il presidente della giunta regionale

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” ed in particolare l'art. 2, commi da 16 a 19, che dispongono il concorso delle Regioni agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, attraverso l’adozione di leggi regionali di riordino delle Comunità Montane che prevedano, tra l’altro, la riduzione del numero delle stesse;

Atteso che la Regione Abruzzo ha provveduto, con Legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 e s.m.i. recante: “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, a disciplinare la predetta materia, in modo da garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione, a regime, della spesa corrente per il funzionamento delle stesse, nella misura stabilita dal legislatore nazionale nella predetta Legge n. 244/2007;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 44/2 del 29.06.2010 con cui è stata adottata, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/2008, la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane ed, in particolare, gli ambiti territoriali denominati, rispettivamente, “Montagna Sangro Vastese” e “Aventino Medio Sangro”;

Tenuto conto che l’ambito territoriale da ultimo citato è stato ridelimitato, confermando i Comuni che già ne facevano parte ad eccezione del Comune di Pennadomo, incluso nell’ambito territoriale della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

Richiamato il proprio decreto n. 95 del 2 agosto 2010 con cui si è provveduto, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. 10/2008, alla costituzione della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” tra i Comuni compresi nel predetto ambito territoriale nonché, alla nomina di un Commissario con il compito di provvedere a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale, nonché, a gestire i rapporti giuridici pendenti, secondo le disposizioni ivi contenute;

Considerato che il predetto Commissario, per espressa previsione contenuta nell’articolo 2 del suddetto decreto, provvede tra l’altro ed in particolare, a definire i rapporti successori tra le Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto Vastese ed il comune di Pennadomo e la Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

Considerato che il Commissario, per espressa previsione contenuta nell’articolo 3 del predetto decreto, provvede altresì in particolare a:

-    definire la dotazione organica della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” tenendo conto, in particolare, delle funzioni e dei servizi che la stessa dovrà svolgere e delle risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa e configurando una struttura organizzativa sostenibile;

-    predisporre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008, una proposta di ricollocazione del personale a tempo indeterminato mediante assegnazione alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, fino a concorrenza del numero di unità lavorative strettamente necessarie al funzionamento della stessa. In caso di impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il Commissario propone la ricollocazione dei medesimi presso enti terzi, facendo conoscere l’esito di eventuali accordi espressi assunti con gli stessi anche in esito all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;

-    predisporre ed adottare i documenti amministrativi e contabili per l’avvio della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

-    trasmettere entro il 30 novembre 2010 al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la proposta di ricollocazione del personale ed una relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

-    accertare l’esistenza di rapporti giuridici, attivi e passivi, da trasferire ai Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio, Villa Santa Maria, Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni, Tufillo, Carunchio, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni, non inclusi nell’ambito territoriale della nuova Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” né in ambiti territoriali di altre Comunità Montane, dandone indicazione nella relazione anzidetta ed assicurando la continuità amministrativa fino all’adozione del presente decreto;

Richiamato altresì, il proprio decreto n. 94 del 2 agosto 2010 che, costituita la Comunità Montana “Aventino Medio Sangro”, all’articolo 2 prevede che “Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, i rapporti successori tra il Comune di Pennadomo e la nuova Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”. Il predetto decreto indica, altresì, la data dalla quale si avvia la costituita Comunità Montana “Aventino Medio Sangro”;

Preso atto della documentazione trasmessa dal Commissario della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” e custodita agli atti del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano”, da cui risulta:

-    la posizione del personale attualmente in servizio alle dipendenze delle ex Comunità Montane “Medio Sangro” , “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” per sette unità delle quali, e precisamente quelle stabilizzate dalla ex Comunità Montana “Medio Sangro”, è in corso il procedimento di verifica amministrativo-contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che ha rilevato irregolarità, dandone comunicazione alla Comunità Montana Medio Sangro ed alle superiori Autorità competenti in materia di controllo, con nota prot. n. 64033 del 18.05.2001;

-    la non sostenibilità finanziaria del funzionamento della struttura della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, alla luce dell’attuale connotazione;

-    l’esistenza di mutui in ammortamento in capo alle ex Comunità Montane “Medio Sangro” , “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” con evidenziazione della titolarità del relativo onere;

-    la consistenza del beni mobili registrati e mobili di proprietà delle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese”;

