   L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente statuto privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

a)   Un'organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;

b)  Un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)   Il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;

d)  Favorire l'avvicinamento del cittadino alla P. A. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

e)   Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 60
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.   L'organizzazione dell'ufficio e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità, e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili dei servizi e al personale dipendente dall'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

2.   I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

3.   All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

4.   Il nucleo di valutazione esamina detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 61
Segretario comunale

1.   Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:

a)   Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

b)  Svolge le funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti ed esprime il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, in assenza dei responsabili dei servizi;

c)   Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;

d)  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

e)   Può rogare tutti i contatti, nei quali l'ente è parte, e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

f)   Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

g)   Svolge le funzioni di direttore generale se conferitegli dal sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli enti interessati a norma dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

h)   Studia i problemi di organizzazione, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economica di gestione, con riferimento anche al rapporto costo-benefici;

i)    Partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;

j)   Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;

k)  Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;

l)    Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;

m)  Sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti, qualora non vi sia altro funzionario cui affidare tale funzione in base al regolamento di organizzazione.

Art. 62
Direttore generale

1.   Il direttore generale nominato dal sindaco sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2.   Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)   predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c)   verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)  promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;

e)   autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f)   gestisce i processi di mobilità intersettoriale;

g)   riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco e alla Giunta comunale eventuali provvedimenti in merito.

Art. 63
Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1.   Ai responsabili apicali, nominati con decreto del sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale, tra cui, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a)   la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c)   la stipulazione dei contratti;

d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e)   gli atti di amministrazione e gestione del personale della rispettiva area, salvo i poteri in materia spettanti agli altri Organi comunali;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio;

h)   esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

i)    le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j)   gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;

k)  ove il comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Art. 64
Diritti e doveri dei dipendenti

1.   I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.   Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile del servizio, il Direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 64 bis
Provvedimenti dei funzionari
Determinazioni dirigenziali e pareri su deliberazioni

1.   Le determinazioni, provvedimenti amministrativi gestionali, possono essere assunte dai dipendenti titolari dell’incarico dell’area delle posizioni organizzative, dal personale formalmente investito della responsabilità dell'istruttoria di procedimenti con potere di firma dell’atto finale, dal Segretario comunale se gli siano state assegnate funzioni gestionali e dal Direttore generale se nominato.

2.   I funzionari abilitati all'adozione delle determinazioni ne dispongono la pubblicazione e ne curano l'attuazione. Le determinazioni devono riportare il parere di regolarità contabile, se implicano spese.

3.   Il parere di regolarità tecnica si intende esteso ad una valutazione positiva della sussistenza nell’atto dei fondamentali requisiti dell’azione amministrativa, e cioè efficacia, economicità e legalità.

4.   Il parere di regolarità contabile comporta una valutazione positiva sul giusto riferimento alle previsioni di bilancio, alle disponibilità dei fondi relativi ed in generale al rispetto delle norme contabili, finanziarie e fiscali. Detto parere non è necessario nel caso in cui la proposta deliberativa o la determinazione non contengano impegno di spesa o diminuzione di entrata.

5.   I Responsabili dei singoli servizi possono redigere le determinazioni e gli atti di competenza anche se concernenti liquidazioni di somme loro dovute per legge o regolamenti comunali, purché non abbiano carattere meramente discrezionale. Identico criterio è applicabile al Segretario Comunale.

Art. 64 ter
Incarichi e collaborazioni esterne

1.   Ai sensi dell’art. 110 del T.U. 267/00, l’Ente potrà avvalersi di incarichi e collaborazioni esterne, ai fini di:

a)   stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva per la copertura temporanea di posti di responsabili uffici o servizi (art. 110 comma 1 del T.U. precitato).

b)  attribuire, mediante convenzioni a termine e per obiettivi determinati, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

c)   conferire incarichi specifici ad altri dipendenti pubblici esterni all'ente.

2.   Il regolamento di organizzazione stabilisce la disciplina di dettaglio per gli incarichi previsti nel presente articolo.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITà

Art. 65
Demanio e patrimonio

1.   I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2.   I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3.   Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 66
Tributi comunali

1.   Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2.   Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 67
Entrate del comune

1.   Le entrate del comune sono costituite:

a)   da entrate proprie;

b)  da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;

c)   da tasse e diritti per servizi pubblici;

d)  da trasferimenti erariali;

e)   da trasferimenti regionali;

f)   da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g)   da risorse per investimenti;

h)   da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;

i)    da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni ec-cezionali.

2.   Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contri-buzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili;

3.   I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garanti-re i servizi locali indispensabili.

Art. 68
Bilancio e programmazione

1.   L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.

2.   Entro la data prevista dal precedente art. 23, comma 2, lett. b), la giunta propone al consiglio comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3.   Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Abruzzo.

4.   Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5.   Il consiglio comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6.   Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7.   Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8.   I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9.   Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla giunta sia al consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

10. Nei casi di provvedimenti del consiglio o della giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte dei responsabili del servizio finanziario.

Art. 69
Conto consuntivo

1.   Entro il termine stabilito dal precedente art. 23, comma 2, lett. b), la giunta propone al consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2.   I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3.   Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4.   Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5.   II consiglio comunale entro il 30 giungo delibera il conto consuntivo.

6.   I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del comune ad esso allegati.

Art. 70
Revisore dei conti

1.   Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti da scegliersi tra gli iscritti:

a)   nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b)  nell'albo dei dottori commercialisti;

c)   nell'albo dei ragionieri.

2.   Il revisore dei conti dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, ed è rieleggibile una sola volta.

3.   Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

4.   Può intervenire alle riunioni della giunta.

5.   Collabora con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

6.   Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7.   Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Art. 71
Controllo di gestione

1.   Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2.   Il revisore deve, comunque, esercitare almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

3.   Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

4.   Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

5.   Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

Art. 72
Contratti

1.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:

a)   il fine che con il contratto si intende perseguire

b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)   le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e la ragioni che ne sono alla base;

2.   Il comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3.   Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 73
Approvazione dello statuto

Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

TITOLO VII
MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74
Revisione ed abrogazione dello statuto

1.   La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2.   La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 75
Disposizioni finali

1.   Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.