-    la consistenza del beni immobili di proprietà delle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” il cui Documento Unico dei Beni Immobili, costituitente parte integrante del piano di successione, evidenzia che i relativi procedimenti di successione della titolarità o comunque connessi, sono in corso di definizione e pertanto necessitano di ulteriori attività amministrative da parte degli organo della nuova Comunità Montana;

-    l’esistenza di contenzioso;

-    l’inesistenza di rapporti giuridici pendenti riguardanti il Comune di Pennadomo da trasferire alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

-    l’esistenza di rapporti giuridici pendenti da trasferire dalle rispettive Comunità di appartenenza ai Comuni non inclusi nell’ambito territoriale della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” e, nello specifico:

-    dalla Comunità Montana “Valsangro” ai Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio e Villa Santa Maria;

-    dalla Comunità Montana “Medio Vastese” ai Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni e Tufillo;

-    dalla Comunità Montana “Alto Vastese” ai Comuni di Carunchio, San Giovanni Lipioni e Celenza sul Trigno, che ha fatto pervenire al Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano” con nota prot. 2116 del 18.05.2011, osservazioni in merito alla proposta di Piano di successione predisposta dal Commissario;

Dato atto che con successivi decreti in pari data sarà disposto il trasferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale del dipendente Piccirilli Marco ai Comuni di San Buono e Fresagrandinaria e del dipendente Antonini Maurizio ai Comuni di Palmoli e Lentella;

Dato atto del dibattito in corso a livello politico al fine di definire il futuro delle Comunità Montane, come sollecitato da ultimo con nota n. RA124902/SSAB del 10.06.2011, dall’Assessore preposto;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 95 del 2 agosto 2010, occorre procedere all’approvazione del Piano di successione ed alla disciplina dei rapporti successori fra le Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” e il Comune di Pennadomo e la Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”;

Rilevato che il presente decreto deve indicare altresì la data dalla quale si avvia l’attività amministrativa e finanziaria delle Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” e “Aventino Medio Sangro”;

Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 5 del decreto n. 95 del 2 agosto 2010, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 59 del 15.09.2010 “I Comuni facenti parte della Comunità Montana denominata “Montagna Sangro Vastese” procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima, secondo le modalità previste nei propri statuti. Trascorso inutilmente tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco”;

Tenuto conto altresì, che ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 94 del 2 agosto 2010, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 59 del 15.09.2010 “Gli organi della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” rinnovati ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 30.04.2009, n. 6 e modificati a seguito dell’emanazione dell’articolo 2 del presente provvedimento restano in carica fino al rinnovo conseguente alla tornata elettorale ordinaria dei consigli Comunali, secondo quanto disposto dall’articolo 14 della L.r. n.10/2008”;

Richiamati gli articoli 6 e 7 del medesimo decreto n. 95 del 2 agosto 2010;

Richiamato l’articolo 4 del medesimo decreto n. 94 del 2 agosto 2010;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 10;

Visto altresì, l’articolo 49 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n . 1;

Richiamate in ordine all’eventuale trasferimento di personale della Comunità Montana interessata dal presente decreto, le previsioni rinvenibili nell’attuale ordinamento ed, in particolare:

-    l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”;

Dato atto dei lavori di informazione e di esame congiunto della problematica relativa alla ricollocazione del personale svolti con la Direzione alle Risorse Umane, gli Assessori con delega, rispettivamente, alle Risorse Umane ed agli Enti Locali con i rappresentanti delle OO.SS., nonché delle Province, dell’UNCEM e dell’ANCI, unitamente ai Commissari ed ai Presidenti delle Comunità Montane, come da verbali agli atti del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione della Sviluppo Montano”;

Dato atto altresì, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e dal Dirigente del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”;

DECRETA

1.   di approvare, così come allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Piano di successione della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” formulato sulla scorta della proposta trasmessa dal Commissario, dr Infantino Antonio, ferme rimanendo le riserve e le osservazioni espresse e rese note dal Comune di Celenza sul Trigno con nota prot. n. 2116 del 18.05.2011 (Allegato 1) che dovranno essere oggetto di specifiche determinazioni dei nuovi organi comunitari;

2.   di stabilire che la Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” ed al Comune di Pennadomo, come meglio evidenziati nelle allegate tabelle che costituiscono il Piano di successione;

3.   di trasferire ed assegnare provvisoriamente il personale delle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” di cui alla tabella “A” del Piano di successione, alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” fermo rimanendo l’obbligo degli organi comunitari di osservare strettamente quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. n. 64033 del 18.05.2001, adottando ogni conseguente provvedimento;

4.   di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, determinino altresì conseguentemente la dotazione organica, configurando una struttura organizzativa finanziariamente sostenibile in stretto ed inderogabile riferimento alle funzioni ed ai servizi che la Comunità Montana svolge ed alle risorse di cui potrà disporre;

5.   di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” provvedano, altresì, ad espletare tutte le procedure previste dall’ordinamento vigente per la eventuale ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale avente diritto alla salvaguardia del posto di lavoro;

6.   di disporre che il Commissario, Dr. Antonio Infantino, permanendo la gratuità dell’incarico, rimanga in carica fino all’insediamento dell’organo esecutivo comunitario che dovrà avvenire entro il 1° novembre 2011. Il Commissario, ove necessario, potrà restare in carica oltre l’insediamento del predetto organo, al fine di provvedere esclusivamente alla conclusione della chiusura della contabilità delle ex Comunità Montane;

7.   di stabilire che il Commissario provveda, altresì:

-    ad approvare i documenti relativi alla chiusura delle contabilità delle Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese” nonché il bilancio di previsione della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, garantendo il regolare svolgimento dei servizi contabili e finanziari, anche avvalendosi, in via transitoria, di convenzioni già in essere per tali servizi;

-    ad avviare le procedure relative all’intestazione alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” di tutti i beni immobili, mobili registrati e mobili delle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese”, non oggetto delle riserve e delle osservazioni citate al punto 1;

-    ad assumere i provvedimenti necessari per garantire la continuità della tutela giudiziale ed extragiudiziale da parte della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” per le liti afferenti alle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese”;

-    ad assumere altresì i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi dovuti alla collettività;

-    a convocare il Consiglio comunitario che provvederà, ai sensi della L.R. 10/2008, ad eleggere il Presidente ed i componenti dell’organo esecutivo;

8.   di confermare che il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento degli organi comunitari. Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10;

9.   di confermare altresì che, nelle more dell’approvazione dello Statuto della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, si applica lo statuto della Comunità Montana “Medio Sangro” mentre la sede provvisoria della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” è individuata nella sede della Comunità Montana “Medio Sangro”;

10. di stabilire che tutti i rapporti giuridici già afferenti alle ex Comunità Montane “Medio Sangro”, “Valsangro”, “Medio Vastese” e “Alto Vastese”, ancorchè non specificatamente indicati nella tabelle che costituiscono il Piano di successione, sono trasferiti alla Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” che ne diventa a tutti gli effetti titolare;

11. di stabilire che a seguito dell’emanazione del presente decreto la composizione degli organi della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” è modificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 94 del 2 agosto 2010;

12. di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” determinino la dotazione organica della Comunità Montana medesima, configurando una struttura organizzativa finanziariamente sostenibile in stretto ed inderogabile riferimento alle funzioni ed ai servizi che la Comunità Montana svolge ed alle risorse di cui potrà disporre;

13. di stabilire che gli organi della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” provvedano, altresì, ad espletare tutte le procedure previste dall’ordinamento vigente per la eventuale ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale avente diritto alla salvaguardia del posto di lavoro;

14. di confermare che il termine assegnato per l'approvazione dello statuto della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” è fissato in 60 giorni decorrenti dal 1° luglio 2011. Qualora il Consiglio comunitario alla suddetta data non abbia approvato lo statuto, trova applicazione l’articolo 9, commi 5 e 6 della L.R. 27.06.2008, n. 10;

15. di dare atto che con successivi decreti in pari data sarà disposto il trasferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale del dipendente Piccirilli Marco ai Comuni di San Buono e Fresagrandinaria e del dipendente Antonini Maurizio ai Comuni di Palmoli e Lentella;

16. di stabilire che gli effetti del presente decreto decorrano dal 1° luglio 2011;

17. di disporre che il presente decreto sia notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” Dr. Infantino Antonio, al Presidente della Comunità Montana “Aventino Medio Sangro” ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo;

18. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo ed al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione.

L’Aquila, lì 20 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Chiodi

Segue allegato